Il principio di tipicità dei diritti reali costituisce uno dei tratti di fondo che caratterizzano il modello romanistico-continentale di proprietà. Nello spirito dei redattori del Code civil, la previsione del “numero chiuso” costituiva il mezzo necessario per scongiurare il rischio di una proliferazione di diritti reali atipici e la ricostituzione, per tale via, del pluralismo delle situazioni di appartenenza dell’ancien régime. Ai nostri giorni, la progressiva dematerializzazione dell’oggetto della proprietà e l’emersione di nuovi diritti parziari hanno condotto a far registrare, con l’attenuazione del carattere assoluto della proprietà`, una labilità dei confini tra la proprietà e gli “altri” diritti reali e tra essi e i diritti personali, nonché una progressiva evanescenza di quei motivi, ritenuti di ordine pubblico, che costituivano la principale ragion d’essere di un sistema basato sulla tipicità dei diritti reali. In tale contesto, possono dunque ritenersi maturi i tempi per archiviare la regola del numerus clausus? In Francia, si discute dell’ammissibilità di un “diritto reale di godimento speciale” (droit réel de jouissance speciale), la cui configurazione è però alquanto controversa. Analogamente avviene nel nostro ordinamento rispetto a nuove figure (come la cessione di cubatura). Nel momento stesso in cui si pone in luce che la regola della tipicità non risponde più a quelle esigenze che ne giustificavano l’esistenza, se ne afferma comunque la sua valenza di criterio ordinatore della materia. Il motivo di questa “resistenza” si lega, a ben vedere, con il modo di concepire le “forme di proprietà” nel modello romanistico-continentale, che continua ad essere connotato da una certa nozione di proprietà, a forte valenza sistematico-concettuale.

La tipicità dei diritti reali: spunti per una comparazione

CALZOLAIO, Ermanno
2016-01-01

Abstract

Il principio di tipicità dei diritti reali costituisce uno dei tratti di fondo che caratterizzano il modello romanistico-continentale di proprietà. Nello spirito dei redattori del Code civil, la previsione del “numero chiuso” costituiva il mezzo necessario per scongiurare il rischio di una proliferazione di diritti reali atipici e la ricostituzione, per tale via, del pluralismo delle situazioni di appartenenza dell’ancien régime. Ai nostri giorni, la progressiva dematerializzazione dell’oggetto della proprietà e l’emersione di nuovi diritti parziari hanno condotto a far registrare, con l’attenuazione del carattere assoluto della proprietà`, una labilità dei confini tra la proprietà e gli “altri” diritti reali e tra essi e i diritti personali, nonché una progressiva evanescenza di quei motivi, ritenuti di ordine pubblico, che costituivano la principale ragion d’essere di un sistema basato sulla tipicità dei diritti reali. In tale contesto, possono dunque ritenersi maturi i tempi per archiviare la regola del numerus clausus? In Francia, si discute dell’ammissibilità di un “diritto reale di godimento speciale” (droit réel de jouissance speciale), la cui configurazione è però alquanto controversa. Analogamente avviene nel nostro ordinamento rispetto a nuove figure (come la cessione di cubatura). Nel momento stesso in cui si pone in luce che la regola della tipicità non risponde più a quelle esigenze che ne giustificavano l’esistenza, se ne afferma comunque la sua valenza di criterio ordinatore della materia. Il motivo di questa “resistenza” si lega, a ben vedere, con il modo di concepire le “forme di proprietà” nel modello romanistico-continentale, che continua ad essere connotato da una certa nozione di proprietà, a forte valenza sistematico-concettuale.
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