L’esperienza pontificia della Restaurazione presenta una situazione delle fonti normative complessa e ambivalente. Se la fonte primaria risulta essere – almeno formalmente – la ‘forma Regolamento’, certo è che, di fatto, nella sua peculiare situazione costituzionale, lo Stato pontificio si governa piuttosto attraverso le Circolari della Segreteria di Stato (commiste ad una numerosa serie di altre fonti ‘basse’). Queste svolgono solo in parte la loro funzione amministrativa tipica (specificare, ordinare, chiarire) mentre molto spesso sono usate quale strumento normativo che ‘fa funzione’ di legge, nel senso di norma obbligatoria, generale ed uniforme che incide sostanzialmente sul suo oggetto. Ciò vale a partire dall’amministrazione della giustizia (in particolare quella penale) e dell’ordinamento giudiziario ma anche per altri importanti settori della vita dello Stato e con delle chiare ‘specificita’ della fase statutaria. // The Papal Restoration’s experience presents a complex and ambivalent situation of norms. Formally, the primary source appears to be the 'Regulation', but actually the Secretary of State governs by the Circular (commiste to a large number of other ‘secondary sources’. The Circulars play their administrative function (to specify, to order, to clear) only in part because the Circulars are used in place of the law and the law is mandatory, general and uniform. This is true for the justice administration (especially criminal justice) and judicial system and for other activity of the state. The specificities there are with the validity of the "Statuto fondamentale".
"Leggi, ordinanze, regolamenti e circolari di interesse generale". L'ambiguità della situazione delle fonti di diritto nello Stato pontificio restaurato a partire dall'ordinamento penalistico.
CONTIGIANI, Ninfa
2011-01-01
Abstract
L’esperienza pontificia della Restaurazione presenta una situazione delle fonti normative complessa e ambivalente. Se la fonte primaria risulta essere – almeno formalmente – la ‘forma Regolamento’, certo è che, di fatto, nella sua peculiare situazione costituzionale, lo Stato pontificio si governa piuttosto attraverso le Circolari della Segreteria di Stato (commiste ad una numerosa serie di altre fonti ‘basse’). Queste svolgono solo in parte la loro funzione amministrativa tipica (specificare, ordinare, chiarire) mentre molto spesso sono usate quale strumento normativo che ‘fa funzione’ di legge, nel senso di norma obbligatoria, generale ed uniforme che incide sostanzialmente sul suo oggetto. Ciò vale a partire dall’amministrazione della giustizia (in particolare quella penale) e dell’ordinamento giudiziario ma anche per altri importanti settori della vita dello Stato e con delle chiare ‘specificita’ della fase statutaria. // The Papal Restoration’s experience presents a complex and ambivalent situation of norms. Formally, the primary source appears to be the 'Regulation', but actually the Secretary of State governs by the Circular (commiste to a large number of other ‘secondary sources’. The Circulars play their administrative function (to specify, to order, to clear) only in part because the Circulars are used in place of the law and the law is mandatory, general and uniform. This is true for the justice administration (especially criminal justice) and judicial system and for other activity of the state. The specificities there are with the validity of the "Statuto fondamentale".I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.