La maturità psicofisica del minore, le condizioni emotive tipiche di un soggetto la cui personalità è ancora in fase formativa esigono garanzie di assistenza del tutto particolari e hanno indotto il legislatore a far sì che nel processo minorile siano coinvolti anche soggetti diversi dall’imputato e dal difensore. Il minore-imputato, infatti, deve essere aiutato ad approntare un’autodifesa reale, in un processo che deve avere quantomeno livelli di garanzia non inferiori a quelli riconosciuti ai maggiorenni. Oltre ad essere assistito sul piano affettivo e psicologico, quindi il soggetto debole va tutelato attraverso il rafforzamento dell’ufficio difensivo. In questo senso un peso fondamentale è attribuito all’assistenza dell’esercente la potestà dei genitori intesa quale integrazione della capacità dell’imputato di partecipare effettivamente alla dialettica processuale. L’intervento di tale figura è, infatti, basilare in quanto capace di offrire non solo strumenti di comprensione del processo e delle conseguenze che al minore possono derivare, ma anche interventi diretti ad affiancare l’imputato nel compimento di determinati atti fungendo da soggetto di supporto. Diversamente dall’assistenza affettiva e psicologica assicurata dai genitori o da altra persona idonea intesa come capacità di sostenere una persona debole, l’assistenza tecnica attiene, dunque, ad un più pregnante ruolo processuale in funzione di integrazione dell’autodifesa attribuito da singole norme solo all’esercente la potestà. Tra queste norme particolare rilievo assume l’art. 34 d.p.r. 448 del 1988 che riconosce all’esercente la potestà dei genitori il diritto di proporre l’impugnazione che spetta all’imputato minorenne. L’attività in questione, dunque, pur essendo ricompresa nel genus “assistenza” riguarda, però, un’assistenza di carattere prettamente processuale in grado di garantire una sorta di difesa integrativa. L’esercente la potestà di genitore, interviene, infatti, solo per “completare” e “arricchire” la difesa, ma mai per sostituirsi alle scelte del minore. In relazione a questo particolare potere vengono affrontate nel presente articolo tutte le peculiarità e le problematiche quali: i soggetti legittimati; la natura della legittimazione ad impugnare; la mancanza di un diritto alla notificazione del provvedimento; i mezzi di impugnazione proponibili; la possibile contraddizione tra le impugnazioni e la cessazione del potere di impugnazione da parte dell’esercente la potestà dei genitori.

Commento all'art. 34 d.p.r. n. 448/1988

BOSCO, Valeria
2009-01-01

Abstract

La maturità psicofisica del minore, le condizioni emotive tipiche di un soggetto la cui personalità è ancora in fase formativa esigono garanzie di assistenza del tutto particolari e hanno indotto il legislatore a far sì che nel processo minorile siano coinvolti anche soggetti diversi dall’imputato e dal difensore. Il minore-imputato, infatti, deve essere aiutato ad approntare un’autodifesa reale, in un processo che deve avere quantomeno livelli di garanzia non inferiori a quelli riconosciuti ai maggiorenni. Oltre ad essere assistito sul piano affettivo e psicologico, quindi il soggetto debole va tutelato attraverso il rafforzamento dell’ufficio difensivo. In questo senso un peso fondamentale è attribuito all’assistenza dell’esercente la potestà dei genitori intesa quale integrazione della capacità dell’imputato di partecipare effettivamente alla dialettica processuale. L’intervento di tale figura è, infatti, basilare in quanto capace di offrire non solo strumenti di comprensione del processo e delle conseguenze che al minore possono derivare, ma anche interventi diretti ad affiancare l’imputato nel compimento di determinati atti fungendo da soggetto di supporto. Diversamente dall’assistenza affettiva e psicologica assicurata dai genitori o da altra persona idonea intesa come capacità di sostenere una persona debole, l’assistenza tecnica attiene, dunque, ad un più pregnante ruolo processuale in funzione di integrazione dell’autodifesa attribuito da singole norme solo all’esercente la potestà. Tra queste norme particolare rilievo assume l’art. 34 d.p.r. 448 del 1988 che riconosce all’esercente la potestà dei genitori il diritto di proporre l’impugnazione che spetta all’imputato minorenne. L’attività in questione, dunque, pur essendo ricompresa nel genus “assistenza” riguarda, però, un’assistenza di carattere prettamente processuale in grado di garantire una sorta di difesa integrativa. L’esercente la potestà di genitore, interviene, infatti, solo per “completare” e “arricchire” la difesa, ma mai per sostituirsi alle scelte del minore. In relazione a questo particolare potere vengono affrontate nel presente articolo tutte le peculiarità e le problematiche quali: i soggetti legittimati; la natura della legittimazione ad impugnare; la mancanza di un diritto alla notificazione del provvedimento; i mezzi di impugnazione proponibili; la possibile contraddizione tra le impugnazioni e la cessazione del potere di impugnazione da parte dell’esercente la potestà dei genitori.
2009
9788814151132
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