Le Sezioni Unite sanano un potenziale vulnus alle garanzie difensive dell’arrestato o del fermato cui venga applicata una misura cautelare in sede di udienza di convalida. Il quesito in ordine al quale interviene la decisione attiene alla configurabilità del diritto in capo al difensore della persona fermata o arrestata di prendere visione, prima dello svolgimento dell’interrogatorio in sede di convalida, delle istanze cautelari, nonché degli elementi su cui le stesse si fondano, che siano state trasmesse dal pubblico ministero al giudice dell’udienza di convalida, secondo quanto stabilito dall’art. 390 comma 3 bis c.p.p. In ipotesi di negazione dell’esercizio di suddetta facoltà, era controverso se l’interrogatorio di garanzia espletato nel corso dell’udienza fosse valido ovvero se l’interdizione della tempestiva conoscenza da parte del legale dell’istanza cautelare e della documentazione annessa determinasse una violazione del diritto di difesa e, conseguentemente, la nullità a regime intermedio dell’interrogatorio, la quale, ove prontamente dedotta, avrebbe comportato la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell’art. 302 c.p.p. Secondo il supremo Consesso, alla luce dell’equipollenza che la disciplina codicistica istituisce tra l’interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294 c.p.p. e quello espletato in occasione della convalida della misura pre-cautelare ex art. 391 c.p.p., non pare revocabile in dubbio l’assunto secondo cui la posizione dell’indagato, quanto al diritto di articolare la propria difesa cognita causa, debba essere equivalente nelle due sedi.

Nota a Cass., sez. un., 30 settembre 2010, n. 36212, G., Misure cautelari in sede di udienza di convalida e garanzie difensive dell’arrestato o del fermato.

CORCIULO, Rosa
2011-01-01

Abstract

Le Sezioni Unite sanano un potenziale vulnus alle garanzie difensive dell’arrestato o del fermato cui venga applicata una misura cautelare in sede di udienza di convalida. Il quesito in ordine al quale interviene la decisione attiene alla configurabilità del diritto in capo al difensore della persona fermata o arrestata di prendere visione, prima dello svolgimento dell’interrogatorio in sede di convalida, delle istanze cautelari, nonché degli elementi su cui le stesse si fondano, che siano state trasmesse dal pubblico ministero al giudice dell’udienza di convalida, secondo quanto stabilito dall’art. 390 comma 3 bis c.p.p. In ipotesi di negazione dell’esercizio di suddetta facoltà, era controverso se l’interrogatorio di garanzia espletato nel corso dell’udienza fosse valido ovvero se l’interdizione della tempestiva conoscenza da parte del legale dell’istanza cautelare e della documentazione annessa determinasse una violazione del diritto di difesa e, conseguentemente, la nullità a regime intermedio dell’interrogatorio, la quale, ove prontamente dedotta, avrebbe comportato la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell’art. 302 c.p.p. Secondo il supremo Consesso, alla luce dell’equipollenza che la disciplina codicistica istituisce tra l’interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294 c.p.p. e quello espletato in occasione della convalida della misura pre-cautelare ex art. 391 c.p.p., non pare revocabile in dubbio l’assunto secondo cui la posizione dell’indagato, quanto al diritto di articolare la propria difesa cognita causa, debba essere equivalente nelle due sedi.
2011
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