E’ dato acquisito nella coscienza sociale e nella moderne codificazioni che indipendenza e imparzialità del giudice sono connotati irrinunciabili della stessa idea di giurisdizione, la quale per essere tale va esercitata da organi che non siano dipendenti da altri poteri, pubblici o privati, e nei quali operano persone fisiche che non abbiano né un interesse personale nella controversia, né una posizione, soggettiva o oggettiva, tale da giustificare il sospetto di un loro pre-giudizio. Si tratta di connotati che già si ricavano dalle Costituzioni dei paesi dell’Unione europea, le quali assegnano una forte accentuazione al carattere di indipendenza del giudice rispetto agli altri poteri dello Stato, status confermato e garantito anche in quei paesi dove la nomina dei giudici è prerogativa del potere politico o del Re, su proposta del potere politico. Pur nella diversità degli ordinamenti istituzionali degli Stati dell’Unione, si assiste ad una identica convergenza nella scelta di rendere autonomo e indipendente il potere giudiziario attraverso il riconoscimento del principio della separazione dei poteri e di una serie di garanzie quali la inamovibilità dei magistrati e la loro nomina a vita. Differente l’atteggiamento riservato all’imparzialità: a parte il sistema costituzionale italiano, non si rinvengono, negli altri ordinamenti europei, espressi riferimenti a questo profilo, fatti salvi quei paesi, come la Francia, dove il riconoscimento dell’imparzialità è avvenuto attraverso il recepimento in Costituzione della normativa sovranazionale, in particolare della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. E infatti, prima ancora che nei vari testi costituzionali, l’idea di un giudice non soggetto ad altri poteri, né vincolato in alcun modo agli interessi di cui sono portatrici le parti processuali è consacrata in vari trattati internazionali, dove con analoghe espressioni viene riconosciuto il diritto di ogni persona ad essere giudicata in maniera equa e pubblica da «un tribunal indépendant et impartial», a conferma del fatto che indipendenza e imparzialità sono oramai «elementi inerenti alla nozione stessa di tribunale o di organo giudiziario. Da ultimo, il principio è stato trasfuso nell’art. II-107 Cost. eur. Da una lettura sistematica dei princìpi ricavabili dalle carte internazionali emerge un ulteriore dato significativo: lo stretto legame funzionale tra il diritto ad un equo processo e il diritto ad un tribunale indipendente e imparziale, lettura offerta anche dalla giurisprudenza della Corte europea, la quale afferma che l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo giudicante sono elementi costitutivi per ogni processo che voglia definirsi equo. Scopo del presente lavoro è tracciare le linee che accomunano i concetti di indipendenza e imparzialità nelle legislazioni degli Stati dell’Unione europea, attraverso l’elaborazione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell’uomo

Il giudice «indipendente e imparziale» nell’ottica dello spazio comune europeo

CARACENI, Lina
2005-01-01

Abstract

E’ dato acquisito nella coscienza sociale e nella moderne codificazioni che indipendenza e imparzialità del giudice sono connotati irrinunciabili della stessa idea di giurisdizione, la quale per essere tale va esercitata da organi che non siano dipendenti da altri poteri, pubblici o privati, e nei quali operano persone fisiche che non abbiano né un interesse personale nella controversia, né una posizione, soggettiva o oggettiva, tale da giustificare il sospetto di un loro pre-giudizio. Si tratta di connotati che già si ricavano dalle Costituzioni dei paesi dell’Unione europea, le quali assegnano una forte accentuazione al carattere di indipendenza del giudice rispetto agli altri poteri dello Stato, status confermato e garantito anche in quei paesi dove la nomina dei giudici è prerogativa del potere politico o del Re, su proposta del potere politico. Pur nella diversità degli ordinamenti istituzionali degli Stati dell’Unione, si assiste ad una identica convergenza nella scelta di rendere autonomo e indipendente il potere giudiziario attraverso il riconoscimento del principio della separazione dei poteri e di una serie di garanzie quali la inamovibilità dei magistrati e la loro nomina a vita. Differente l’atteggiamento riservato all’imparzialità: a parte il sistema costituzionale italiano, non si rinvengono, negli altri ordinamenti europei, espressi riferimenti a questo profilo, fatti salvi quei paesi, come la Francia, dove il riconoscimento dell’imparzialità è avvenuto attraverso il recepimento in Costituzione della normativa sovranazionale, in particolare della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. E infatti, prima ancora che nei vari testi costituzionali, l’idea di un giudice non soggetto ad altri poteri, né vincolato in alcun modo agli interessi di cui sono portatrici le parti processuali è consacrata in vari trattati internazionali, dove con analoghe espressioni viene riconosciuto il diritto di ogni persona ad essere giudicata in maniera equa e pubblica da «un tribunal indépendant et impartial», a conferma del fatto che indipendenza e imparzialità sono oramai «elementi inerenti alla nozione stessa di tribunale o di organo giudiziario. Da ultimo, il principio è stato trasfuso nell’art. II-107 Cost. eur. Da una lettura sistematica dei princìpi ricavabili dalle carte internazionali emerge un ulteriore dato significativo: lo stretto legame funzionale tra il diritto ad un equo processo e il diritto ad un tribunale indipendente e imparziale, lettura offerta anche dalla giurisprudenza della Corte europea, la quale afferma che l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo giudicante sono elementi costitutivi per ogni processo che voglia definirsi equo. Scopo del presente lavoro è tracciare le linee che accomunano i concetti di indipendenza e imparzialità nelle legislazioni degli Stati dell’Unione europea, attraverso l’elaborazione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell’uomo
2005
9788834855874
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11393/40090
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