L’art. 793, comma 4, c.c pone una delle questioni interpretative maggiormente dibattute in dottrina dovuta alla presenza della risoluzione per inadempimento che, disciplinata nell’art. 1453 c.c. e tradizionalmente applicata ai soli contratti corrispettivi, viene ad essere contemplata nell’ambito di una fattispecie non corrispettiva qual’è la donazione modale. Si è parlato di eccezione ai principi generali, di una sorta di sanzione a carico del donatario, di collegamento negoziale; inoltre, v’è chi ha ritenuto che, laddove il modus rivestisse valore essenziale e determinante rispetto alla prestazione del donante, allora lo stesso diventava una vera e propria controprestazione cosí da fuoriuscire dalla fattispecie donativa per dar vita ad una vicenda a prestazioni corrispettive e, come tale, soggetta alla risoluzione per inadempimento secondo la regola generale dettata dall’art. 1453 c.c. Esaminata la ratio della risoluzione per inadempimento, è stata dedicata attenzione alla funzione svolta dal modus, e quindi dagli elementi accidentali, nell’ambito del procedimento di qualificazione giuridica di una fattispecie contrattuale. Non necessariamente il modus, nell’ipotesi del quarto comma, deve rappresentare il motivo essenziale della donazione tale da essere considerato un corrispettivo; per di più non è possibile far discendere l’essenzialità della prestazione modale, ovvero la natura corrispettiva della fattispecie, dalla presenza della clausola risolutiva, elevando cosí la risoluzione per inadempimento a indice rilevatore del nesso di corrispettività, dal momento che la natura sinallagmatica o no del contratto si desume dall’analisi dell’assetto di interessi predisposto dalle parti a prescindere dal fatto che esse abbiamo richiamato espressamente l’istituto di cui all’art. 1453 c.c.
Donazione modale e clausola risolutiva, in Le liberalità alle soglie del terzo millennio, Napoli, 2003, pp. 111-138
MARUCCI, Barbara
2003-01-01
Abstract
L’art. 793, comma 4, c.c pone una delle questioni interpretative maggiormente dibattute in dottrina dovuta alla presenza della risoluzione per inadempimento che, disciplinata nell’art. 1453 c.c. e tradizionalmente applicata ai soli contratti corrispettivi, viene ad essere contemplata nell’ambito di una fattispecie non corrispettiva qual’è la donazione modale. Si è parlato di eccezione ai principi generali, di una sorta di sanzione a carico del donatario, di collegamento negoziale; inoltre, v’è chi ha ritenuto che, laddove il modus rivestisse valore essenziale e determinante rispetto alla prestazione del donante, allora lo stesso diventava una vera e propria controprestazione cosí da fuoriuscire dalla fattispecie donativa per dar vita ad una vicenda a prestazioni corrispettive e, come tale, soggetta alla risoluzione per inadempimento secondo la regola generale dettata dall’art. 1453 c.c. Esaminata la ratio della risoluzione per inadempimento, è stata dedicata attenzione alla funzione svolta dal modus, e quindi dagli elementi accidentali, nell’ambito del procedimento di qualificazione giuridica di una fattispecie contrattuale. Non necessariamente il modus, nell’ipotesi del quarto comma, deve rappresentare il motivo essenziale della donazione tale da essere considerato un corrispettivo; per di più non è possibile far discendere l’essenzialità della prestazione modale, ovvero la natura corrispettiva della fattispecie, dalla presenza della clausola risolutiva, elevando cosí la risoluzione per inadempimento a indice rilevatore del nesso di corrispettività, dal momento che la natura sinallagmatica o no del contratto si desume dall’analisi dell’assetto di interessi predisposto dalle parti a prescindere dal fatto che esse abbiamo richiamato espressamente l’istituto di cui all’art. 1453 c.c.File | Dimensione | Formato | |
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