L’intento dell’articolo è di porre in evidenza le criticità che hanno accompagnato l’adozione, da parte del Garante per la privacy, delle Linee guida sulla trasparenza nei siti web della Pubblica Amministrazione. Tali Linee guida infatti sono state adottate in forza di una disposizione del Codice della privacy che affida al Garante il compito di curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina in materia di data protection. Al contempo però il D.lgs. n. 196/2003 non prevede che l’Autorità possa adottare provvedimenti come le Linee guida. Dunque il contributo si interroga sul fondamento normativo di tale strumento e sulla legittimità dell’esercizio da parte delle Autorità indipendenti di un siffatto potere regolamentare, in mancanza di attribuzione esplicita dei poteri necessari. L’articolo contiene una riflessione sul principio di legalità inteso nella sua “accezione forte”, che ammette l’esercizio di poteri solo quando essi siano espressamente previsti da una fonte legislativa primaria, e nella “accezione debole” per cui il potere regolamentare delle Autorità indipendenti sarebbe da considerarsi legittimo, se finalizzato al perseguimento di fini indicati dalla legge, anche in assenza di fondamento normativo esplicito. Tale riflessione è accompagnata da un’analisi della prassi delle Autorità indipendenti. Le Linee guida del maggio 2014 costituiscono un esempio delle incertezze relative alla classificazione e alla legittimazione di taluni atti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, essendo passibili di essere interpretate come atti sostanzialmente normativi ovvero, all’opposto, come soft law.

Sul ricorso alle linee guida da parte del Garante per la privacy

DI COSIMO, Giovanni
2016-01-01

Abstract

L’intento dell’articolo è di porre in evidenza le criticità che hanno accompagnato l’adozione, da parte del Garante per la privacy, delle Linee guida sulla trasparenza nei siti web della Pubblica Amministrazione. Tali Linee guida infatti sono state adottate in forza di una disposizione del Codice della privacy che affida al Garante il compito di curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina in materia di data protection. Al contempo però il D.lgs. n. 196/2003 non prevede che l’Autorità possa adottare provvedimenti come le Linee guida. Dunque il contributo si interroga sul fondamento normativo di tale strumento e sulla legittimità dell’esercizio da parte delle Autorità indipendenti di un siffatto potere regolamentare, in mancanza di attribuzione esplicita dei poteri necessari. L’articolo contiene una riflessione sul principio di legalità inteso nella sua “accezione forte”, che ammette l’esercizio di poteri solo quando essi siano espressamente previsti da una fonte legislativa primaria, e nella “accezione debole” per cui il potere regolamentare delle Autorità indipendenti sarebbe da considerarsi legittimo, se finalizzato al perseguimento di fini indicati dalla legge, anche in assenza di fondamento normativo esplicito. Tale riflessione è accompagnata da un’analisi della prassi delle Autorità indipendenti. Le Linee guida del maggio 2014 costituiscono un esempio delle incertezze relative alla classificazione e alla legittimazione di taluni atti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, essendo passibili di essere interpretate come atti sostanzialmente normativi ovvero, all’opposto, come soft law.
2016
Eum
Internazionale
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