Lo studio affronta le questioni problematiche e le incertezze applicative che permangono, in ordine al diritto incondizionato che avrebbe il difensore di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. In mancanza di un intervento legislativo la Cassazione (sez. un. 22 ottobre 2010, Lasala) si è dovuta far carico, infatti, di coprire le inevitabili lacune che hanno fatto seguito alla decisione della Corte costituzionale n. 336/2008, tentando di imbastire la procedura da seguire al fine di rendere concreto il potere di cui sopra. Il quadro rimane però ancora molto controverso e rischia di vanificare le garanzie difensive tanto faticosamente affermate. A ciò si aggiunge l’ulteriore tassello introdotto recentemente dalla Corte di cassazione che ha affermato la non necessità dell’obbligo di comunicare al difensore il provvedimento con cui il p.m. ha deciso sulla sua istanza di accedere alle registrazioni delle intercettazioni telefoniche. Sulla difesa graverebbe, dunque, anche l’onere di verificare l’eventuale provvedimento di accoglimento o di rigetto o l’inattività del p.m.

L’accesso della difesa alle intercettazioni telefoniche utilizzate in sede cautelare: un diritto davvero “incondizionato”?

BOSCO, Valeria
2012-01-01

Abstract

Lo studio affronta le questioni problematiche e le incertezze applicative che permangono, in ordine al diritto incondizionato che avrebbe il difensore di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. In mancanza di un intervento legislativo la Cassazione (sez. un. 22 ottobre 2010, Lasala) si è dovuta far carico, infatti, di coprire le inevitabili lacune che hanno fatto seguito alla decisione della Corte costituzionale n. 336/2008, tentando di imbastire la procedura da seguire al fine di rendere concreto il potere di cui sopra. Il quadro rimane però ancora molto controverso e rischia di vanificare le garanzie difensive tanto faticosamente affermate. A ciò si aggiunge l’ulteriore tassello introdotto recentemente dalla Corte di cassazione che ha affermato la non necessità dell’obbligo di comunicare al difensore il provvedimento con cui il p.m. ha deciso sulla sua istanza di accedere alle registrazioni delle intercettazioni telefoniche. Sulla difesa graverebbe, dunque, anche l’onere di verificare l’eventuale provvedimento di accoglimento o di rigetto o l’inattività del p.m.
2012
Torino : UTET
Nazionale
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