Lo scritto affronta il problema della compatibilità dell'esercizio discrezionale della giurisdizione con la tutela del diritto di accesso alla giustizia ed alla parità delle armi tra i litiganti garantito dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Lo studio si riferisce specificamente alla dottrina del forum non conveniens, diffusa in diversi paesi di common law, in base alla quale il giudice che sia munito di giurisdizione in relazione ad una controversia che presenta collegamenti con più ordinamenti può rifiutarsi discrezionalmente di esercitarla, ove ravvisi la presenza di altro giudice in un altro paese che sia ugualmente munito di giurisdizione e che si trovi nella condizione di poter conoscere più adeguatamente e convenientemente del caso, per ragioni di prossimità, disponibilità dei testi e degli altri elementi probatori, ma anche in considerazione delle regole procedurali applicabili e, non ultimo, della legge applicabile al merito in base alle rispettive norme di diritto internazionale privato. Una recente sentenza della House of Lords britannica, relativa a una causa di risarcimento promossa in Inghilterra per danni derivanti dall'esposizione all'amianto avvenuta in una miniera in Sudafrica, ha affermato la inammissibilità della declinatoria da parte dei giudici inglesi per forum non conveniens, dal momento che in Sudafrica, luogo nel quale il processo avrebbe potuto più opportunamente svolgersi per ragioni di prossimità rispetto ai fatti della controversia, non appariva adeguatamente garantito agli attori il diritto di accesso alla giustizia per l'assenza di un sistema adeguato di gratuito patrocinio.
Forum non conveniens e art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo
MARONGIU BUONAIUTI, FABRIZIO
2001-01-01
Abstract
Lo scritto affronta il problema della compatibilità dell'esercizio discrezionale della giurisdizione con la tutela del diritto di accesso alla giustizia ed alla parità delle armi tra i litiganti garantito dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Lo studio si riferisce specificamente alla dottrina del forum non conveniens, diffusa in diversi paesi di common law, in base alla quale il giudice che sia munito di giurisdizione in relazione ad una controversia che presenta collegamenti con più ordinamenti può rifiutarsi discrezionalmente di esercitarla, ove ravvisi la presenza di altro giudice in un altro paese che sia ugualmente munito di giurisdizione e che si trovi nella condizione di poter conoscere più adeguatamente e convenientemente del caso, per ragioni di prossimità, disponibilità dei testi e degli altri elementi probatori, ma anche in considerazione delle regole procedurali applicabili e, non ultimo, della legge applicabile al merito in base alle rispettive norme di diritto internazionale privato. Una recente sentenza della House of Lords britannica, relativa a una causa di risarcimento promossa in Inghilterra per danni derivanti dall'esposizione all'amianto avvenuta in una miniera in Sudafrica, ha affermato la inammissibilità della declinatoria da parte dei giudici inglesi per forum non conveniens, dal momento che in Sudafrica, luogo nel quale il processo avrebbe potuto più opportunamente svolgersi per ragioni di prossimità rispetto ai fatti della controversia, non appariva adeguatamente garantito agli attori il diritto di accesso alla giustizia per l'assenza di un sistema adeguato di gratuito patrocinio.File | Dimensione | Formato | |
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