Nella sentenza Cass., 24 aprile 2015, n. 8412, la Cassazione affronta ex professo il problema relativo al come i generali doveri di comportarsi secondo buona fede e correttezza previsti dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. incidano, all’interno del contratto di assicurazione, sugli obblighi di condotta della parte professionale. All’esito di un interessante iter argomentativo, la sentenza in commento conclude affermando che sono doveri primari dell’assicuratore e dei suoi intermediari o promotori, quelli di fornire «una informazione esaustiva, chiara e completa, e quello di proporre al contraente polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell’assicurato», ossia «coerenti con il profilo di rischio o con gli intenti previdenziali» manifestati. I doveri di cui si è appena detto, continua la Corte, «hanno portata generale» e «prevalgono sulle norme regolamentari, quali i regolamenti dell’autorità di vigilanza ed a fortiori sulle indicazioni contenute in atti addirittura privi di potere normativo, quali le circolari dell’autorità amministrativa». Siffatta interpretazione delle clausole generali codicistiche ha una vocazione senz’altro allargata ed è suscettibile di applicazione anche nell’ambito della vendita di prodotti finanziari. Ciò permette di attribuire alla sentenza in esame una significativa rilevanza all’interno del contenzioso in atto derivante dall’ennesima vicenda di risparmio tradito emersa in seguito al decreto c.d. “salva banche”, emanato dal governo il 22 novembre 2015 per risolvere la crisi di quattro istituti di credito da tempo commissariati. Gli obblighi per l’intermediario di informare e di valutare l’adeguatezza dei prodotti finanziari offerti derivano direttamente dalle clausole generali di buona fede e correttezza previste dal Codice civile, con la conseguenza che i risparmiatori traditi potranno ottenere tutela a prescindere dall’applicabilità della disciplina protettiva di settore.

«Misselling» di prodotti finanziari. I doveri di buona fede e correttezza in soccorso dei risparmiatori traditi

FEBBRAJO, TOMMASO
2016-01-01

Abstract

Nella sentenza Cass., 24 aprile 2015, n. 8412, la Cassazione affronta ex professo il problema relativo al come i generali doveri di comportarsi secondo buona fede e correttezza previsti dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. incidano, all’interno del contratto di assicurazione, sugli obblighi di condotta della parte professionale. All’esito di un interessante iter argomentativo, la sentenza in commento conclude affermando che sono doveri primari dell’assicuratore e dei suoi intermediari o promotori, quelli di fornire «una informazione esaustiva, chiara e completa, e quello di proporre al contraente polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell’assicurato», ossia «coerenti con il profilo di rischio o con gli intenti previdenziali» manifestati. I doveri di cui si è appena detto, continua la Corte, «hanno portata generale» e «prevalgono sulle norme regolamentari, quali i regolamenti dell’autorità di vigilanza ed a fortiori sulle indicazioni contenute in atti addirittura privi di potere normativo, quali le circolari dell’autorità amministrativa». Siffatta interpretazione delle clausole generali codicistiche ha una vocazione senz’altro allargata ed è suscettibile di applicazione anche nell’ambito della vendita di prodotti finanziari. Ciò permette di attribuire alla sentenza in esame una significativa rilevanza all’interno del contenzioso in atto derivante dall’ennesima vicenda di risparmio tradito emersa in seguito al decreto c.d. “salva banche”, emanato dal governo il 22 novembre 2015 per risolvere la crisi di quattro istituti di credito da tempo commissariati. Gli obblighi per l’intermediario di informare e di valutare l’adeguatezza dei prodotti finanziari offerti derivano direttamente dalle clausole generali di buona fede e correttezza previste dal Codice civile, con la conseguenza che i risparmiatori traditi potranno ottenere tutela a prescindere dall’applicabilità della disciplina protettiva di settore.
2016
diritto civile contemporaneo
Nazionale
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