Le regole della deliberazione collegiale sono dettate dal combinato disposto degli artt. 527 e 125 c.p.p.. L’art. 527 programma il percorso, le tappe e l’ordine da seguire, secondo un procedimento che il legislatore si è riservato. La deliberazione si colloca, quindi, nell’ambito degli atti vincolati Il modus procedendi punta sulle sperimentate regole della collegialità della discussione, della priorità logica delle questioni processuali rispetto alle questioni di merito e del favor rei. In primo luogo, il collegio, sotto la direzione del presidente decide le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. In secondo luogo, qualora l’esame del merito non risulti precluso dall’esito della votazione, sono poste in discussione le questioni “di fatto”, che concernono l’imputazione: il giudice valuta se i fatti affermati dalle parti sono dimostrati dalle prove acquisite. Successivamente, vengono affrontate le questioni “di diritto”, e cioè i problemi interpretativi posti dalle norme penali. Infine, ove il giudice accerti la responsabilità dell’imputato e decida di condannarlo, sono poste in discussione le questioni relative all’applicazione delle pene e delle misure di sicurezza. Vengono poi individuati e analizzati i criteri di formazione della volontà collegiale, segnatamente le garanzie che assicurano la libertà di convincimento verso l’esterno e verso l’interno, con particolare attenzione al disaccordo sul trattamento sanzionatorio e la parità di voto.
Commento all'art. 527 c.p.p.
BOSCO, Valeria
2005-01-01
Abstract
Le regole della deliberazione collegiale sono dettate dal combinato disposto degli artt. 527 e 125 c.p.p.. L’art. 527 programma il percorso, le tappe e l’ordine da seguire, secondo un procedimento che il legislatore si è riservato. La deliberazione si colloca, quindi, nell’ambito degli atti vincolati Il modus procedendi punta sulle sperimentate regole della collegialità della discussione, della priorità logica delle questioni processuali rispetto alle questioni di merito e del favor rei. In primo luogo, il collegio, sotto la direzione del presidente decide le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. In secondo luogo, qualora l’esame del merito non risulti precluso dall’esito della votazione, sono poste in discussione le questioni “di fatto”, che concernono l’imputazione: il giudice valuta se i fatti affermati dalle parti sono dimostrati dalle prove acquisite. Successivamente, vengono affrontate le questioni “di diritto”, e cioè i problemi interpretativi posti dalle norme penali. Infine, ove il giudice accerti la responsabilità dell’imputato e decida di condannarlo, sono poste in discussione le questioni relative all’applicazione delle pene e delle misure di sicurezza. Vengono poi individuati e analizzati i criteri di formazione della volontà collegiale, segnatamente le garanzie che assicurano la libertà di convincimento verso l’esterno e verso l’interno, con particolare attenzione al disaccordo sul trattamento sanzionatorio e la parità di voto.File | Dimensione | Formato | |
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