Il lavoro ha ad oggetto l’approfondimento della natura giuridica e delle dinamiche del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente di cui all’art. 1333 c.c. Molto ampia è la produzione dottrinale relativa alla natura giuridica della figura in esame e le tesi più interessanti sono quelle che ricostruiscono il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente quale negozio unilaterale e quelle che lo indicano quale contratto unilaterale. Assai diffusa, però, è la convinzione secondo cui la fattispecie descritta dall'art. 1333 avrebbe natura contrattuale. La prima argomentazione viene fondata sulla lettera della legge che, però, non costituisce un dato incontrovertibile. Sia la rubrica dell'art. 1333, nella quale la fattispecie ivi descritta viene qualificata come contrattuale, sia il testo nel quale si definisce come “ proposta ” l'atto che dà vita al contratto, unitamente al silenzio dell'oblato protratto per il tempo previsto dalla natura degli affari o secondo gli usi, pur costituendo un indice rivelatore della intenzione del legislatore, non rappresentano con certezza una soluzione del problema della determinazione della struttura della fattispecie in oggetto. Un indice più consistente della contrattualità dell'istituto può essere rinvenuto nell'efficacia del rifiuto dell'oblato. Nel caso dell'art. 1333, 2° comma, infatti, il silenzio (o meglio, il comportamento omissivo), che normalmente appare come atteggiamento equivoco, assume valore di manifestazione in quanto la legge attribuisce ad esso tale significato (tipizzazione legale). Parte della dottrina ravvisa nel silenzio dell'oblato protratto per il termine previsto dalla natura dell'affare o secondo gli usi, un contegno (omissivo) tipicamente valutato come un'accettazione, attribuendo ad esso natura negoziale. Di recente, sempre con riferimento alla fattispecie delineata dall'art. 1333 e grazie ad ampi riferimenti ai dati storici e comparatistici, alcuni autorevoli studiosi sono pervenuti alla conclusione per cui “ la bilateralità non è, né mai è stata, requisito di tutti i contratti ”. Essa, infatti, sarebbe necessaria solamente ove gli effetti del contratto siano bilaterali. Ove, invece, il contratto tenda a imporre obblighi o perdite ad una sola delle parti, ci si troverebbe di fronte ad un contratto con unica dichiarazione. Tali affermazioni, poi, sono state recepite da altri autori i quali hanno desunto dagli istituti sopra citati la dimostrazione della generale idoneità del negozio ad incidere favorevolmente nella sfera giuridica di soggetti diversi dall'autore o dagli autori del negozio, pur con il limite della facoltà di rifiuto da parte del destinatario. Nessuno dei tentativi operati in dottrina per inquadrare dal punto di vista della struttura la fattispecie disciplinata dall'art. 1333 sembra, dunque, soddisfacente. La tesi del consenso tacito o presunto finge l'esistenza di una manifestazione di volontà in realtà assente. La tesi del negozio unilaterale cozza contro il chiaro dettato legislativo che esclude che si tratti di un quid di diverso dal contratto. La definizione del contratto con una sola dichiarazione disattende completamente la definizione legale dell'art. 1321, il quale vieta di concepire un contratto senza accordo. L'origine delle aporie provocate dalle tesi testé elencate risiederebbe nell'errata presupposizione per cui l'accordo consterebbe sempre e necessariamente da una coppia di manifestazioni, seppur tacite di volontà e precisamente dalla proposta e dalla accettazione. Secondo la tesi adottata nel presente lavoro, con riferimento al particolare contenuto giuridico-economico dell'operazione, l'accordo può assumere la struttura più esemplificata del “ mancato rifiuto dell'altrui proposta ”, nel pieno rispetto del dettato dell'art. 1321 che risulta così perfettamente conciliabile con la disciplina dell'art. 1333 che rappresenta, pertanto, senza il ricorso ad inutili finzioni, un accordo bilaterale.
“Contratto con prestazioni a carico del solo proponente”
DAMIANI, Enrico
2004-01-01
Abstract
Il lavoro ha ad oggetto l’approfondimento della natura giuridica e delle dinamiche del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente di cui all’art. 1333 c.c. Molto ampia è la produzione dottrinale relativa alla natura giuridica della figura in esame e le tesi più interessanti sono quelle che ricostruiscono il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente quale negozio unilaterale e quelle che lo indicano quale contratto unilaterale. Assai diffusa, però, è la convinzione secondo cui la fattispecie descritta dall'art. 1333 avrebbe natura contrattuale. La prima argomentazione viene fondata sulla lettera della legge che, però, non costituisce un dato incontrovertibile. Sia la rubrica dell'art. 1333, nella quale la fattispecie ivi descritta viene qualificata come contrattuale, sia il testo nel quale si definisce come “ proposta ” l'atto che dà vita al contratto, unitamente al silenzio dell'oblato protratto per il tempo previsto dalla natura degli affari o secondo gli usi, pur costituendo un indice rivelatore della intenzione del legislatore, non rappresentano con certezza una soluzione del problema della determinazione della struttura della fattispecie in oggetto. Un indice più consistente della contrattualità dell'istituto può essere rinvenuto nell'efficacia del rifiuto dell'oblato. Nel caso dell'art. 1333, 2° comma, infatti, il silenzio (o meglio, il comportamento omissivo), che normalmente appare come atteggiamento equivoco, assume valore di manifestazione in quanto la legge attribuisce ad esso tale significato (tipizzazione legale). Parte della dottrina ravvisa nel silenzio dell'oblato protratto per il termine previsto dalla natura dell'affare o secondo gli usi, un contegno (omissivo) tipicamente valutato come un'accettazione, attribuendo ad esso natura negoziale. Di recente, sempre con riferimento alla fattispecie delineata dall'art. 1333 e grazie ad ampi riferimenti ai dati storici e comparatistici, alcuni autorevoli studiosi sono pervenuti alla conclusione per cui “ la bilateralità non è, né mai è stata, requisito di tutti i contratti ”. Essa, infatti, sarebbe necessaria solamente ove gli effetti del contratto siano bilaterali. Ove, invece, il contratto tenda a imporre obblighi o perdite ad una sola delle parti, ci si troverebbe di fronte ad un contratto con unica dichiarazione. Tali affermazioni, poi, sono state recepite da altri autori i quali hanno desunto dagli istituti sopra citati la dimostrazione della generale idoneità del negozio ad incidere favorevolmente nella sfera giuridica di soggetti diversi dall'autore o dagli autori del negozio, pur con il limite della facoltà di rifiuto da parte del destinatario. Nessuno dei tentativi operati in dottrina per inquadrare dal punto di vista della struttura la fattispecie disciplinata dall'art. 1333 sembra, dunque, soddisfacente. La tesi del consenso tacito o presunto finge l'esistenza di una manifestazione di volontà in realtà assente. La tesi del negozio unilaterale cozza contro il chiaro dettato legislativo che esclude che si tratti di un quid di diverso dal contratto. La definizione del contratto con una sola dichiarazione disattende completamente la definizione legale dell'art. 1321, il quale vieta di concepire un contratto senza accordo. L'origine delle aporie provocate dalle tesi testé elencate risiederebbe nell'errata presupposizione per cui l'accordo consterebbe sempre e necessariamente da una coppia di manifestazioni, seppur tacite di volontà e precisamente dalla proposta e dalla accettazione. Secondo la tesi adottata nel presente lavoro, con riferimento al particolare contenuto giuridico-economico dell'operazione, l'accordo può assumere la struttura più esemplificata del “ mancato rifiuto dell'altrui proposta ”, nel pieno rispetto del dettato dell'art. 1321 che risulta così perfettamente conciliabile con la disciplina dell'art. 1333 che rappresenta, pertanto, senza il ricorso ad inutili finzioni, un accordo bilaterale.File | Dimensione | Formato | |
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