Il lavoro in esame, collegandosi al terzo comma dell’art. 525 c.p.p. analizza l’altra ipotesi eccezionale, oltre a quella dell’assoluta impossibilità, di sospensione della deliberazione contemplata nell’art. 528 c.p.p. Iniziata la camera di consiglio, infatti, non è più possibile né il “ritorno” alla fase dibattimentale (per procedere alla lettura, all’ascolto o a qualche “visione”), né l’intervento delle parti nella stessa camera di consiglio (per un “interpello” sulle operazioni resesi indispensabili). Il giudice deve provvedere a queste incombenze senza operare una complicata regressione e senza reintrodurre un dispersivo contraddittorio. La previsione dunque – chiaramente connessa alle nuove risorse tecniche, delle quali è consentita l’utilizzazione a fini di documentazione processuale – contempla un caso di necessità, giustificato dal bisogno di evitare la regressione alla fase dibattimentale e dal rispetto delle esigenze di segretezza, di deliberare senza la presenza dell’ausiliario e delle parti. A quest’ultimo proposito si affronta il problema, di non facile soluzione, riguardante la possibilità di sospensione della deliberazione ai fini di visionare materiali probatori e verbali formati durante il dibattimento (eventualità che configgerebbe con il principio di immediatezza espresso nell’art. 525 c.p.p.).
Commento all'art. 528 c.p.p.
BOSCO, Valeria
2005-01-01
Abstract
Il lavoro in esame, collegandosi al terzo comma dell’art. 525 c.p.p. analizza l’altra ipotesi eccezionale, oltre a quella dell’assoluta impossibilità, di sospensione della deliberazione contemplata nell’art. 528 c.p.p. Iniziata la camera di consiglio, infatti, non è più possibile né il “ritorno” alla fase dibattimentale (per procedere alla lettura, all’ascolto o a qualche “visione”), né l’intervento delle parti nella stessa camera di consiglio (per un “interpello” sulle operazioni resesi indispensabili). Il giudice deve provvedere a queste incombenze senza operare una complicata regressione e senza reintrodurre un dispersivo contraddittorio. La previsione dunque – chiaramente connessa alle nuove risorse tecniche, delle quali è consentita l’utilizzazione a fini di documentazione processuale – contempla un caso di necessità, giustificato dal bisogno di evitare la regressione alla fase dibattimentale e dal rispetto delle esigenze di segretezza, di deliberare senza la presenza dell’ausiliario e delle parti. A quest’ultimo proposito si affronta il problema, di non facile soluzione, riguardante la possibilità di sospensione della deliberazione ai fini di visionare materiali probatori e verbali formati durante il dibattimento (eventualità che configgerebbe con il principio di immediatezza espresso nell’art. 525 c.p.p.).File | Dimensione | Formato | |
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