Da più di tre decenni l’Unione europea sta perseguendo l’obiettivo dell’armonizzazione del diritto d’autore mediante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine di favorire il buon funzionamento del mercato interno, garantire adeguati livelli di tutela per i titolari dei diritti e favorire l’accesso alle opere dell’ingegno da parte della collettività, in un mercato più equo e competitivo. Tuttavia, la frammentazione delle regole sul diritto d’autore e il persistente approccio territoriale negli Stati membri, nonostante la diffusione su scala globale delle opere dell’ingegno, rappresenta un ostacolo al perseguimento di dette finalità, anche e soprattutto in considerazione delle sfide poste dalle tecnologie digitali. In tale scenario, premessi brevi cenni storici circa la natura del diritto d’autore e la ratio della sua tutela, l’elaborato effettua un inquadramento della disciplina internazionale del diritto d’autore, così come emerge dalle principali convenzioni multilaterali in materia, esaminando anche l’inclusione del diritto d’autore nelle convenzioni in materia di diritti umani. Inquadrata la disciplina internazionale del diritto d’autore, che ha gettato le basi per i successivi interventi legislativi in ambito regionale, si analizzano gli interventi legislativi nell’ambito dell’Unione europea, al fine di fornire un quadro circa gli attuali livelli di armonizzazione dei diritti di esclusiva e dei principi elaborati in materia di diritto d’autore. Dalla suddetta analisi emerge come gli interventi legislativi sovranazionali hanno dato luogo ad un quadro normativo decisamente complesso e frammentato, anche alla luce dello strumento maggiormente utilizzato, ossia la direttiva. Da ciò deriva il persistere di differenti regimi giuridici all’interno dell’Unione, seppur in parte armonizzati. L’analisi privilegia un approccio di diritto sostanziale dei principali aspetti del diritto d’autore, così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha fornito un importante contributo in termini di uniformità nell’applicazione del diritto, oltre che di armonizzazione. Le suddette criticità sono in parte legate al principio di territorialità, che nella pluralità delle sue accezioni, ha tradizionalmente caratterizzato la disciplina del diritto d’autore, ancorandolo in maniera rigida ai confini nazionali dei singoli regimi giuridici in cui è protetto. Tale caratteristica del diritto d’autore, tuttavia, si contrappone alla diffusione su scala globale delle opere dell’ingegno, in particolar modo nei casi di violazioni a mezzo Internet (c.d. ubiquitous infringements), creando notevoli problematiche attinenti all’individuazione della legge applicabile, non meno della giurisdizione. Considerata l’assenza di un’adeguata armonizzazione in materia, nelle controversie transnazionali relative al diritto d’autore continua a mantenere un ruolo di rilievo il diritto internazionale privato. Pertanto, nell’ottica di scongiurare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del principio di territorialità, risulta necessaria la ricerca di criteri di determinazione tanto della giurisdizione quanto della legge applicabile, che portino all’applicazione della normativa più adeguata a disciplinare il diritto d’autore in fattispecie caratterizzate da elementi di internazionalità. A tal riguardo, si analizzano le disposizioni del regolamento 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis) per ciò che attiene alle questioni relative alla competenza giurisdizionale e i regolamenti n. 593/2008 (“Roma I”) e n. 864/2007 (c.d. Roma II) per la legge applicabile. Rispetto alle suddette norme le criticità maggiori si evidenziano con riguardo alle condotte online, relativamente alle quali si manifestano difficoltà di adattamento, in ragione del fatto che tali norme sono state pensate per fattispecie poste in essere nel contesto geografico. In materia di giurisdizione, l’inadeguatezza delle attuali norme si manifesta nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che nei settori dei diritti della personalità e della privacy è riuscita ad elaborare principi atti a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale. Un simile traguardo, invece, non è stato raggiunto per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e segnatamente del diritto d’autore, come emerso dai leading cases Pinckney e Hejduk, in cui la Corte ha avuto modo di affrontare le suddette questioni. Una volta individuata la giurisdizione, la successiva valutazione sull’individuazione della legge applicabile - che si badi non coincide necessariamente con la lex fori – nell’ambito del descritto contesto caratterizzato da differenze normative comporta che l’applicazione di una legge in luogo di un’altra può tradursi in una differente tutela del diritto. L’Unione europea ha contribuito all’unificazione delle regole di diritto internazionale privato tra gli Stati membri con l’adozione dei regolamenti Roma I e Roma II. Chiaramente, sotto tale profilo occorre osservare le problematiche poste dall’applicazione delle attuali regole applicate alle violazioni a mezzo Internet, che sovente esplicano effetti in più Paesi, comportando l’applicazione distributiva di tutte le leggi coinvolte. Invero, il criterio appositamente previsto per i diritti di proprietà intellettuale all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma II ha carattere territoriale e comporta l’applicazione della lex loci protectionis. Tuttavia, a differenza di quanto avvenuto in materia di giurisdizione, la Corte di giustizia non ha ancora avuto modo di pronunciarsi su tale criterio. Quindi, in ragione di quanto sopra, stante l’inadeguatezza delle norme di diritto internazionale privato riferite al contesto digitale, in un’ottica de jure condendo si esaminano le soluzioni provenienti dagli strumenti di soft law elaborati in ambito accademico, nei vari contesti regionali, e che vedono nelle recenti Kyoto Guidelines predisposte dalla International Law Association un ottimo esempio di sintesi rispetto ai progetti precedentemente elaborati. In conclusione, emerge l’importanza delle norme di diritto internazionale privato in assenza di una piena armonizzazione, le quali, tuttavia, rispetto al contesto digitale richiedono interventi legislativi sulla scia dei principi elaborati dalla soft law. In un’ottica di lungo periodo, in considerazione delle sfide poste dalle innovazioni tecnologiche e in conformità agli obiettivi dell’Unione europea relativi al mercato unico digitale appare ancora più auspicabile un mutamento nelle politiche di armonizzazione del diritto d’autore perseguite finora dal legislatore sovranazionale, mediante una svolta nella direzione della piena armonizzazione e della previsione di un titolo unitario sul diritto d’autore, analogamente a quanto già avviene per determinati settori dei diritti di proprietà industriale, chiaramente tenendo in considerazione le peculiarità del diritto d’autore, quali l’assenza di formalità costitutive ai fini della tutela. Ad ogni modo, rimane auspicato un intervento del legislatore dell’Unione nell’ottica di tutelare più efficacemente ed organicamente il diritto d’autore, quale mezzo importante per favorire il progresso culturale e la diffusione delle opere dell’ingegno.

Profili internazionalprivatistici del diritto d’autore nella prospettiva dell’armonizzazione europea

Tarak El Haj
2022-01-01

Abstract

Da più di tre decenni l’Unione europea sta perseguendo l’obiettivo dell’armonizzazione del diritto d’autore mediante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine di favorire il buon funzionamento del mercato interno, garantire adeguati livelli di tutela per i titolari dei diritti e favorire l’accesso alle opere dell’ingegno da parte della collettività, in un mercato più equo e competitivo. Tuttavia, la frammentazione delle regole sul diritto d’autore e il persistente approccio territoriale negli Stati membri, nonostante la diffusione su scala globale delle opere dell’ingegno, rappresenta un ostacolo al perseguimento di dette finalità, anche e soprattutto in considerazione delle sfide poste dalle tecnologie digitali. In tale scenario, premessi brevi cenni storici circa la natura del diritto d’autore e la ratio della sua tutela, l’elaborato effettua un inquadramento della disciplina internazionale del diritto d’autore, così come emerge dalle principali convenzioni multilaterali in materia, esaminando anche l’inclusione del diritto d’autore nelle convenzioni in materia di diritti umani. Inquadrata la disciplina internazionale del diritto d’autore, che ha gettato le basi per i successivi interventi legislativi in ambito regionale, si analizzano gli interventi legislativi nell’ambito dell’Unione europea, al fine di fornire un quadro circa gli attuali livelli di armonizzazione dei diritti di esclusiva e dei principi elaborati in materia di diritto d’autore. Dalla suddetta analisi emerge come gli interventi legislativi sovranazionali hanno dato luogo ad un quadro normativo decisamente complesso e frammentato, anche alla luce dello strumento maggiormente utilizzato, ossia la direttiva. Da ciò deriva il persistere di differenti regimi giuridici all’interno dell’Unione, seppur in parte armonizzati. L’analisi privilegia un approccio di diritto sostanziale dei principali aspetti del diritto d’autore, così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha fornito un importante contributo in termini di uniformità nell’applicazione del diritto, oltre che di armonizzazione. Le suddette criticità sono in parte legate al principio di territorialità, che nella pluralità delle sue accezioni, ha tradizionalmente caratterizzato la disciplina del diritto d’autore, ancorandolo in maniera rigida ai confini nazionali dei singoli regimi giuridici in cui è protetto. Tale caratteristica del diritto d’autore, tuttavia, si contrappone alla diffusione su scala globale delle opere dell’ingegno, in particolar modo nei casi di violazioni a mezzo Internet (c.d. ubiquitous infringements), creando notevoli problematiche attinenti all’individuazione della legge applicabile, non meno della giurisdizione. Considerata l’assenza di un’adeguata armonizzazione in materia, nelle controversie transnazionali relative al diritto d’autore continua a mantenere un ruolo di rilievo il diritto internazionale privato. Pertanto, nell’ottica di scongiurare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del principio di territorialità, risulta necessaria la ricerca di criteri di determinazione tanto della giurisdizione quanto della legge applicabile, che portino all’applicazione della normativa più adeguata a disciplinare il diritto d’autore in fattispecie caratterizzate da elementi di internazionalità. A tal riguardo, si analizzano le disposizioni del regolamento 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis) per ciò che attiene alle questioni relative alla competenza giurisdizionale e i regolamenti n. 593/2008 (“Roma I”) e n. 864/2007 (c.d. Roma II) per la legge applicabile. Rispetto alle suddette norme le criticità maggiori si evidenziano con riguardo alle condotte online, relativamente alle quali si manifestano difficoltà di adattamento, in ragione del fatto che tali norme sono state pensate per fattispecie poste in essere nel contesto geografico. In materia di giurisdizione, l’inadeguatezza delle attuali norme si manifesta nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che nei settori dei diritti della personalità e della privacy è riuscita ad elaborare principi atti a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale. Un simile traguardo, invece, non è stato raggiunto per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e segnatamente del diritto d’autore, come emerso dai leading cases Pinckney e Hejduk, in cui la Corte ha avuto modo di affrontare le suddette questioni. Una volta individuata la giurisdizione, la successiva valutazione sull’individuazione della legge applicabile - che si badi non coincide necessariamente con la lex fori – nell’ambito del descritto contesto caratterizzato da differenze normative comporta che l’applicazione di una legge in luogo di un’altra può tradursi in una differente tutela del diritto. L’Unione europea ha contribuito all’unificazione delle regole di diritto internazionale privato tra gli Stati membri con l’adozione dei regolamenti Roma I e Roma II. Chiaramente, sotto tale profilo occorre osservare le problematiche poste dall’applicazione delle attuali regole applicate alle violazioni a mezzo Internet, che sovente esplicano effetti in più Paesi, comportando l’applicazione distributiva di tutte le leggi coinvolte. Invero, il criterio appositamente previsto per i diritti di proprietà intellettuale all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma II ha carattere territoriale e comporta l’applicazione della lex loci protectionis. Tuttavia, a differenza di quanto avvenuto in materia di giurisdizione, la Corte di giustizia non ha ancora avuto modo di pronunciarsi su tale criterio. Quindi, in ragione di quanto sopra, stante l’inadeguatezza delle norme di diritto internazionale privato riferite al contesto digitale, in un’ottica de jure condendo si esaminano le soluzioni provenienti dagli strumenti di soft law elaborati in ambito accademico, nei vari contesti regionali, e che vedono nelle recenti Kyoto Guidelines predisposte dalla International Law Association un ottimo esempio di sintesi rispetto ai progetti precedentemente elaborati. In conclusione, emerge l’importanza delle norme di diritto internazionale privato in assenza di una piena armonizzazione, le quali, tuttavia, rispetto al contesto digitale richiedono interventi legislativi sulla scia dei principi elaborati dalla soft law. In un’ottica di lungo periodo, in considerazione delle sfide poste dalle innovazioni tecnologiche e in conformità agli obiettivi dell’Unione europea relativi al mercato unico digitale appare ancora più auspicabile un mutamento nelle politiche di armonizzazione del diritto d’autore perseguite finora dal legislatore sovranazionale, mediante una svolta nella direzione della piena armonizzazione e della previsione di un titolo unitario sul diritto d’autore, analogamente a quanto già avviene per determinati settori dei diritti di proprietà industriale, chiaramente tenendo in considerazione le peculiarità del diritto d’autore, quali l’assenza di formalità costitutive ai fini della tutela. Ad ogni modo, rimane auspicato un intervento del legislatore dell’Unione nell’ottica di tutelare più efficacemente ed organicamente il diritto d’autore, quale mezzo importante per favorire il progresso culturale e la diffusione delle opere dell’ingegno.
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Descrizione: Profili internazionalprivatistici del diritto d’autore nella prospettiva dell’armonizzazione europea
Tipologia: Tesi di dottorato
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11393/301189
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