L’articolo in esame affronta ed analizza i principi contenuti nell’art. 525 c.p.p. La norma postula almeno due livelli di possibile lettura, evocando, altrettanti principi: il primo e il terzo comma intendono evitare soluzioni di continuità tra istruzione dibattimentale e decisione, nonché all’interno del procedimento deliberativo; il secondo comma prescrive, a pena di nullità assoluta, che vi sia medesimezza fisica tra giudice che ha partecipato al dibattimento e giudice della deliberazione. Le due istanze sono intimamente connesse – la prima non avendo, tra l’altro, significato, ove non fosse assicurata la seconda – ma la dottrina da sempre, le tiene opportunamente distinte per meglio apprezzarne specificità ed implicazioni. Tuttavia, da un punto di vista nomenclatorio, si registra un approccio definitorio talmente variegato, che non di rado si incontra in letteratura la medesima denominazione per esprimere ora l’una ora l’altra delle due esigenze, elevate a principio, o addirittura concetti affatto diversi. Si pensi al principio di immediatezza, che peraltro avrebbe nella dizione letterale della rubrica dell’articolo un preciso aggancio testuale: talvolta viene inteso nel senso di stretta conseguenzialità temporale tra dibattimento e deliberazione; altre volte nel senso di necessaria identità tra chi acquisisce le prove e chi decide; altre ancora nel senso di garanzia di un rapporto diretto tra giudice e fonte di prova. Ad evitare fraintendimenti e commistioni, pertanto, conviene premettere l’accezione di impiego delle espressioni che si preferiscono convenzionalmente adottare, per offrire una migliore chiave esplicativa della disposizione in esame al fine di neutralizzare gli effetti controversi delle differenti ricostruzioni esegetiche offerte.

Commento all'art. 525 c.p.p.

BOSCO, Valeria
2005-01-01

Abstract

L’articolo in esame affronta ed analizza i principi contenuti nell’art. 525 c.p.p. La norma postula almeno due livelli di possibile lettura, evocando, altrettanti principi: il primo e il terzo comma intendono evitare soluzioni di continuità tra istruzione dibattimentale e decisione, nonché all’interno del procedimento deliberativo; il secondo comma prescrive, a pena di nullità assoluta, che vi sia medesimezza fisica tra giudice che ha partecipato al dibattimento e giudice della deliberazione. Le due istanze sono intimamente connesse – la prima non avendo, tra l’altro, significato, ove non fosse assicurata la seconda – ma la dottrina da sempre, le tiene opportunamente distinte per meglio apprezzarne specificità ed implicazioni. Tuttavia, da un punto di vista nomenclatorio, si registra un approccio definitorio talmente variegato, che non di rado si incontra in letteratura la medesima denominazione per esprimere ora l’una ora l’altra delle due esigenze, elevate a principio, o addirittura concetti affatto diversi. Si pensi al principio di immediatezza, che peraltro avrebbe nella dizione letterale della rubrica dell’articolo un preciso aggancio testuale: talvolta viene inteso nel senso di stretta conseguenzialità temporale tra dibattimento e deliberazione; altre volte nel senso di necessaria identità tra chi acquisisce le prove e chi decide; altre ancora nel senso di garanzia di un rapporto diretto tra giudice e fonte di prova. Ad evitare fraintendimenti e commistioni, pertanto, conviene premettere l’accezione di impiego delle espressioni che si preferiscono convenzionalmente adottare, per offrire una migliore chiave esplicativa della disposizione in esame al fine di neutralizzare gli effetti controversi delle differenti ricostruzioni esegetiche offerte.
2005
9788813252243
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