L'autore commenta l'art. 23 del regolamento (CE) n. 593/2008 ("Roma I"), relativo ai rapporti con le disposizioni contenute in altri atti comunitari, partendo da un raffronto con la disposizione contenuta nell’art. 20 della Convenzione di Roma. Si sofferma in proposito sul mutamento di prospettiva derivante dalla mutata natura giuridicadello strumento. Procede quindi all'individuazione della categoria di disposizioni alle quali la norma si riferisce: disposizioni relative a settori specifici, che disciplinino i conflitti di legge, rilevando l'inidoneità della norma a riferirsi a principi generali dell’ordinamento comunitario, che contengano regole di conflitto implicite. Osserva ugualmente come la norma si riveli inidonea a ricomprendere norme di diritto materiale contenute in atti comunitari, accennando all'eventuale rilevanza, riguardo a queste ultime, di altre disposizioni del regolamento. Affronta inoltre l'eventuale incidenza del mancato riferimento alle norme contenute nelle legislazioni nazionali armonizzate in attuazione di atti comunitari. Si sofferma, infine, sull’eccezione relativa all’art. 7, rilevando un mutamento di prospettiva rispetto alla Convenzione di Roma per quanto attiene alla disciplina della legge applicabile ai contratti di assicurazione.

Commento all'art. 23 - Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario, in Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I"), Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina

MARONGIU BUONAIUTI, FABRIZIO
2009-01-01

Abstract

L'autore commenta l'art. 23 del regolamento (CE) n. 593/2008 ("Roma I"), relativo ai rapporti con le disposizioni contenute in altri atti comunitari, partendo da un raffronto con la disposizione contenuta nell’art. 20 della Convenzione di Roma. Si sofferma in proposito sul mutamento di prospettiva derivante dalla mutata natura giuridicadello strumento. Procede quindi all'individuazione della categoria di disposizioni alle quali la norma si riferisce: disposizioni relative a settori specifici, che disciplinino i conflitti di legge, rilevando l'inidoneità della norma a riferirsi a principi generali dell’ordinamento comunitario, che contengano regole di conflitto implicite. Osserva ugualmente come la norma si riveli inidonea a ricomprendere norme di diritto materiale contenute in atti comunitari, accennando all'eventuale rilevanza, riguardo a queste ultime, di altre disposizioni del regolamento. Affronta inoltre l'eventuale incidenza del mancato riferimento alle norme contenute nelle legislazioni nazionali armonizzate in attuazione di atti comunitari. Si sofferma, infine, sull’eccezione relativa all’art. 7, rilevando un mutamento di prospettiva rispetto alla Convenzione di Roma per quanto attiene alla disciplina della legge applicabile ai contratti di assicurazione.
2009
Nazionale
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