Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, la circolare n. 24/E del 2020 ha stabilito che, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che: possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva; ovvero quelli che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area). Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo previste.
Cooperative sociali di produzione e lavoro e Superbonus 110%.
Moroni, Francesca;Gabbanelli, Lara
2021-01-01
Abstract
Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, la circolare n. 24/E del 2020 ha stabilito che, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che: possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva; ovvero quelli che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area). Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo previste.File | Dimensione | Formato | |
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