Il presente lavoro analizza il tema della responsabilità civile del produttore in un’ottica comparatistica, esaminando i due modelli occidentali principali, ossia quello degli Stati Uniti e quello europeo, concentrandosi altresì sulle problematiche che emergono dall’applicazione delle categorie tradizionali di questa responsabilità alle nuove tecnologie, segnatamente quelle di intelligenza artificiale. Benché l’espressione “intelligenza artificiale” ricomprenda molte tecniche sviluppate a partire dalla metà del secolo scorso in poi, le più interessanti, nonché problematiche per lo studioso del diritto, sono quelle di machine learning e deep learning. Queste, infatti, permettono agli applicativi di “imparare” sulla base dei dati che vengono forniti nella fase di addestramento, in modo tale da poter poi “prendere delle decisioni” in situazioni future e inedite. Il funzionamento di queste tecnologie è opaco, tanto che in alcuni casi si parla di una vera e propria “black box”, in quanto neanche coloro che hanno sviluppato il programma sono in grado di spiegare perché esso si sia comportato in un certo modo in una determinata situazione. Dato che oramai tecniche di intelligenza artificiale iniziano ad essere incluse in sempre più prodotti (basti pensare agli elettrodomestici delle c.d. smart home, ai veicoli a guida autonoma o ai robot utilizzati in vari ambiti), ci si è posti il problema della compatibilità tra gli istituti tradizionali e queste nuove tecnologie. A fronte di ciò, dall’analisi svolta emerge che le categorie principali della responsabilità del produttore potrebbero essere interpretate in modo da comprendere anche i prodotti che implementano tecniche di intelligenza artificiale. Ad esempio, la definizione di “prodotto” potrebbe essere estesa in modo da includere anche i software (tradizionali e di intelligenza artificiale) non incorporati in altri beni mobili, i quali possono altresì essere considerati difettosi alla stregua dei prodotti tradizionali nel momento in cui non sono all’altezza delle legittime aspettative del consumatore medio. Con un altro sforzo interpretativo, si possono ritenere compatibili col funzionamento dell’intelligenza artificiale anche altre categorie della responsabilità del produttore, come ad esempio la causa di esclusione della responsabilità nel caso di c.d. rischio di sviluppo, che si ha quando il difetto non era identificabile tenuto conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in è stato messo in circolazione il prodotto. Ad ogni modo, l’interpretazione estensiva della disciplina non è esente da difficoltà, senza contare che potrebbe comunque emergere una certa disomogeneità di applicazioni in una materia che nell’Unione Europea dovrebbe essere uniforme, essendo regolata dalla Direttiva 374/1985/CEE. Pertanto, a settembre 2022, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di nuova direttiva sulla responsabilità da prodotto difettoso. Allo stato attuale ci si è accordati in sede di triloghi sul testo finale, che però non è ancora disponibile, per cui nell’elaborato ci si è dovuti concentrare sul testo della proposta, così come emendato dal Parlamento e dal Consiglio europeo. La disciplina ivi contenuta, benché non esente da criticità, è da accogliersi positivamente in quanto volta ad affermare in modo chiaro l’applicabilità della disciplina ai prodotti “intelligenti”, fugando ogni dubbio residuo al riguardo e aggiornando altresì le varie norme in modo da essere coerenti con la nuova generazione di prodotti. Diametralmente differente rispetto a quello europeo è invece l’approccio alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale da parte degli ordinamenti del Regno Unito e degli Stati Uniti. Per quanto riguarda il Regno Unito, va rilevato che a seguito della Brexit, a fronte di una imminente modifica legislativa europea, non vi sono segnali in ordine ad un’eventuale riforma della sezione del Consumer Protection Act del 1987 in attuazione della Direttiva europea del 1985. Il Governo del Regno Unito, infatti, si ripropone di seguire un approccio volto a supportare l’innovazione tecnologica (c.d. pro-innovation approach), evitando di legiferare in materia in questo momento storico al fine di non disincentivare gli investimenti per l’innovazione. In questo quadro, viene delegata alle singole autorità amministrative indipendenti la regolamentazione delle fattispecie concernenti l’utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale. In modo non dissimile, negli Stati Uniti si rifugge lo strumento legislativo, anche in virtù del fatto che la tort law è tendenzialmente di competenza statale, benché neanche tra gli Stati federati si rinvenga una legge volta a specificare l’applicabilità della responsabilità del produttore alle tecnologie di intelligenza artificiale. Per quanto riguarda in generale poi l’approccio alla regolamentazione delle nuove tecnologie, il Governo federale preferisce delegare alle agenzie federali competenti l’implementazione di linee guida e best practice che, tendenzialmente, non sono obbligatorie per i privati. Negli Stati Uniti, poi, differentemente dal Regno Unito, si rinvengono alcune decisioni che si pronunciano sull’applicabilità della disciplina della responsabilità del produttore ai prodotti “intelligenti”, dalle quali pare emergere la tendenza a negare la compatibilità della nozione di prodotto con i software non incorporati in un altro bene mobile, in quanto non compatibili con la nozione di “tangible personal property” proposta nel Third Restatement of Tort Law on Products Liability. Considerando però la velocità con la quale evolvono le tecniche di intelligenza artificiale e il fatto che sempre più prodotti incorporano tali tecnologie, probabilmente non saranno sufficienti standard e linee guida perlopiù non vincolanti, che al massimo possono essere utili in ottica preventiva ma non già nell’allocazione della responsabilità del danno verificatosi. Verosimilmente, dunque, anche in questi ordinamenti sarà necessaria un’azione più chiara in merito all’applicabilità della responsabilità da prodotto difettoso all’intelligenza artificiale.

RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE. UN PERCORSO DI COMPARAZIONE GIURIDICA

K. De Blasio
2024-01-01

Abstract

Il presente lavoro analizza il tema della responsabilità civile del produttore in un’ottica comparatistica, esaminando i due modelli occidentali principali, ossia quello degli Stati Uniti e quello europeo, concentrandosi altresì sulle problematiche che emergono dall’applicazione delle categorie tradizionali di questa responsabilità alle nuove tecnologie, segnatamente quelle di intelligenza artificiale. Benché l’espressione “intelligenza artificiale” ricomprenda molte tecniche sviluppate a partire dalla metà del secolo scorso in poi, le più interessanti, nonché problematiche per lo studioso del diritto, sono quelle di machine learning e deep learning. Queste, infatti, permettono agli applicativi di “imparare” sulla base dei dati che vengono forniti nella fase di addestramento, in modo tale da poter poi “prendere delle decisioni” in situazioni future e inedite. Il funzionamento di queste tecnologie è opaco, tanto che in alcuni casi si parla di una vera e propria “black box”, in quanto neanche coloro che hanno sviluppato il programma sono in grado di spiegare perché esso si sia comportato in un certo modo in una determinata situazione. Dato che oramai tecniche di intelligenza artificiale iniziano ad essere incluse in sempre più prodotti (basti pensare agli elettrodomestici delle c.d. smart home, ai veicoli a guida autonoma o ai robot utilizzati in vari ambiti), ci si è posti il problema della compatibilità tra gli istituti tradizionali e queste nuove tecnologie. A fronte di ciò, dall’analisi svolta emerge che le categorie principali della responsabilità del produttore potrebbero essere interpretate in modo da comprendere anche i prodotti che implementano tecniche di intelligenza artificiale. Ad esempio, la definizione di “prodotto” potrebbe essere estesa in modo da includere anche i software (tradizionali e di intelligenza artificiale) non incorporati in altri beni mobili, i quali possono altresì essere considerati difettosi alla stregua dei prodotti tradizionali nel momento in cui non sono all’altezza delle legittime aspettative del consumatore medio. Con un altro sforzo interpretativo, si possono ritenere compatibili col funzionamento dell’intelligenza artificiale anche altre categorie della responsabilità del produttore, come ad esempio la causa di esclusione della responsabilità nel caso di c.d. rischio di sviluppo, che si ha quando il difetto non era identificabile tenuto conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in è stato messo in circolazione il prodotto. Ad ogni modo, l’interpretazione estensiva della disciplina non è esente da difficoltà, senza contare che potrebbe comunque emergere una certa disomogeneità di applicazioni in una materia che nell’Unione Europea dovrebbe essere uniforme, essendo regolata dalla Direttiva 374/1985/CEE. Pertanto, a settembre 2022, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di nuova direttiva sulla responsabilità da prodotto difettoso. Allo stato attuale ci si è accordati in sede di triloghi sul testo finale, che però non è ancora disponibile, per cui nell’elaborato ci si è dovuti concentrare sul testo della proposta, così come emendato dal Parlamento e dal Consiglio europeo. La disciplina ivi contenuta, benché non esente da criticità, è da accogliersi positivamente in quanto volta ad affermare in modo chiaro l’applicabilità della disciplina ai prodotti “intelligenti”, fugando ogni dubbio residuo al riguardo e aggiornando altresì le varie norme in modo da essere coerenti con la nuova generazione di prodotti. Diametralmente differente rispetto a quello europeo è invece l’approccio alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale da parte degli ordinamenti del Regno Unito e degli Stati Uniti. Per quanto riguarda il Regno Unito, va rilevato che a seguito della Brexit, a fronte di una imminente modifica legislativa europea, non vi sono segnali in ordine ad un’eventuale riforma della sezione del Consumer Protection Act del 1987 in attuazione della Direttiva europea del 1985. Il Governo del Regno Unito, infatti, si ripropone di seguire un approccio volto a supportare l’innovazione tecnologica (c.d. pro-innovation approach), evitando di legiferare in materia in questo momento storico al fine di non disincentivare gli investimenti per l’innovazione. In questo quadro, viene delegata alle singole autorità amministrative indipendenti la regolamentazione delle fattispecie concernenti l’utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale. In modo non dissimile, negli Stati Uniti si rifugge lo strumento legislativo, anche in virtù del fatto che la tort law è tendenzialmente di competenza statale, benché neanche tra gli Stati federati si rinvenga una legge volta a specificare l’applicabilità della responsabilità del produttore alle tecnologie di intelligenza artificiale. Per quanto riguarda in generale poi l’approccio alla regolamentazione delle nuove tecnologie, il Governo federale preferisce delegare alle agenzie federali competenti l’implementazione di linee guida e best practice che, tendenzialmente, non sono obbligatorie per i privati. Negli Stati Uniti, poi, differentemente dal Regno Unito, si rinvengono alcune decisioni che si pronunciano sull’applicabilità della disciplina della responsabilità del produttore ai prodotti “intelligenti”, dalle quali pare emergere la tendenza a negare la compatibilità della nozione di prodotto con i software non incorporati in un altro bene mobile, in quanto non compatibili con la nozione di “tangible personal property” proposta nel Third Restatement of Tort Law on Products Liability. Considerando però la velocità con la quale evolvono le tecniche di intelligenza artificiale e il fatto che sempre più prodotti incorporano tali tecnologie, probabilmente non saranno sufficienti standard e linee guida perlopiù non vincolanti, che al massimo possono essere utili in ottica preventiva ma non già nell’allocazione della responsabilità del danno verificatosi. Verosimilmente, dunque, anche in questi ordinamenti sarà necessaria un’azione più chiara in merito all’applicabilità della responsabilità da prodotto difettoso all’intelligenza artificiale.
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Descrizione: RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE. UN PERCORSO DI COMPARAZIONE GIURIDICA
Tipologia: Tesi di dottorato
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