Il saggio analizza lo scenario che si prefigura per il sistema balenare dopo i due pronunciamenti di novembre 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Emerge anzitutto l’allineamento alla posizione della Corte di giustizia (sent. Promoimpresa, 2016), secondo uno schema consolidato nel rapporto tra ordinamenti: il rilascio delle concessioni a scopo di attività turistico-ricreativa deve avvenire all’esito di una selezione pubblica tra concorrenti, per cui la proroga generalizzata disposta da ultimo ex lege fino al 2033, è incompatibile sia con l’art. 49 TFUE, sia con l’art. 12 della direttiva “Servizi”. Trattandosi di diritto Ue auto-applicativo, deriva da ciò il dovere di non applicazione da parte della p.a. della legislazione interna incompatibile e la perdita di efficacia delle concessioni in essere frutto di provvedimenti amministrativi di proroga o di giudicato favorevole. Secondo l’Autrice, il Consiglio di Stato tende a fornire un’interpretazione esaustiva del quadro normativo, con lo scopo di consentire alle p.a., dopo un lungo periodo di incertezza, di indire le procedure di selezione, anche in assenza di ulteriori interventi legislativi, sulla base dei principi ispiratori emergenti dall’ordinamento europeo e interno. La pronuncia non preclude tuttavia riforme che, nel rispetto del diritto Ue, potrebbero per es. introdurre valutazioni differenziate che tengano conto della diversità delle situazioni, garantendo un bilanciamento che consenta uno sviluppo sostenibile del patrimonio costiero secondo le tre dimensioni economica, ambientale e sociale.
Il rapporto tra diritto interno e Ue nel caso delle concessioni demaniali a scopo di impresa turistica e ricreativa. Le coste italiane ritrovano certezza giuridica e opportunità di sviluppo sostenibile?
cossiri angela
2022-01-01
Abstract
Il saggio analizza lo scenario che si prefigura per il sistema balenare dopo i due pronunciamenti di novembre 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Emerge anzitutto l’allineamento alla posizione della Corte di giustizia (sent. Promoimpresa, 2016), secondo uno schema consolidato nel rapporto tra ordinamenti: il rilascio delle concessioni a scopo di attività turistico-ricreativa deve avvenire all’esito di una selezione pubblica tra concorrenti, per cui la proroga generalizzata disposta da ultimo ex lege fino al 2033, è incompatibile sia con l’art. 49 TFUE, sia con l’art. 12 della direttiva “Servizi”. Trattandosi di diritto Ue auto-applicativo, deriva da ciò il dovere di non applicazione da parte della p.a. della legislazione interna incompatibile e la perdita di efficacia delle concessioni in essere frutto di provvedimenti amministrativi di proroga o di giudicato favorevole. Secondo l’Autrice, il Consiglio di Stato tende a fornire un’interpretazione esaustiva del quadro normativo, con lo scopo di consentire alle p.a., dopo un lungo periodo di incertezza, di indire le procedure di selezione, anche in assenza di ulteriori interventi legislativi, sulla base dei principi ispiratori emergenti dall’ordinamento europeo e interno. La pronuncia non preclude tuttavia riforme che, nel rispetto del diritto Ue, potrebbero per es. introdurre valutazioni differenziate che tengano conto della diversità delle situazioni, garantendo un bilanciamento che consenta uno sviluppo sostenibile del patrimonio costiero secondo le tre dimensioni economica, ambientale e sociale.File | Dimensione | Formato | |
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