L’articolo in esame approfondisce le modalità e lo svolgimento della discussione finale. Questa ha inizio quando è terminata l’istruzione probatoria e permette al pubblico ministero e ai difensori delle parti private di formulare le proprie conclusioni, cosicché, le valutazioni dei contraddittori in ordine ai risultati probatori ottenuti in dibattimento possono portare un utile contributo alla decisione. In essa è ravvisabile, dapprima un momento argomentativo nel corso del quale le parti espongono ed illustrano le proprie tesi, al fine di convincere l’organo giudicante cui segue, senza soluzione di continuità e sulla base delle predette argomentazioni, la precisazione delle conclusioni. L’attività argomentativa è componente essenziale dell’attività probatoria come attività volta a formare il convincimento giudiziale. Si può dire che la discussione porta a compimento quella stessa attività argomentativa iniziata in sede di esposizione introduttiva e destinata a prolungarsi nell’istruzione dibattimentale. Utile al riguardo si pone anche il confronto con la tripartizione concettuale di cui all’art. 468 c.p.p. abrogato in conclusioni della parte civile, requisitorie del p.m. e difese degli altri soggetti. La legge stabilisce, che le parti illustrano le loro conclusioni, ma non si cura di tutelare tale previsione con una specifica sanzione. Diversamente, il codice di procedura penale abrogato imponeva a tutte le parti di presentare le proprie conclusioni a pena di nullità. Ciò non significa che nell’attuale ordinamento processuale questa attività di parte sia meno importante che nell’ordinamento previgente. Al contrario, proprio quel difetto di specifica sanzione sembra confermare che in un processo di parti la discussione sia considerata una sorta di attributo naturale del contraddittorio. Altri sono, peraltro, gli aspetti problematici affrontati nel presente lavoro quali, l’ambito del diritto di replica, la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee, di interruzione della discussione per l’assunzione di nuove prove e della modifica dell’imputazione al fine di fornire un chiave di lettura quanto più possibile univoca all’interprete.
Commento all'art. 523 c.p.p.
BOSCO, Valeria
2005-01-01
Abstract
L’articolo in esame approfondisce le modalità e lo svolgimento della discussione finale. Questa ha inizio quando è terminata l’istruzione probatoria e permette al pubblico ministero e ai difensori delle parti private di formulare le proprie conclusioni, cosicché, le valutazioni dei contraddittori in ordine ai risultati probatori ottenuti in dibattimento possono portare un utile contributo alla decisione. In essa è ravvisabile, dapprima un momento argomentativo nel corso del quale le parti espongono ed illustrano le proprie tesi, al fine di convincere l’organo giudicante cui segue, senza soluzione di continuità e sulla base delle predette argomentazioni, la precisazione delle conclusioni. L’attività argomentativa è componente essenziale dell’attività probatoria come attività volta a formare il convincimento giudiziale. Si può dire che la discussione porta a compimento quella stessa attività argomentativa iniziata in sede di esposizione introduttiva e destinata a prolungarsi nell’istruzione dibattimentale. Utile al riguardo si pone anche il confronto con la tripartizione concettuale di cui all’art. 468 c.p.p. abrogato in conclusioni della parte civile, requisitorie del p.m. e difese degli altri soggetti. La legge stabilisce, che le parti illustrano le loro conclusioni, ma non si cura di tutelare tale previsione con una specifica sanzione. Diversamente, il codice di procedura penale abrogato imponeva a tutte le parti di presentare le proprie conclusioni a pena di nullità. Ciò non significa che nell’attuale ordinamento processuale questa attività di parte sia meno importante che nell’ordinamento previgente. Al contrario, proprio quel difetto di specifica sanzione sembra confermare che in un processo di parti la discussione sia considerata una sorta di attributo naturale del contraddittorio. Altri sono, peraltro, gli aspetti problematici affrontati nel presente lavoro quali, l’ambito del diritto di replica, la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee, di interruzione della discussione per l’assunzione di nuove prove e della modifica dell’imputazione al fine di fornire un chiave di lettura quanto più possibile univoca all’interprete.File | Dimensione | Formato | |
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