L'autore trae spunto dalla sentenza n. 76/2016 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata inammissibile una questione di legittimità costituzionale degli articoli 35 e 36 della legge n. 184/1983 in materia di adozione, per individuare più chiaramente i presupposti dell'applicazione ratione personarum della disciplina dell'adozione internazionale contenuta nel Titolo III della legge sull'adozione, così come introdotta dalla successiva legge n. 476/1998, di adattamento alla Convenzione dell'Aja del 1993 in materia. Il lavoro si sofferma altresì sulla discutibile interpretazione estensiva della disciplina dell'adozione in casi particolari, con particolare riferimento all'art. 44, primo comma, lettera d), della l. n. 184/1983, per la quale quest'ultima disposizione sarebbe invocabile non soltanto in casi di oggettiva impossibilità dell'affidamento preadottivo, bensì anche in circostanze nelle quali non sussistono i presupposti per disporre tale affidamento, trattandosi di minore che ha già un genitore che su di lui esercita la potestà genitoriale. Preso atto della scelta del legislatore di rinviare la discussa questione dell'adozione da parte di coppie di persone dello stesso sesso, ovvero dell'adozione da parte del partner di un'unione civile dei figli dell'altro partner, c.d. stepchild adoption, ad una successiva riforma della disciplina dell'adozione, l'autore discute criticamente delle interpretazioni date dalla giurisprudenza di merito del quadro normativo pertinente, rilevando come sempre più di frequente ne sia data un'interpretazione praeter legem, che nella gran parte dei casi appare comportare non soltanto un'interpretazione ingiustificatamente estensiva di norme concepite per regolare casi eccezionali, come il già menzionato art. 44, primo comma, lettera d) della legge sull'adozione, bensì anche la legittimazione ex post factum dell'elusione, anche da parte di cittadini italiani residenti in Italia, dei limiti posti dalla legge n. 40/2004 al ricorso a tecniche di procreazione assistita.
Il riconoscimento delle adozioni da parte di coppie di persone dello stesso sesso: la Corte costituzionale "risponde" al Tribunale per i minorenni di Bologna
MARONGIU BUONAIUTI, FABRIZIO
2016-01-01
Abstract
L'autore trae spunto dalla sentenza n. 76/2016 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata inammissibile una questione di legittimità costituzionale degli articoli 35 e 36 della legge n. 184/1983 in materia di adozione, per individuare più chiaramente i presupposti dell'applicazione ratione personarum della disciplina dell'adozione internazionale contenuta nel Titolo III della legge sull'adozione, così come introdotta dalla successiva legge n. 476/1998, di adattamento alla Convenzione dell'Aja del 1993 in materia. Il lavoro si sofferma altresì sulla discutibile interpretazione estensiva della disciplina dell'adozione in casi particolari, con particolare riferimento all'art. 44, primo comma, lettera d), della l. n. 184/1983, per la quale quest'ultima disposizione sarebbe invocabile non soltanto in casi di oggettiva impossibilità dell'affidamento preadottivo, bensì anche in circostanze nelle quali non sussistono i presupposti per disporre tale affidamento, trattandosi di minore che ha già un genitore che su di lui esercita la potestà genitoriale. Preso atto della scelta del legislatore di rinviare la discussa questione dell'adozione da parte di coppie di persone dello stesso sesso, ovvero dell'adozione da parte del partner di un'unione civile dei figli dell'altro partner, c.d. stepchild adoption, ad una successiva riforma della disciplina dell'adozione, l'autore discute criticamente delle interpretazioni date dalla giurisprudenza di merito del quadro normativo pertinente, rilevando come sempre più di frequente ne sia data un'interpretazione praeter legem, che nella gran parte dei casi appare comportare non soltanto un'interpretazione ingiustificatamente estensiva di norme concepite per regolare casi eccezionali, come il già menzionato art. 44, primo comma, lettera d) della legge sull'adozione, bensì anche la legittimazione ex post factum dell'elusione, anche da parte di cittadini italiani residenti in Italia, dei limiti posti dalla legge n. 40/2004 al ricorso a tecniche di procreazione assistita.File | Dimensione | Formato | |
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