Il libro ha ad oggetto l'esame della nozione di organo di fatto ai fini dell'attribuzione ad uno Stato di un fatto illecito internazionale. Il dato dal quale si sono prese le mosse per ricostruire la nozione di organo di fatto è costituito dalla constatazione che, nella prassi internazionale, in molti casi si è provveduto ad attribuire allo Stato la condotta di individui che non avevano la qualità di organi in base al diritto interno, senza che si sia proceduto ad accertare se tale condotta fosse stata oggetto di istruzioni o di un controllo specifico da parte di organi dello Stato ma sulla sola base di un rapporto fattuale intercorrente tra l’individuo o ente autore della condotta e lo Stato. Sulla base di questa prassi si è ritenuto di non poter accogliere quelle tesi che individuano nell’esistenza di istruzioni o di un controllo specifico da parte di organi dello Stato l’unico criterio che possa giustificare l’attribuzione allo Stato della condotta di individui che sono legati a questo da un semplice rapporto di fatto. Mettendo a confronto vari casi di prassi, si è rilevato come in l’attribuzione sembri in essi trovare fondamento in una sostanziale equiparazione dell’individuo o ente agente ad un organo dello Stato. In presenza di determinate circostanze, il legame di fatto esistente tra un individuo o un ente e lo Stato si rivela sufficientemente stretto da consentire senz’altro di assimilare l’individuo o l’ente, ai fini dell’attribuzione, ad un organo dello Stato. La possibilità di ravvisare in questi casi l’applicazione del criterio che, ai fini dell’attribuzione, fa riferimento alla qualità di organo dell’individuo agente appare giustificata, in particolare, se si considera il principio sul quale si fonda l’attribuzione. Come nel caso dell’organo, la rilevazione del vincolo che unisce l’individuo o ente autore della condotta all’apparato di governo dello Stato è considerata sufficiente a far presumere che ogni condotta posta in essere da tale individuo o ente - ivi compresa quella tenuta in violazione delle istruzioni ricevute e con il solo limite che si non tratti di atti palesemente posti in essere a titolo di privato - sia riferibile in via generale allo Stato.
L'organo di fatto dello Stato nell'illecito internazionale
PALCHETTI, Paolo
2007-01-01
Abstract
Il libro ha ad oggetto l'esame della nozione di organo di fatto ai fini dell'attribuzione ad uno Stato di un fatto illecito internazionale. Il dato dal quale si sono prese le mosse per ricostruire la nozione di organo di fatto è costituito dalla constatazione che, nella prassi internazionale, in molti casi si è provveduto ad attribuire allo Stato la condotta di individui che non avevano la qualità di organi in base al diritto interno, senza che si sia proceduto ad accertare se tale condotta fosse stata oggetto di istruzioni o di un controllo specifico da parte di organi dello Stato ma sulla sola base di un rapporto fattuale intercorrente tra l’individuo o ente autore della condotta e lo Stato. Sulla base di questa prassi si è ritenuto di non poter accogliere quelle tesi che individuano nell’esistenza di istruzioni o di un controllo specifico da parte di organi dello Stato l’unico criterio che possa giustificare l’attribuzione allo Stato della condotta di individui che sono legati a questo da un semplice rapporto di fatto. Mettendo a confronto vari casi di prassi, si è rilevato come in l’attribuzione sembri in essi trovare fondamento in una sostanziale equiparazione dell’individuo o ente agente ad un organo dello Stato. In presenza di determinate circostanze, il legame di fatto esistente tra un individuo o un ente e lo Stato si rivela sufficientemente stretto da consentire senz’altro di assimilare l’individuo o l’ente, ai fini dell’attribuzione, ad un organo dello Stato. La possibilità di ravvisare in questi casi l’applicazione del criterio che, ai fini dell’attribuzione, fa riferimento alla qualità di organo dell’individuo agente appare giustificata, in particolare, se si considera il principio sul quale si fonda l’attribuzione. Come nel caso dell’organo, la rilevazione del vincolo che unisce l’individuo o ente autore della condotta all’apparato di governo dello Stato è considerata sufficiente a far presumere che ogni condotta posta in essere da tale individuo o ente - ivi compresa quella tenuta in violazione delle istruzioni ricevute e con il solo limite che si non tratti di atti palesemente posti in essere a titolo di privato - sia riferibile in via generale allo Stato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.