Il presente lavoro si propone di indagare quale spazio la sanzione – intesa nel senso “lato” di misura afflittiva verso una data condotta – può occupare nel contesto del diritto privato. La ricerca prende le mosse dallo studio della copiosa – quanto confusa e disorganica – congerie di disposizioni a vocazione sanzionatoria introdotte dal legislatore in eterogenei apparati normativi. La “prima parte” dell’indagine è dedicata all’opera di sistematizzazione di tali previsioni entro categorie definite onde, per un verso, chiarire il rapporto di ciascuna con la responsabilità civile, e, per altro verso, indagare l’attuale sofferenza del risarcimento del danno, se inteso in senso solo compensativo, in ben individuati settori. L’indagine è chiamata a confrontarsi costantemente con il dictum reso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, nella nota pronuncia (la n.16601/2017) avente ad oggetto la discussa delibabilità di sentenze straniere comminatorie di “danni punitivi”. L’affermata (da parte della suddetta sentenza) tipicità della funzione sanzionatoria della responsabilità civile è vagliata alla luce di un’analisi di carattere sistematico. Nella “seconda parte” della ricerca, invero, viene evidenziato che l’inadeguatezza dell’illecito civile meramente riparatorio emerge pure nel diritto vivente. Un attento esame delle pronunce giurisprudenziali rivela una corrispondenza tra “condotta abusiva” – sotto il profilo della sua caratterizzazione psicologica (dolosa, gravemente colposa), ovvero della lesione di diritti fondamentali – e la reazione ultracompensativa da parte dell’ordinamento. Ciò si manifesta tanto nel giudizio sull’an respondeatur – mediante una flessione sanzionatoria dei criteri d’imputazione – quanto in quello del quantum debeatur, con più specifico riferimento al danno non patrimoniale (e al risarcimento del danno morale, nell’accezione da ultimo chiarita dalla giurisprudenza). Recuperato il concetto di illiceità extracontrattuale, l’attenzione si concentra sul diritto contrattuale, allo scopo di indagare la possibilità di concepire la stessa nullità in senso funzionale (e, più in particolare, sanzionatorio): è questo l’oggetto della “terza parte” del lavoro. Dimostrata la pluralità degli statuti della stessa invalidità codicistica, si puntualizza che ciascuna ipotesi di nullità si contraddistingue per una differente intensità della qualificazione negativa operata dall’ordinamento, da riconnettersi al diverso interesse sotteso alla disposizione violata. Di talché, accanto alla nullità strutturale, emerge quella da “illiceità”, che è invalidità “funzionale”, e si connota in senso marcatamente sanzionatorio avverso una condotta lesiva di interessi della controparte e, per il suo tramite, dell’ordinamento. La ricerca del “giusto rimedio”, atto a garantire la “effettività della tutela”, rappresenta la linea conduttrice della ricerca che, nell’evidenziare la correlazione tra lesione (contrattuale, quanto extracontrattuale) di interessi fondanti del sistema, posti a presidio dei diritti inviolabili della persona umana, e risposta sanzionatoria (e deterrente) da parte dell’ordinamento, evidenzia indici di una matrice comune dell’illecito (contrattuale e extracontrattuale) civile.

LA POLIFUNZIONALITÀ DELL’ILLECITO CIVILE: DAL TORTO AL CONTRATTO.

IORIO Chiara
2021-01-01

Abstract

Il presente lavoro si propone di indagare quale spazio la sanzione – intesa nel senso “lato” di misura afflittiva verso una data condotta – può occupare nel contesto del diritto privato. La ricerca prende le mosse dallo studio della copiosa – quanto confusa e disorganica – congerie di disposizioni a vocazione sanzionatoria introdotte dal legislatore in eterogenei apparati normativi. La “prima parte” dell’indagine è dedicata all’opera di sistematizzazione di tali previsioni entro categorie definite onde, per un verso, chiarire il rapporto di ciascuna con la responsabilità civile, e, per altro verso, indagare l’attuale sofferenza del risarcimento del danno, se inteso in senso solo compensativo, in ben individuati settori. L’indagine è chiamata a confrontarsi costantemente con il dictum reso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, nella nota pronuncia (la n.16601/2017) avente ad oggetto la discussa delibabilità di sentenze straniere comminatorie di “danni punitivi”. L’affermata (da parte della suddetta sentenza) tipicità della funzione sanzionatoria della responsabilità civile è vagliata alla luce di un’analisi di carattere sistematico. Nella “seconda parte” della ricerca, invero, viene evidenziato che l’inadeguatezza dell’illecito civile meramente riparatorio emerge pure nel diritto vivente. Un attento esame delle pronunce giurisprudenziali rivela una corrispondenza tra “condotta abusiva” – sotto il profilo della sua caratterizzazione psicologica (dolosa, gravemente colposa), ovvero della lesione di diritti fondamentali – e la reazione ultracompensativa da parte dell’ordinamento. Ciò si manifesta tanto nel giudizio sull’an respondeatur – mediante una flessione sanzionatoria dei criteri d’imputazione – quanto in quello del quantum debeatur, con più specifico riferimento al danno non patrimoniale (e al risarcimento del danno morale, nell’accezione da ultimo chiarita dalla giurisprudenza). Recuperato il concetto di illiceità extracontrattuale, l’attenzione si concentra sul diritto contrattuale, allo scopo di indagare la possibilità di concepire la stessa nullità in senso funzionale (e, più in particolare, sanzionatorio): è questo l’oggetto della “terza parte” del lavoro. Dimostrata la pluralità degli statuti della stessa invalidità codicistica, si puntualizza che ciascuna ipotesi di nullità si contraddistingue per una differente intensità della qualificazione negativa operata dall’ordinamento, da riconnettersi al diverso interesse sotteso alla disposizione violata. Di talché, accanto alla nullità strutturale, emerge quella da “illiceità”, che è invalidità “funzionale”, e si connota in senso marcatamente sanzionatorio avverso una condotta lesiva di interessi della controparte e, per il suo tramite, dell’ordinamento. La ricerca del “giusto rimedio”, atto a garantire la “effettività della tutela”, rappresenta la linea conduttrice della ricerca che, nell’evidenziare la correlazione tra lesione (contrattuale, quanto extracontrattuale) di interessi fondanti del sistema, posti a presidio dei diritti inviolabili della persona umana, e risposta sanzionatoria (e deterrente) da parte dell’ordinamento, evidenzia indici di una matrice comune dell’illecito (contrattuale e extracontrattuale) civile.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
TESI _Chiara_ Iorio.pdf

solo utenti autorizzati

Descrizione: Tesi di dottorato
Tipologia: Tesi di dottorato
Licenza: Creative commons
Dimensione 3.34 MB
Formato Adobe PDF
3.34 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11393/283294
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact