L’art. 3-ter d.l. 22 dicembre 2011, n. 211 sembra voler scrivere la parola fine sulla lunga e tormentata storia del manicomio criminale. A partire dal 1° aprile 2014 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 c.p.) e dell’assegnazione ad una casa di cura e custodia (art. 219 c.p.) dovranno essere eseguite in apposite strutture sanitarie gestite da personale medico-infermieristico, con presidi di controllo e sicurezza attivati dall’esterno. Ciò nonostante, i tempi stretti della metamorfosi esecutiva, uniti alla scelta di non intervenire sulla natura sostanziale di questi provvedimenti limitativi della libertà personale, non renderanno agevole l’effettivo superamento dell’odierno internamento psichiatrico.
L'insostenibile peso dell'ambiguità. Verso il crepuscolo delle misure di sicurezza psichiatriche
CARACENI, Lina
2013-01-01
Abstract
L’art. 3-ter d.l. 22 dicembre 2011, n. 211 sembra voler scrivere la parola fine sulla lunga e tormentata storia del manicomio criminale. A partire dal 1° aprile 2014 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 c.p.) e dell’assegnazione ad una casa di cura e custodia (art. 219 c.p.) dovranno essere eseguite in apposite strutture sanitarie gestite da personale medico-infermieristico, con presidi di controllo e sicurezza attivati dall’esterno. Ciò nonostante, i tempi stretti della metamorfosi esecutiva, uniti alla scelta di non intervenire sulla natura sostanziale di questi provvedimenti limitativi della libertà personale, non renderanno agevole l’effettivo superamento dell’odierno internamento psichiatrico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.