Il saggio analizza la tipologia e il fondamento di quelle cause sopravvenute di non punibilità (amnistia, condono edilizio, condoni tributari, ecc.), che, privilegiando un ben determinato criterio temporale, guardano al passato con l’obbiettivo di ‘rimettere’ la sanzione penale. Muovendo dalla distinzione tra le forme di clemenza ‘tipica’, come l’amnistia, in cui la clementia principis si fonda sopra connotati di eccezionalità e di irripetibilità, e di clemenza ‘atipica’ (i diversi, moderni condoni), l’Autore si sofferma, in particolare, su questa seconda tipologia di non punibilità, evidenziandone, quanto agli effetti, l’impunità retroattiva che consegue a condotte di premialità, legate, come sottolineato in alcune sentenze della Corte Costituzionale, al compimento di prestazioni utili ad una reintegrazione, totale o parziale, e in ogni caso tardiva, del bene protetto dalla fattispecie incriminatrice, ovvero alla tutela di un bene diverso ma comunque ‘interno’ al sistema in cui operano. La conclusione, a cui si perviene, è che, rispetto alla cornice di legittimità di tali interventi, disegnata dalla Corte Costituzionale, talune forme di condono edilizio e tributario si pongano al di fuori di tale cornice, perché puntano essenzialmente a ricavare ulteriore gettito in favore dello Stato, senza che si sia in presenza di comportamenti protesi alla reintegrazione del bene leso o di un bene, sia pure indirettamente, legato al primo.
Fondamento, funzioni e limiti delle moderne forme di impunità retroattiva
PIERGALLINI, Carlo
2006-01-01
Abstract
Il saggio analizza la tipologia e il fondamento di quelle cause sopravvenute di non punibilità (amnistia, condono edilizio, condoni tributari, ecc.), che, privilegiando un ben determinato criterio temporale, guardano al passato con l’obbiettivo di ‘rimettere’ la sanzione penale. Muovendo dalla distinzione tra le forme di clemenza ‘tipica’, come l’amnistia, in cui la clementia principis si fonda sopra connotati di eccezionalità e di irripetibilità, e di clemenza ‘atipica’ (i diversi, moderni condoni), l’Autore si sofferma, in particolare, su questa seconda tipologia di non punibilità, evidenziandone, quanto agli effetti, l’impunità retroattiva che consegue a condotte di premialità, legate, come sottolineato in alcune sentenze della Corte Costituzionale, al compimento di prestazioni utili ad una reintegrazione, totale o parziale, e in ogni caso tardiva, del bene protetto dalla fattispecie incriminatrice, ovvero alla tutela di un bene diverso ma comunque ‘interno’ al sistema in cui operano. La conclusione, a cui si perviene, è che, rispetto alla cornice di legittimità di tali interventi, disegnata dalla Corte Costituzionale, talune forme di condono edilizio e tributario si pongano al di fuori di tale cornice, perché puntano essenzialmente a ricavare ulteriore gettito in favore dello Stato, senza che si sia in presenza di comportamenti protesi alla reintegrazione del bene leso o di un bene, sia pure indirettamente, legato al primo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.