Il diritto del minore alla bigenitorialità, ossia al mantenimento di rapporti significativi e continui con entrambi i genitori anche in seguito alla crisi del vincolo coniugale, nonostante la sua indiscutibile cogenza all’interno dell’ordinamento (si pensi all’art. 30 Cost.), ad ha sempre avuto una controversa applicazione pratica. Con un atteggiamento unanimemente condiviso sino alla recente riforma del 2006, presso le Corti si riteneva che in caso di separazione e di divorzio, l’interesse del minore da perseguire fosse quello alla stabilità, ossia ad essere coinvolto il meno possibile nella conflittualità in atto tra i genitori. Per converso, l’affidamento bigenitoriale (che la riforma del divorzio del 1987 declinava nelle forme di affidamento “congiunto” ed “alternato”) non trovava spazio nella prassi giurisprudenziale, se non nelle ipotesi eccezionali di crisi della famiglia “aconflittuale” e in presenza di una concorde richiesta di entrambi genitori. La legge n. 54 del 2006 si inserisce in questo quadro con l’obiettivo di affermare il diritto del minore alla bigenitorialità (definito come il diritto del minore di mantenere, anche in caso di separazione personale dei genitori, “ un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”), superando la tradizionale logica molto genitoriale applicata dalle Corti. Si avverte, così, l’esigenza di individuare i profili disciplinari dell’affidamento dei figli dopo la legge n. 54 del 2006, in primo luogo individuando l’ambito di applicazione dell’affidamento esclusivo e dell’affidamento condiviso ed in secondo luogo specificando, anche alla luce della giurisprudenza tradizionale e più recente, i contenuti “giuridico formali” (relativi, cioè, alla potestà genitoriale) e “materiali” (relativi alla convivenza con il minore) delle due modalità di affidamento.
CRISI DELLA FAMIGLIA E DIRITTO ALLA "BIGENITORIALITA'". L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI DOPO LA LEGGE N. 54/2006
FEBBRAJO, TOMMASO
2008-01-01
Abstract
Il diritto del minore alla bigenitorialità, ossia al mantenimento di rapporti significativi e continui con entrambi i genitori anche in seguito alla crisi del vincolo coniugale, nonostante la sua indiscutibile cogenza all’interno dell’ordinamento (si pensi all’art. 30 Cost.), ad ha sempre avuto una controversa applicazione pratica. Con un atteggiamento unanimemente condiviso sino alla recente riforma del 2006, presso le Corti si riteneva che in caso di separazione e di divorzio, l’interesse del minore da perseguire fosse quello alla stabilità, ossia ad essere coinvolto il meno possibile nella conflittualità in atto tra i genitori. Per converso, l’affidamento bigenitoriale (che la riforma del divorzio del 1987 declinava nelle forme di affidamento “congiunto” ed “alternato”) non trovava spazio nella prassi giurisprudenziale, se non nelle ipotesi eccezionali di crisi della famiglia “aconflittuale” e in presenza di una concorde richiesta di entrambi genitori. La legge n. 54 del 2006 si inserisce in questo quadro con l’obiettivo di affermare il diritto del minore alla bigenitorialità (definito come il diritto del minore di mantenere, anche in caso di separazione personale dei genitori, “ un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”), superando la tradizionale logica molto genitoriale applicata dalle Corti. Si avverte, così, l’esigenza di individuare i profili disciplinari dell’affidamento dei figli dopo la legge n. 54 del 2006, in primo luogo individuando l’ambito di applicazione dell’affidamento esclusivo e dell’affidamento condiviso ed in secondo luogo specificando, anche alla luce della giurisprudenza tradizionale e più recente, i contenuti “giuridico formali” (relativi, cioè, alla potestà genitoriale) e “materiali” (relativi alla convivenza con il minore) delle due modalità di affidamento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.