La Corte costituzionale, con la sentenza 32/2016, salva dall'incostituzionalità l'art. 4 comma 1 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, come risultante dalla conversione nella l. 21 febbraio 2014, n. 10, norma che esclude dalla liberazione anticipata speciale i condannati ex art. 4-bis ord. penit., anche se minorenni al momento del fatto. Il limiti dell'ordinanza di rimessione alla Consulta lasciano sullo sfondo innegabili profili di illegittimità della disposizione, in particolare il contrasto con l’esigenza di flessibilità e di protezione dell’infanzia e della gioventù che caratterizza il trattamento dei minorenni, trattamento che dovrebbe essere differenziato rispetto a quello dell’adulto (artt. 3 e 31 comma 2 Cost.). E verrebbe trasgredito anche l’art. 27 comma 3 Cost., giacché il meccanismo automatico di esclusione riservato ai detenuti ex art. 4-bis ord. penit. (in ragione della sola tipologia del reato per cui sono in esecuzione di pena) non consente una valutazione individualizzata che risponda alle istanze costituzionali di protezione della personalità dello stesso minorenne.
Liberazione anticipata speciale e condannato minorenne per reati ostativi: l’irragionevole divieto di concedere lo sconto di pena più ampio supera un primo scrutinio di costituzionalità.
CARACENI, Lina
2016-01-01
Abstract
La Corte costituzionale, con la sentenza 32/2016, salva dall'incostituzionalità l'art. 4 comma 1 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, come risultante dalla conversione nella l. 21 febbraio 2014, n. 10, norma che esclude dalla liberazione anticipata speciale i condannati ex art. 4-bis ord. penit., anche se minorenni al momento del fatto. Il limiti dell'ordinanza di rimessione alla Consulta lasciano sullo sfondo innegabili profili di illegittimità della disposizione, in particolare il contrasto con l’esigenza di flessibilità e di protezione dell’infanzia e della gioventù che caratterizza il trattamento dei minorenni, trattamento che dovrebbe essere differenziato rispetto a quello dell’adulto (artt. 3 e 31 comma 2 Cost.). E verrebbe trasgredito anche l’art. 27 comma 3 Cost., giacché il meccanismo automatico di esclusione riservato ai detenuti ex art. 4-bis ord. penit. (in ragione della sola tipologia del reato per cui sono in esecuzione di pena) non consente una valutazione individualizzata che risponda alle istanze costituzionali di protezione della personalità dello stesso minorenne.File | Dimensione | Formato | |
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