Nel suo scritto l'Autore prende posizione in merito ad una insoddisfacente interpretazione ad opera della Suprema Corte delle norme contenute nella legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato in materia di conoscenza ed interpretazione del diritto straniero. La Cassazione infatti, nella sentenza in commento, pur ribadendo formalmente il precetto dell'art. 14 della legge, in base al quale il contenuto della legge straniera richiamata deve essere effettuato ex officio dal giudice, ha ritenuto nondimeno soddisfacente basarsi su di un estratto parziale della legislazione dello Stato estero in questione fornito da una delle parti, ritenendo in proposito sufficiente l'assenza di contestazione ad opera della controparte in ordine alla piena corrispondenza di tale estratto allo stato della legislazione vigente nell'ordinamento straniero. Come rilevato dall'Autore, tale approccio rivela una tendenza a ricadere sotto schemi concettuali da ritenersi superati con il sopravvenire della riforma, in base ai quali il diritto straniero era considerato alla stregua di mero fatto e, conseguentemente, soggetto all'onere di allegazione e prova delle parti, le quali potevano pertanto liberamente rinunciare a farlo valere, rendendo di fatto "facoltativo" il ricorso alle norme di conflitto.
Un ritorno al "diritto internazionale privato facoltativo" in una recente sentenza della Corte di cassazione?
MARONGIU BUONAIUTI, FABRIZIO
2002-01-01
Abstract
Nel suo scritto l'Autore prende posizione in merito ad una insoddisfacente interpretazione ad opera della Suprema Corte delle norme contenute nella legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato in materia di conoscenza ed interpretazione del diritto straniero. La Cassazione infatti, nella sentenza in commento, pur ribadendo formalmente il precetto dell'art. 14 della legge, in base al quale il contenuto della legge straniera richiamata deve essere effettuato ex officio dal giudice, ha ritenuto nondimeno soddisfacente basarsi su di un estratto parziale della legislazione dello Stato estero in questione fornito da una delle parti, ritenendo in proposito sufficiente l'assenza di contestazione ad opera della controparte in ordine alla piena corrispondenza di tale estratto allo stato della legislazione vigente nell'ordinamento straniero. Come rilevato dall'Autore, tale approccio rivela una tendenza a ricadere sotto schemi concettuali da ritenersi superati con il sopravvenire della riforma, in base ai quali il diritto straniero era considerato alla stregua di mero fatto e, conseguentemente, soggetto all'onere di allegazione e prova delle parti, le quali potevano pertanto liberamente rinunciare a farlo valere, rendendo di fatto "facoltativo" il ricorso alle norme di conflitto.File | Dimensione | Formato | |
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