Il principio di proporzionalità nel diritto amministrativo si presenta come nozione più facile a comprendere che a definire. È proprio quanto indicato ad aver ispirato l’analisi del principio in parola. Da questa osservazione è derivata l’esigenza di avviare una prima riflessione sulla proporzionalità nel diritto amministrativo italiano in rapporto con la proportionality nell’ordinamento amministrativo inglese posto che, la maggior parte degli studi in tema di proporzionalità, erano limitati ai Paesi di civil law. Nell’ordinamento inglese la giurisprudenza ha applicato il principio di proporzionalità affiancandolo, e talvolta mettendolo in alternativa, al principio di ragionevolezza (noto, in origine, come Wednesbury principle). In questa esperienza il principio è stato al contempo avversato ed osannato, talora sovrapposto alla ragionevolezza, quindi relegato esclusivamente a questioni in tema di diritti umani e, da ultimo, riaffermato come una sorta di conquista tutta domestica. Nel diritto inglese ci si è trovati di fronte alla necessità di stabilire se la proporzionalità sia diventata un autonomo head of review o, al contrario, un corpo unico con la ragionevolezza o, ancora, se la proporzionalità abbia sostituito la ragionevolezza. In estrema sintesi, dal confronto fra ordinamento italiano, nel quale le particolari caratteristiche del principio non si discostano, salvo qualche necessario aggiornamento, da quelle precedentemente analizzate dalla dottrina, e ordinamento inglese, tenuto conto altresì dell’influenza su entrambi gli ordinamenti menzionati del diritto comunitario, è emerso che gli “indizi” dell’agire non sproporzionato si possono ritrovare nel procedimento amministrativo. È nel procedimento, ed in particolare nel “materiale istruttorio e di ponderazione”, che costituisce, a sua volta, vincolo e presupposto attributivo del relativo potere di controllo da parte del giudice, che emerge la qualità degli « addendi » utilizzati per giungere a una certa conclusione, e solo se le premesse sono adeguate al caso si potrà giungere ad una conclusione “meno restrittiva possibile” (non sproporzionata).

Contributo in tema di proporzionalità amministrativa. Ordinamento comunitario, italiano e inglese.

VILLAMENA, STEFANO
2008-01-01

Abstract

Il principio di proporzionalità nel diritto amministrativo si presenta come nozione più facile a comprendere che a definire. È proprio quanto indicato ad aver ispirato l’analisi del principio in parola. Da questa osservazione è derivata l’esigenza di avviare una prima riflessione sulla proporzionalità nel diritto amministrativo italiano in rapporto con la proportionality nell’ordinamento amministrativo inglese posto che, la maggior parte degli studi in tema di proporzionalità, erano limitati ai Paesi di civil law. Nell’ordinamento inglese la giurisprudenza ha applicato il principio di proporzionalità affiancandolo, e talvolta mettendolo in alternativa, al principio di ragionevolezza (noto, in origine, come Wednesbury principle). In questa esperienza il principio è stato al contempo avversato ed osannato, talora sovrapposto alla ragionevolezza, quindi relegato esclusivamente a questioni in tema di diritti umani e, da ultimo, riaffermato come una sorta di conquista tutta domestica. Nel diritto inglese ci si è trovati di fronte alla necessità di stabilire se la proporzionalità sia diventata un autonomo head of review o, al contrario, un corpo unico con la ragionevolezza o, ancora, se la proporzionalità abbia sostituito la ragionevolezza. In estrema sintesi, dal confronto fra ordinamento italiano, nel quale le particolari caratteristiche del principio non si discostano, salvo qualche necessario aggiornamento, da quelle precedentemente analizzate dalla dottrina, e ordinamento inglese, tenuto conto altresì dell’influenza su entrambi gli ordinamenti menzionati del diritto comunitario, è emerso che gli “indizi” dell’agire non sproporzionato si possono ritrovare nel procedimento amministrativo. È nel procedimento, ed in particolare nel “materiale istruttorio e di ponderazione”, che costituisce, a sua volta, vincolo e presupposto attributivo del relativo potere di controllo da parte del giudice, che emerge la qualità degli « addendi » utilizzati per giungere a una certa conclusione, e solo se le premesse sono adeguate al caso si potrà giungere ad una conclusione “meno restrittiva possibile” (non sproporzionata).
2008
9788814142666
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11393/43318
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact