Il lavoro prende in considerazione la problematica dell’imputabilità del minorenne. Sebbene si tratti di un tema che, nel contesto dell’impostazione del nostro codice, rinviene punti di riferimento stabili nelle disposizioni dettate, al riguardo, dagli artt. 97 e 98 c.p., una sua rimeditazione risulta comunque necessaria alla luce di due dati piuttosto evidenti, che l’esperienza relativamente recente ha messo in luce: da una parte, l’emersione –a livello nazionale— di un approccio al trattamento del minorenne autore di reati che si distacca dal (e si oppone al) paradigma polarizzato sulle sue istanze rieducative, secondo le cadenze di un modello assolutamente dominante a livello storico e internazionale, e privilegia impulsi di difesa sociale orientati, all’opposto, a far rientrare il minorenne all’interno di quel circuito repressivo tout court, dal quale si intendeva, viceversa, preservarlo. Dall’altra l’esigenza, scaturente da un continuo confronto e interscambio fra le diverse esperienze nazionali in materia, mirante all’enucleazione di alcuni punti fermi, in punto di imputabilità del minorenne, suscettibili di essere proiettati in una dimensione sovranazionale. Sotto il primo profilo, si rimarca l’irrazionalità delle proposte inclini a fronteggiare il fenomeno dell’utilizzo, da parte di organizzazioni criminali, di minori infraquattordicenni nell’esecuzione di determinati delitti, al fine di giovarsi poi della loro irresponsabilità penale, mercé il progettato abbassamento dell’età minima richiesta ai fini dell’imputabilità. Si sottolinea, in tal senso, come il sistema disponga già degli strumenti idonei a contrastare lo sfruttamento, a fini criminali, di soggetti non imputabili, facendosi richiamo alla versione aggiornata dell’art. 111 c.p.. E si insiste sull’ apposito aggravamento di pena che l’art. 111, comma 2, c.p. prevede quando il soggetto che determina il minorenne non imputabile a commettere un reato ne è il genitore su di lui esercente la potestà. Sicché è questa la sede per arginare i fenomeni in parola, senza –di contro—giungere ad abbassamenti della minore età, che non approderebbero ad alcunché di diverso da una funzione di maturità di un soggetto, che maturo non è. In una prospettiva sovranazionale, quindi, si ribadisce l’opportunità di fissare in termini tassativi l’età a partire dalla quale un soggetto può essere considerato imputabile (o, quanto meno, semimputabile). La sua omessa determinazione lascerebbe, infatti, il giudice penale in balìa di tutte le opinioni scientifiche formulabili in ordine all’effettiva acquisizione del relativo grado di maturità richiesto, dando così luogo a quell’incertezza e a quel contrasto fra i saperi che caratterizzano, oggi, tutte le problematiche collegate all’infermità di mente. Sempre in un’ottica sovranazionale, si segnala, altresì, l’esigenza di collegare l’imputabilità del minorenne non solo al dato cronologico del momento in cui ha commesso il fatto, ma di rapportarla, in aggiunta, allo specifico tipo di reato commesso, questa potendo sussistere in relazione ad un reato, ma non in relazione ad un altro.

L'imputabilità del minorenne: problemi e prospettive

MANTOVANI, MARCO ORLANDO
2005-01-01

Abstract

Il lavoro prende in considerazione la problematica dell’imputabilità del minorenne. Sebbene si tratti di un tema che, nel contesto dell’impostazione del nostro codice, rinviene punti di riferimento stabili nelle disposizioni dettate, al riguardo, dagli artt. 97 e 98 c.p., una sua rimeditazione risulta comunque necessaria alla luce di due dati piuttosto evidenti, che l’esperienza relativamente recente ha messo in luce: da una parte, l’emersione –a livello nazionale— di un approccio al trattamento del minorenne autore di reati che si distacca dal (e si oppone al) paradigma polarizzato sulle sue istanze rieducative, secondo le cadenze di un modello assolutamente dominante a livello storico e internazionale, e privilegia impulsi di difesa sociale orientati, all’opposto, a far rientrare il minorenne all’interno di quel circuito repressivo tout court, dal quale si intendeva, viceversa, preservarlo. Dall’altra l’esigenza, scaturente da un continuo confronto e interscambio fra le diverse esperienze nazionali in materia, mirante all’enucleazione di alcuni punti fermi, in punto di imputabilità del minorenne, suscettibili di essere proiettati in una dimensione sovranazionale. Sotto il primo profilo, si rimarca l’irrazionalità delle proposte inclini a fronteggiare il fenomeno dell’utilizzo, da parte di organizzazioni criminali, di minori infraquattordicenni nell’esecuzione di determinati delitti, al fine di giovarsi poi della loro irresponsabilità penale, mercé il progettato abbassamento dell’età minima richiesta ai fini dell’imputabilità. Si sottolinea, in tal senso, come il sistema disponga già degli strumenti idonei a contrastare lo sfruttamento, a fini criminali, di soggetti non imputabili, facendosi richiamo alla versione aggiornata dell’art. 111 c.p.. E si insiste sull’ apposito aggravamento di pena che l’art. 111, comma 2, c.p. prevede quando il soggetto che determina il minorenne non imputabile a commettere un reato ne è il genitore su di lui esercente la potestà. Sicché è questa la sede per arginare i fenomeni in parola, senza –di contro—giungere ad abbassamenti della minore età, che non approderebbero ad alcunché di diverso da una funzione di maturità di un soggetto, che maturo non è. In una prospettiva sovranazionale, quindi, si ribadisce l’opportunità di fissare in termini tassativi l’età a partire dalla quale un soggetto può essere considerato imputabile (o, quanto meno, semimputabile). La sua omessa determinazione lascerebbe, infatti, il giudice penale in balìa di tutte le opinioni scientifiche formulabili in ordine all’effettiva acquisizione del relativo grado di maturità richiesto, dando così luogo a quell’incertezza e a quel contrasto fra i saperi che caratterizzano, oggi, tutte le problematiche collegate all’infermità di mente. Sempre in un’ottica sovranazionale, si segnala, altresì, l’esigenza di collegare l’imputabilità del minorenne non solo al dato cronologico del momento in cui ha commesso il fatto, ma di rapportarla, in aggiunta, allo specifico tipo di reato commesso, questa potendo sussistere in relazione ad un reato, ma non in relazione ad un altro.
2005
9788814121609
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11393/42608
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact