Nell’attuale contesto storico, caratterizzato da disuguaglianze sociali e crescenti rischi ambientali è sempre più acceso il dibattito politico ed economico riguardo a quale debba essere il ruolo delle società. Anche la dottrina giuridica si è interrogata a lungo sulla nozione dello scopo della società e di come possa adattarsi per servire le esigenze dei tempi odierni. La ricerca di una definizione sembra essere perlopiù legata al bisogno di superare l’approccio imprenditoriale classico, basato sulla supposta necessità di massimizzazione dello scopo di lucro, poiché è ritenuto da alcuni come uno dei principali responsabili dei disastri dell’era contemporanea. Inoltre, i legislatori nazionali ed europei sono sempre più interessarsi ad individuare delle modalità per responsabilizzare maggiormente i comportamenti delle società di fronte alle sfide sociali e ambientali. La Francia è stata pioniera nell’adozioni d’interventi normativi definiti di hard law per regolamentare la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). Nel 2019, il legislatore francese con la Loi 486/2019 ha riformato gli artt. 1833 comma 2 e 1835 del Code civil ed introdotto la qualifica giuridica della société à mission. L’introduzione della société à mission sarebbe da ascrivere ad una serie di riforme che hanno interessato numerosi ordinamenti nel Mondo che hanno provveduto ad introdurre un modello di società – sia esso un nuovo tipo sociale o una semplice qualifica giuridica – che persegue uno o più obiettivi (senza mettere in discussione lo scopo di lucro soggettivo) volti a creare un impatto positivo concreto sulla società e sull'ambiente, ampliando i doveri fiduciari degli amministratori al fine di considerare gli interessi non finanziari. Una simile riforma aveva già nel 2016 interessato l’Italia, che aveva deciso di introdurre la società benefit nell’ordinamento con la l. 208/2015. L’obiettivo del legislatore era quello di superare la logica dell’unico scopo sociale vincolato alla distribuzione degli utili tra i soci, e aprire, invece, «giuridicamente e fattivamente la strada alla stakeholder economy» , vincolando gli amministratori delle società stessa a una governance bilanciata tra molteplici obiettivi. La presente ricerca ha voluto verificare l'adeguatezza e l’utilità di tali qualifiche giuridiche di société à mission e società benefit per perseguire gli obiettivi dichiarati dai due legislatori, e cioè rendere le società più responsabili a livello sociale e ambientale, ripristinando la fiducia nelle società da parte della comunità, e se non altro attenuando le logiche massimizzatrici dell’approccio imprenditoriale classico. Per poter riuscire a rispondere a una simile questione al termine del lavoro di ricerca si è proceduto ad esaminare due quesiti intermedi che riguardano, il primo, l’opportunità dal punto di vista giuridico d’adottare e mantenere le due qualifiche all’interno dei due ordinamenti, in base allo stato delle legislazioni in materia societaria e alla loro evoluzione; l’altro, invece, si riferisce alla specialità del regime giuridico predisposto dai due legislatori per le società che ottengono la qualifica giuridica, e la sua innovatività rispetto ad una serie di questioni che interrogano la dottrina da anni, quali ad esempio: la gestione e i profili di responsabilità degli amministratori nel considerare gli interessi non direttamente finanziari; il ruolo degli stakeholder all’interno della società; e la necessità di ricorrere a meccanismi di enforcement e sanzionatori per aumentare il livello responsabilità delle società nei confronti della comunità e dell’ambiente. Per condurre la ricerca, si è deciso di comparare le due esperienze in modo da poter estendere talune riflessioni e critiche dottrinali proprie di una delle due legislazioni all’altra, oltre che formulare talune proposte d’intervento ai due legislatori, suggerendo all’uno ipotesi di modifica normativa basate su linee d’intervento seguite dall’altro, quando queste sono apparse preferibili. Dall’analisi svolta si è compreso che esistono una serie di criticità connesse alle legislazioni aventi introdotto la società benefit e la société à mission, che mettono seriamente in discussione l’utilità di mantenere le due qualifiche giuridiche all’interno dei due ordinamenti nazionali. Essenzialmente gli aspetti problematici si potrebbero racchiudere in due categorie: una prima serie è legata alle ragioni e alle modalità scelte dai due legislatori per introdurre gli istituti esaminati, le quali avrebbero avuto importanti conseguenze dal punto di vista della coordinazione e della sistematizzazione con le altre disposizioni dell’ordinamento. Una seconda serie di criticità, invece, è legata al regime giuridico predisposto per le società benefit e à mission dai legislatori nazionali, poiché esisterebbero numerosi aspetti problematici in grado di mettere in discussione l’impegno concretamente assunto dalla società con l’acquisizione dello status, con conseguenze sull’affidabilità delle qualifiche giuridiche. Dall’analisi della disciplina speciale si crede che i due legislatori non siano riusciti ad elaborare un regime giuridico in grado di dare coerenza ed efficienza a tale società con duplice scopo, e soprattutto in grado di giustificare i benefici che la società potrebbe trarre dall’adozione dello status. Si è concluso nel ritenere che tali strumenti giuridici non possano essere il veicolo principale per promuovere un nuovo modello di impresa più responsabile e sostenibile. Si crede che queste due qualifiche abbiano ragione di essere mantenute nei due ordinamenti, solo ove si decida d’interviene su un duplice fronte. Da una parte, i legislatori dovrebbero rafforzare il loro regime speciale per far in modo che si contraddistinguano da una maggiore serietà riguardo agli impegni assunti, accrescendo la credibilità delle qualifiche in modo che queste diventino sinonimo di garanzia ed efficienza dell’impegno assunto. Sull’altro fronte, risulta invece necessario che le società benefit e à mission vengano sistematizzate all’interno di un panorama legislativo che preveda una serie di obblighi e di adempimenti a carico di tutte le società per implementare la loro responsabilità verso la comunità e l’ambiente, cosicché le qualifiche diventino uno strumento accessorio, sfruttato dalle società più devote alle istanze sociali e ambientali che intendono perseguire delle finalità benefiche, oltre ad essere complainte con gli obblighi imposti dai legislatori.

Un nuovo ruolo per le società lucrative? La società benefit italiana e la société à mission francese

E. Codoni
2024-01-01

Abstract

Nell’attuale contesto storico, caratterizzato da disuguaglianze sociali e crescenti rischi ambientali è sempre più acceso il dibattito politico ed economico riguardo a quale debba essere il ruolo delle società. Anche la dottrina giuridica si è interrogata a lungo sulla nozione dello scopo della società e di come possa adattarsi per servire le esigenze dei tempi odierni. La ricerca di una definizione sembra essere perlopiù legata al bisogno di superare l’approccio imprenditoriale classico, basato sulla supposta necessità di massimizzazione dello scopo di lucro, poiché è ritenuto da alcuni come uno dei principali responsabili dei disastri dell’era contemporanea. Inoltre, i legislatori nazionali ed europei sono sempre più interessarsi ad individuare delle modalità per responsabilizzare maggiormente i comportamenti delle società di fronte alle sfide sociali e ambientali. La Francia è stata pioniera nell’adozioni d’interventi normativi definiti di hard law per regolamentare la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). Nel 2019, il legislatore francese con la Loi 486/2019 ha riformato gli artt. 1833 comma 2 e 1835 del Code civil ed introdotto la qualifica giuridica della société à mission. L’introduzione della société à mission sarebbe da ascrivere ad una serie di riforme che hanno interessato numerosi ordinamenti nel Mondo che hanno provveduto ad introdurre un modello di società – sia esso un nuovo tipo sociale o una semplice qualifica giuridica – che persegue uno o più obiettivi (senza mettere in discussione lo scopo di lucro soggettivo) volti a creare un impatto positivo concreto sulla società e sull'ambiente, ampliando i doveri fiduciari degli amministratori al fine di considerare gli interessi non finanziari. Una simile riforma aveva già nel 2016 interessato l’Italia, che aveva deciso di introdurre la società benefit nell’ordinamento con la l. 208/2015. L’obiettivo del legislatore era quello di superare la logica dell’unico scopo sociale vincolato alla distribuzione degli utili tra i soci, e aprire, invece, «giuridicamente e fattivamente la strada alla stakeholder economy» , vincolando gli amministratori delle società stessa a una governance bilanciata tra molteplici obiettivi. La presente ricerca ha voluto verificare l'adeguatezza e l’utilità di tali qualifiche giuridiche di société à mission e società benefit per perseguire gli obiettivi dichiarati dai due legislatori, e cioè rendere le società più responsabili a livello sociale e ambientale, ripristinando la fiducia nelle società da parte della comunità, e se non altro attenuando le logiche massimizzatrici dell’approccio imprenditoriale classico. Per poter riuscire a rispondere a una simile questione al termine del lavoro di ricerca si è proceduto ad esaminare due quesiti intermedi che riguardano, il primo, l’opportunità dal punto di vista giuridico d’adottare e mantenere le due qualifiche all’interno dei due ordinamenti, in base allo stato delle legislazioni in materia societaria e alla loro evoluzione; l’altro, invece, si riferisce alla specialità del regime giuridico predisposto dai due legislatori per le società che ottengono la qualifica giuridica, e la sua innovatività rispetto ad una serie di questioni che interrogano la dottrina da anni, quali ad esempio: la gestione e i profili di responsabilità degli amministratori nel considerare gli interessi non direttamente finanziari; il ruolo degli stakeholder all’interno della società; e la necessità di ricorrere a meccanismi di enforcement e sanzionatori per aumentare il livello responsabilità delle società nei confronti della comunità e dell’ambiente. Per condurre la ricerca, si è deciso di comparare le due esperienze in modo da poter estendere talune riflessioni e critiche dottrinali proprie di una delle due legislazioni all’altra, oltre che formulare talune proposte d’intervento ai due legislatori, suggerendo all’uno ipotesi di modifica normativa basate su linee d’intervento seguite dall’altro, quando queste sono apparse preferibili. Dall’analisi svolta si è compreso che esistono una serie di criticità connesse alle legislazioni aventi introdotto la società benefit e la société à mission, che mettono seriamente in discussione l’utilità di mantenere le due qualifiche giuridiche all’interno dei due ordinamenti nazionali. Essenzialmente gli aspetti problematici si potrebbero racchiudere in due categorie: una prima serie è legata alle ragioni e alle modalità scelte dai due legislatori per introdurre gli istituti esaminati, le quali avrebbero avuto importanti conseguenze dal punto di vista della coordinazione e della sistematizzazione con le altre disposizioni dell’ordinamento. Una seconda serie di criticità, invece, è legata al regime giuridico predisposto per le società benefit e à mission dai legislatori nazionali, poiché esisterebbero numerosi aspetti problematici in grado di mettere in discussione l’impegno concretamente assunto dalla società con l’acquisizione dello status, con conseguenze sull’affidabilità delle qualifiche giuridiche. Dall’analisi della disciplina speciale si crede che i due legislatori non siano riusciti ad elaborare un regime giuridico in grado di dare coerenza ed efficienza a tale società con duplice scopo, e soprattutto in grado di giustificare i benefici che la società potrebbe trarre dall’adozione dello status. Si è concluso nel ritenere che tali strumenti giuridici non possano essere il veicolo principale per promuovere un nuovo modello di impresa più responsabile e sostenibile. Si crede che queste due qualifiche abbiano ragione di essere mantenute nei due ordinamenti, solo ove si decida d’interviene su un duplice fronte. Da una parte, i legislatori dovrebbero rafforzare il loro regime speciale per far in modo che si contraddistinguano da una maggiore serietà riguardo agli impegni assunti, accrescendo la credibilità delle qualifiche in modo che queste diventino sinonimo di garanzia ed efficienza dell’impegno assunto. Sull’altro fronte, risulta invece necessario che le società benefit e à mission vengano sistematizzate all’interno di un panorama legislativo che preveda una serie di obblighi e di adempimenti a carico di tutte le società per implementare la loro responsabilità verso la comunità e l’ambiente, cosicché le qualifiche diventino uno strumento accessorio, sfruttato dalle società più devote alle istanze sociali e ambientali che intendono perseguire delle finalità benefiche, oltre ad essere complainte con gli obblighi imposti dai legislatori.
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Descrizione: Un nuovo ruolo per le società lucrative? La società benefit italiana e la société à mission francese
Tipologia: Tesi di dottorato
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11393/340230
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