Anche il lavoratore autonomo, a norma dell’art. 2697 c.c., nel momento in cui chiede il giudizio su un diritto di cui afferma i fatti costitutivi assume l’impegno di provare ciò che pretende con la conseguente responsabilità dell’eventuale difetto o insuccesso della prova. Ciò si collega ai diritti sostanziali previsti dal Codice civile e legati all'ambito contrattuale e alle ulteriori tutele, soprattutto in ambito di compenso ma non solo, previste nel c.d. Statuto del lavoro autonomo.
L'onere della prova del lavoratore autonomo
Filippo Olivelli
2024-01-01
Abstract
Anche il lavoratore autonomo, a norma dell’art. 2697 c.c., nel momento in cui chiede il giudizio su un diritto di cui afferma i fatti costitutivi assume l’impegno di provare ciò che pretende con la conseguente responsabilità dell’eventuale difetto o insuccesso della prova. Ciò si collega ai diritti sostanziali previsti dal Codice civile e legati all'ambito contrattuale e alle ulteriori tutele, soprattutto in ambito di compenso ma non solo, previste nel c.d. Statuto del lavoro autonomo.File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Olivelli_onere prova_2024.pdf
solo utenti autorizzati
Descrizione: PDF paragrafo
Tipologia:
Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore)
Licenza:
Non specificato
Dimensione
1.04 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.04 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.