La trasmissione di informazioni precontrattuali svolge, nella prospettiva italo – comunitaria, il difficile compito di garantire la consapevolezza dell’agire negoziale del consumatore. I flussi informativi finalizzati al superamento della condizione di strutturale ignoranza in cui versa il consumatore sono oggetto di numerosi ed articolati doveri a carico del professionista previsti nelle diverse regolamentazioni di settore e costituiscono la linea direttrice su cui si sviluppa il Codice del consumo (d. di lgs. 6 settembre 2005, n. 206). Più in generale, ai consumatori è riconosciuto il «fondamentale» diritto ad un’adeguata informazione ed alla trasparenza nei rapporti contrattuali (art. 2 cod. cons.). Nel quadro disciplinare mancano, tuttavia, indicazioni specifiche circa le conseguenze derivanti dalla trasmissione di dati ingannevoli; di dati, cioè che, contenendo informazioni false o reticenti sul profilo economico del contratto, sono in grado di condizionare il comportamento del consumatore, spingendolo ad assumere decisioni che altrimenti non avrebbe preso. Si avverte, pertanto, l’esigenza di ricercare all’interno del sistema inteso nella sua unitarietà, la disciplina del fenomeno dell’informazione ingannevole più congruo rispetto gli interessi tutelati, superando così la lacuna regolamentare che rende i diritti dei consumatori sostanzialmente «disarmati». Le plurime soluzioni prospettabili (vincolatività dell’informazione preliminare, responsabilità precontrattuale, errore e dolo incidente) conducono al medesimo risultato di tutela dell’affidamento del consumatore in ordine al trattamento economico delineato nell’informativa preliminare. In tutte le ipotesi analizzate, il consumatore vittima di informazioni ingannevoli trova un rimedio di natura manutentiva a tutela dell’integrità del suo consenso, in grado di ricondurre il contratto concluso alle condizioni che legittimamente confidava di ottenere: ciò che è stato comunicato nella fase preliminare diviene contenuto del contratto e il tentativo di ingannare il consumatore, vincolandolo ad un regolamento «a sorpresa», è destinato a fallire.
L’informazione ingannevole nei contratti del consumatore
FEBBRAJO, TOMMASO
2006-01-01
Abstract
La trasmissione di informazioni precontrattuali svolge, nella prospettiva italo – comunitaria, il difficile compito di garantire la consapevolezza dell’agire negoziale del consumatore. I flussi informativi finalizzati al superamento della condizione di strutturale ignoranza in cui versa il consumatore sono oggetto di numerosi ed articolati doveri a carico del professionista previsti nelle diverse regolamentazioni di settore e costituiscono la linea direttrice su cui si sviluppa il Codice del consumo (d. di lgs. 6 settembre 2005, n. 206). Più in generale, ai consumatori è riconosciuto il «fondamentale» diritto ad un’adeguata informazione ed alla trasparenza nei rapporti contrattuali (art. 2 cod. cons.). Nel quadro disciplinare mancano, tuttavia, indicazioni specifiche circa le conseguenze derivanti dalla trasmissione di dati ingannevoli; di dati, cioè che, contenendo informazioni false o reticenti sul profilo economico del contratto, sono in grado di condizionare il comportamento del consumatore, spingendolo ad assumere decisioni che altrimenti non avrebbe preso. Si avverte, pertanto, l’esigenza di ricercare all’interno del sistema inteso nella sua unitarietà, la disciplina del fenomeno dell’informazione ingannevole più congruo rispetto gli interessi tutelati, superando così la lacuna regolamentare che rende i diritti dei consumatori sostanzialmente «disarmati». Le plurime soluzioni prospettabili (vincolatività dell’informazione preliminare, responsabilità precontrattuale, errore e dolo incidente) conducono al medesimo risultato di tutela dell’affidamento del consumatore in ordine al trattamento economico delineato nell’informativa preliminare. In tutte le ipotesi analizzate, il consumatore vittima di informazioni ingannevoli trova un rimedio di natura manutentiva a tutela dell’integrità del suo consenso, in grado di ricondurre il contratto concluso alle condizioni che legittimamente confidava di ottenere: ciò che è stato comunicato nella fase preliminare diviene contenuto del contratto e il tentativo di ingannare il consumatore, vincolandolo ad un regolamento «a sorpresa», è destinato a fallire.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.