Il lavoro si confronta con un tema, quello della prescrizione della pena (cfr. artt. 172 ss. c.p.), che, nella letteratura italiana sviluppatasi sotto la vigenza del Codice Rocco, non ha mai formato oggetto di indagini o approfondimenti significativi. Il che fa da singolare contrappunto alle discussioni che, nell’universo della prescrizione penale, ne hanno sempre investito –e non mancano tuttora di farlo— l’altro polo, ossia quello della prescrizione del reato. Il primo obiettivo del volume è, in questo contesto, quello di dimostrare come l’esistenza di una prescrizione della pena accanto a quella del reato non sia un dato del tutto scontato, come il silente e acritico atteggiamento della cultura penalistica italiana lascerebbe supporre; e come la più tardiva emersione della prescrizione della pena, nella nostra come in altre esperienze europee, abbia dato luogo, a suo tempo, a vivaci discussioni, in ragione della sua problematica armonizzazione con le diverse funzioni che della pena stessa si intendevano accreditare. E si tratta di nodi problematici non indifferenti, se è vero che essi non tardano a riemergere ogniqualvolta dell’istituto, nella prassi, si faccia applicazione. Il che rende necessaria una rimeditazione del tema precisamente in relazione all’incidenza pratica che questo ha rivelato e/o è destinato rispetto alla situazione degli ex terroristi italiani, colpiti da una sentenza definitiva di condanna, tuttora rifugiati all’estero. La ricerca muove dalle prese di posizione sull’istituto espresse dalla Scuola Classica, assumendo a punto di riferimento il pensiero formulato al proposito da Francesco Carrara, tanto nel suo Programma, quanto in altri (suoi) saggi. In questo contesto, i dubbi sulla sua intrinseca fondatezza, dal punto di vista penalistico stricto sensu intesa, vengono superati in nome del fatto che la prescrizione delle condanne penali era l’unico rimedio, a diposizione del condannato, per sfuggire all’esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate nella contumacia dell’imputato. Pertanto, poiché all’epoca alle quale risalgono le riflessioni di Carrara il contumace non godeva di garanzia difensiva alcuna, il ricorso alla prescrizione della pena poteva additarsi come l’unico mezzo a sua disposizione per sfuggire all’esecuzione di sentenze inficiate da tale vizio. Ben più radicale è, all’opposto, l’avversione alla prescrizione della pena manifestata dalla Scuola Positiva: poiché, secondo i suoi intendimenti, il reato era visto come una prova della pericolosità del suo autore, ne era logica conseguenza che quest’ultimo fattore non potesse essere in alcun modo intaccato dal semplice decorso del tempo. La ricerca volge poi lo sguardo all’esperienza nella quale la prescrizione della pena aveva conosciuto la sua prima recezione legislativa, vale a dire quella francese. Prevista dal Code d’instruction criminelle del 1808, la prescrizione della pena viene giustificata, fra l’altro, sulla base dell’equiparazione delle sofferenze che al condannato deriverebbero dall’espiazione della pena con quelle che lo stesso proverebbe in forza dei rimorsi suscitati in lui dal ricordo del delitto commesso e dal timore di essere catturato. Questo –invero, assai fragile—tentativo di legittimarne la presenza viene sottoposto a vibrante critica dagli scrittori dell’epoca, fra i quali si segnala –proprio per la sua tenace avversione alla prescription de la peine— (l’opera di) Charles Narat. L’analisi della genesi dell’istituto in Germania incontra il suo punto fermo nella previsione della Vollstreckungsverjährung (lett.: prescrizione dell’esecuzione delle condanne penali) all’interno del Reichsstrafgesetzbuch del 1871. A fronte di questo dato, nondimeno, permangono le critiche, condotte da una prospettiva di prevenzione generale, che lo investono (a cominciare da quelle formulate da Karl Binding). Prende piede, peraltro, nella letteratura di lingua tedesca, una diversa chiave di lettura della prescrizione della pena: non si tenta più di operarne una problematica conciliazione con le finalità della pena, ma si prende atto, “pragmaticamente”, di come questa valga a dare una copertura e, per ciò stesso, una legittimazione giuridica ai casi nei quali gli apparati giudiziari non sono stati in grado, in ragione di proprie défaillances, di dare esecuzione, entro un notevole lasso di tempo, alle condanne definitive pronunciate nei confronti di determinati soggetti. Tutta l’esperienza tedesca si connota, comunque, per il preciso stacco che, nell’àmbito del generale fenomeno della prescrizione penale, viene operato fra la prescrizione del reato, della quale si evidenzia la natura processuale, e la prescrizione della pena, ricondotta invece sul terreno sostanziale. La disamina della prescrizione della pena entro le coordinate del nostro sistema conferma come la sua conformazione attuale, legata al semplice decorso di un certo lasso di tempo dal momento dell’intervenuta condanna per un determinato reato, non armonizzi con le finalità che, anche in prospettiva costituzionale, si assegnano alla pena. Di qui il tentativo, intrapreso nell’ultima parte del lavoro, di ridefinirne la natura e di modificare i requisiti per poterne fruire.

La prescrizione della pena: spunti comparatistici per la rimeditazione di un istituto negletto

MANTOVANI, MARCO ORLANDO
2008-01-01

Abstract

Il lavoro si confronta con un tema, quello della prescrizione della pena (cfr. artt. 172 ss. c.p.), che, nella letteratura italiana sviluppatasi sotto la vigenza del Codice Rocco, non ha mai formato oggetto di indagini o approfondimenti significativi. Il che fa da singolare contrappunto alle discussioni che, nell’universo della prescrizione penale, ne hanno sempre investito –e non mancano tuttora di farlo— l’altro polo, ossia quello della prescrizione del reato. Il primo obiettivo del volume è, in questo contesto, quello di dimostrare come l’esistenza di una prescrizione della pena accanto a quella del reato non sia un dato del tutto scontato, come il silente e acritico atteggiamento della cultura penalistica italiana lascerebbe supporre; e come la più tardiva emersione della prescrizione della pena, nella nostra come in altre esperienze europee, abbia dato luogo, a suo tempo, a vivaci discussioni, in ragione della sua problematica armonizzazione con le diverse funzioni che della pena stessa si intendevano accreditare. E si tratta di nodi problematici non indifferenti, se è vero che essi non tardano a riemergere ogniqualvolta dell’istituto, nella prassi, si faccia applicazione. Il che rende necessaria una rimeditazione del tema precisamente in relazione all’incidenza pratica che questo ha rivelato e/o è destinato rispetto alla situazione degli ex terroristi italiani, colpiti da una sentenza definitiva di condanna, tuttora rifugiati all’estero. La ricerca muove dalle prese di posizione sull’istituto espresse dalla Scuola Classica, assumendo a punto di riferimento il pensiero formulato al proposito da Francesco Carrara, tanto nel suo Programma, quanto in altri (suoi) saggi. In questo contesto, i dubbi sulla sua intrinseca fondatezza, dal punto di vista penalistico stricto sensu intesa, vengono superati in nome del fatto che la prescrizione delle condanne penali era l’unico rimedio, a diposizione del condannato, per sfuggire all’esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate nella contumacia dell’imputato. Pertanto, poiché all’epoca alle quale risalgono le riflessioni di Carrara il contumace non godeva di garanzia difensiva alcuna, il ricorso alla prescrizione della pena poteva additarsi come l’unico mezzo a sua disposizione per sfuggire all’esecuzione di sentenze inficiate da tale vizio. Ben più radicale è, all’opposto, l’avversione alla prescrizione della pena manifestata dalla Scuola Positiva: poiché, secondo i suoi intendimenti, il reato era visto come una prova della pericolosità del suo autore, ne era logica conseguenza che quest’ultimo fattore non potesse essere in alcun modo intaccato dal semplice decorso del tempo. La ricerca volge poi lo sguardo all’esperienza nella quale la prescrizione della pena aveva conosciuto la sua prima recezione legislativa, vale a dire quella francese. Prevista dal Code d’instruction criminelle del 1808, la prescrizione della pena viene giustificata, fra l’altro, sulla base dell’equiparazione delle sofferenze che al condannato deriverebbero dall’espiazione della pena con quelle che lo stesso proverebbe in forza dei rimorsi suscitati in lui dal ricordo del delitto commesso e dal timore di essere catturato. Questo –invero, assai fragile—tentativo di legittimarne la presenza viene sottoposto a vibrante critica dagli scrittori dell’epoca, fra i quali si segnala –proprio per la sua tenace avversione alla prescription de la peine— (l’opera di) Charles Narat. L’analisi della genesi dell’istituto in Germania incontra il suo punto fermo nella previsione della Vollstreckungsverjährung (lett.: prescrizione dell’esecuzione delle condanne penali) all’interno del Reichsstrafgesetzbuch del 1871. A fronte di questo dato, nondimeno, permangono le critiche, condotte da una prospettiva di prevenzione generale, che lo investono (a cominciare da quelle formulate da Karl Binding). Prende piede, peraltro, nella letteratura di lingua tedesca, una diversa chiave di lettura della prescrizione della pena: non si tenta più di operarne una problematica conciliazione con le finalità della pena, ma si prende atto, “pragmaticamente”, di come questa valga a dare una copertura e, per ciò stesso, una legittimazione giuridica ai casi nei quali gli apparati giudiziari non sono stati in grado, in ragione di proprie défaillances, di dare esecuzione, entro un notevole lasso di tempo, alle condanne definitive pronunciate nei confronti di determinati soggetti. Tutta l’esperienza tedesca si connota, comunque, per il preciso stacco che, nell’àmbito del generale fenomeno della prescrizione penale, viene operato fra la prescrizione del reato, della quale si evidenzia la natura processuale, e la prescrizione della pena, ricondotta invece sul terreno sostanziale. La disamina della prescrizione della pena entro le coordinate del nostro sistema conferma come la sua conformazione attuale, legata al semplice decorso di un certo lasso di tempo dal momento dell’intervenuta condanna per un determinato reato, non armonizzi con le finalità che, anche in prospettiva costituzionale, si assegnano alla pena. Di qui il tentativo, intrapreso nell’ultima parte del lavoro, di ridefinirne la natura e di modificare i requisiti per poterne fruire.
2008
9788834884355
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