L'autore commenta l'art. 13 del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I"), relativo all'incapacità delle parti. Rileva in proposito la continuità della soluzione accolta nel regolamento rispetto alla convenzione di Roma e si sofferma sulle origini della regola, con riferimento all’arrêt Lizardi della Cassazione francese ed alla sua presenza anche nel sistema italiano di diritto internazionale privato. Con riferimento a quest'ultima legge, sostiene la prevalenza della regola dell’art. 23, par. 2, della legge sul richiamo operato dall’art. 57 della stessa legge alla Convenzione di Roma del 1980. Esamina quindi i presupposti dell’applicazione dell’art. 13 del regolamento, rilevando al riguardo un mero miglioramento terminologico rispetto all’art. 11 della Convenzione di Roma. Affronta, infine, alcuni dubbi irrisolti: la limitazione dell’ambito di applicazione della regola all’incapacità delle persone fisiche; la portata del riferimento ad altra legge, con riferimento all'operatività del rinvio; la rilevanza dell’incapacità derivante da provvedimenti emanati nel Paese la cui legge regola la capacità della parte o che siano ivi efficaci. Discute della perdurante giustificazione della soluzione accolta, alla luce del più evoluto contesto dei rapporti contrattuali internazionali.

Commento all'art. 13 - Incapacità, in Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I"), Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina

MARONGIU BUONAIUTI, FABRIZIO
2009-01-01

Abstract

L'autore commenta l'art. 13 del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I"), relativo all'incapacità delle parti. Rileva in proposito la continuità della soluzione accolta nel regolamento rispetto alla convenzione di Roma e si sofferma sulle origini della regola, con riferimento all’arrêt Lizardi della Cassazione francese ed alla sua presenza anche nel sistema italiano di diritto internazionale privato. Con riferimento a quest'ultima legge, sostiene la prevalenza della regola dell’art. 23, par. 2, della legge sul richiamo operato dall’art. 57 della stessa legge alla Convenzione di Roma del 1980. Esamina quindi i presupposti dell’applicazione dell’art. 13 del regolamento, rilevando al riguardo un mero miglioramento terminologico rispetto all’art. 11 della Convenzione di Roma. Affronta, infine, alcuni dubbi irrisolti: la limitazione dell’ambito di applicazione della regola all’incapacità delle persone fisiche; la portata del riferimento ad altra legge, con riferimento all'operatività del rinvio; la rilevanza dell’incapacità derivante da provvedimenti emanati nel Paese la cui legge regola la capacità della parte o che siano ivi efficaci. Discute della perdurante giustificazione della soluzione accolta, alla luce del più evoluto contesto dei rapporti contrattuali internazionali.
2009
Nazionale
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