Con il termine “alimentazione” si è soliti fare riferimento ad un metodo, una procedura o comunque un modo di fornitura di elementi e sostanze indispensabili per il nutrimento dell’uomo; un metodo sul quale l’intervento del legislatore risponde solitamente all’esigenza di assicurare due obiettivi: l’approvvigionamento e la sufficienza nutrizionale, da un lato, e la salubrità e la qualità dei prodotti all’uopo destinati, dall’altro. Questo duplice obiettivo, rappresentativo rispettivamente della bipartizione tra food security e food safety della food law dei sistemi anglosassoni, interessa ed è proprio dell’intera filiera alimentare, riguardando sia la produzione primaria e secondaria degli alimenti, sia l’immissione in commercio e la distribuzione dei relativi prodotti, sia la fase dell’acquisto e dell’ingestione di essi da parte dei consumatori, esprimendosi in leggi, regole e disposizioni anche amministrative volte ad individuare, rappresentare e regolare, l’origine del produrre (l’agricoltura), il percorso di filiera (l’industria alimentare) ed il relativo risultato (il prodotto alimentare e la sua immissione al consumo), giungendo finanche ad interessare, nella sua seconda componente della food safety, il momento successivo, a consumazione avvenuta, della vita stessa del consumatore e anche delle possibili conseguenze a medio e lungo termine. Il termine “alimentazione”, quindi, si traduce nei sistemi giuridici in una disciplina riguardante una pluralità di attività e materie oggetto di ambiti autonomi e distinti, caratterizzandosi per una trasversalità negli effetti e nella collocazione. Nel sistema costituzionale italiano, in cui il termine “alimentazione” è stato utilizzato per definire, nel riparto delle competenze tra Stato e regioni, una materia concorrente, il carattere trasversale della disciplina rende difficile individuarne i confini e fissarne i limiti, trovandosi essi il più delle volte assorbiti, lungo la filiera alimentare, da altre materie, alcune di competenza esclusiva delle regioni (quali “agricoltura”, “industria” e “commercio”), altre di competenza esclusiva dello Stato (quale la “tutela della concorrenza”, la “politica estera” nazionale per la cooperazione internazionale e, per la componente della food security, la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”), altre da materie ugualmente concorrenti (come la “tutela della salute” e il “sostegno all’innovazione per i settori produttivi”). A sette anni dalla “riallocazione copernicana” delle competenze legislative nella Repubblica italiana che ha dato origine, in forza della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, all’attuale assetto costituzionale, pertanto, si è resa opportuna una valutazione dell’esercizio legislativo regionale nella materia “alimentazione”. Tale valutazione nell’articolo è preceduta da una ricostruzione dei termini per l’esercizio di siffatta competenza e delle caratteristiche stesse dell’essere la “alimentazione” una materia plurilivello legislativo in verticale e oggetto di interesse trasversale di altre e differenti materie, alla ricerca di una sua collocazione univoca ed autonoma nella ripartizione dei poteri.
Alimentazione: una materia trasversale
BENOZZO, MATTEO
2008-01-01
Abstract
Con il termine “alimentazione” si è soliti fare riferimento ad un metodo, una procedura o comunque un modo di fornitura di elementi e sostanze indispensabili per il nutrimento dell’uomo; un metodo sul quale l’intervento del legislatore risponde solitamente all’esigenza di assicurare due obiettivi: l’approvvigionamento e la sufficienza nutrizionale, da un lato, e la salubrità e la qualità dei prodotti all’uopo destinati, dall’altro. Questo duplice obiettivo, rappresentativo rispettivamente della bipartizione tra food security e food safety della food law dei sistemi anglosassoni, interessa ed è proprio dell’intera filiera alimentare, riguardando sia la produzione primaria e secondaria degli alimenti, sia l’immissione in commercio e la distribuzione dei relativi prodotti, sia la fase dell’acquisto e dell’ingestione di essi da parte dei consumatori, esprimendosi in leggi, regole e disposizioni anche amministrative volte ad individuare, rappresentare e regolare, l’origine del produrre (l’agricoltura), il percorso di filiera (l’industria alimentare) ed il relativo risultato (il prodotto alimentare e la sua immissione al consumo), giungendo finanche ad interessare, nella sua seconda componente della food safety, il momento successivo, a consumazione avvenuta, della vita stessa del consumatore e anche delle possibili conseguenze a medio e lungo termine. Il termine “alimentazione”, quindi, si traduce nei sistemi giuridici in una disciplina riguardante una pluralità di attività e materie oggetto di ambiti autonomi e distinti, caratterizzandosi per una trasversalità negli effetti e nella collocazione. Nel sistema costituzionale italiano, in cui il termine “alimentazione” è stato utilizzato per definire, nel riparto delle competenze tra Stato e regioni, una materia concorrente, il carattere trasversale della disciplina rende difficile individuarne i confini e fissarne i limiti, trovandosi essi il più delle volte assorbiti, lungo la filiera alimentare, da altre materie, alcune di competenza esclusiva delle regioni (quali “agricoltura”, “industria” e “commercio”), altre di competenza esclusiva dello Stato (quale la “tutela della concorrenza”, la “politica estera” nazionale per la cooperazione internazionale e, per la componente della food security, la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”), altre da materie ugualmente concorrenti (come la “tutela della salute” e il “sostegno all’innovazione per i settori produttivi”). A sette anni dalla “riallocazione copernicana” delle competenze legislative nella Repubblica italiana che ha dato origine, in forza della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, all’attuale assetto costituzionale, pertanto, si è resa opportuna una valutazione dell’esercizio legislativo regionale nella materia “alimentazione”. Tale valutazione nell’articolo è preceduta da una ricostruzione dei termini per l’esercizio di siffatta competenza e delle caratteristiche stesse dell’essere la “alimentazione” una materia plurilivello legislativo in verticale e oggetto di interesse trasversale di altre e differenti materie, alla ricerca di una sua collocazione univoca ed autonoma nella ripartizione dei poteri.File | Dimensione | Formato | |
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