Nell’ambito della riforma dei reati societari il legislatore ha finalmente introdotto nell’ordinamento italiano la fattispecie di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.). Particolare attenzione merita la previsione, al comma 3 della fattispecie, di una clausola di esclusione della punibilità per l’ipotesi di vantaggi compensativi nell’ipotesi di gruppi di imprese. La disciplina penale dei vantaggi compensativi differisce dall’omologa fattispecie introdotta nel codice civile in merito al conflitto di interessi infragruppo, che tuttavia fornisce elementi decisivi per l’interpretazione della clausola di cui all’art. 2634 c.c. in una prospettiva di estrema ratio dell’intervento penale.
Alcune osservazioni sul reato di infedeltà patrimoniale alla luce del nuovo diritto societario
ACQUAROLI, Roberto
2004-01-01
Abstract
Nell’ambito della riforma dei reati societari il legislatore ha finalmente introdotto nell’ordinamento italiano la fattispecie di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.). Particolare attenzione merita la previsione, al comma 3 della fattispecie, di una clausola di esclusione della punibilità per l’ipotesi di vantaggi compensativi nell’ipotesi di gruppi di imprese. La disciplina penale dei vantaggi compensativi differisce dall’omologa fattispecie introdotta nel codice civile in merito al conflitto di interessi infragruppo, che tuttavia fornisce elementi decisivi per l’interpretazione della clausola di cui all’art. 2634 c.c. in una prospettiva di estrema ratio dell’intervento penale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.