Nel caso in cui la società di capitali, a vantaggio della quale è stato commesso il reato tributario da parte dei legali rappresentanti che, al momento dei fatti, rivestivano anche la posizione di soci, sia successivamente cancellata dal Registro delle imprese, non si applica al sequestro per equivalente la norma prevista dal comma 2 dell'art. 2495 c.c. che limita la successione del socio nelle obbligazioni della società estinta a quanto effettivamente percepito in sede di ripartizione dell'attivo. Ciò in virtù della natura sanzionatoria dello strumento ablatorio e dell'autonomia del regime applicativo dello stesso, del tutto impermeabile alle regole civilistiche.
Non è possibile la confisca "ridotta" nei confronti del socio della società estinta
ACQUAROLI, Roberto
2015-01-01
Abstract
Nel caso in cui la società di capitali, a vantaggio della quale è stato commesso il reato tributario da parte dei legali rappresentanti che, al momento dei fatti, rivestivano anche la posizione di soci, sia successivamente cancellata dal Registro delle imprese, non si applica al sequestro per equivalente la norma prevista dal comma 2 dell'art. 2495 c.c. che limita la successione del socio nelle obbligazioni della società estinta a quanto effettivamente percepito in sede di ripartizione dell'attivo. Ciò in virtù della natura sanzionatoria dello strumento ablatorio e dell'autonomia del regime applicativo dello stesso, del tutto impermeabile alle regole civilistiche.File | Dimensione | Formato | |
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