l'art. 82 codice del Terzo settore stabilisce un particolare regime di favore per le organizzazioni di volontariato che possono usufruire dell’esenzione dell’imposta di registro per «gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività» istituzionale dell’ente. Viene, dunque rispristinata l’esenzione già prevista fino al periodo di imposta 2017, dall’art. 8, comma 1, Legge 11 agosto 1991, n. 266. Di contro, per tutti gli altri ETS l’esenzione si riferisce solo ad eventuali modifiche statutarie poste in essere per adeguare gli Statuti alle disposizioni del Codice del terzo settore. Il legislatore ha disposto tale norma per non gravare gli enti no profit di oneri amministrativi dovuti in seguito ad una specifica disposizione di legge che richiede, appunto, l’adeguamento alla normativa recentemente emanata in materia di Terzo settore. Tuttavia, ha stabilito che ogni altra eventuale modifica statutaria posta in essere a discrezione dell’ente risulti soggetta alla normale imposizione. Per altro verso, l’art. 82, al comma 5 dispone invece l’esenzione dall’imposta di bollo «per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore» e, quindi, senza alcuna differenziazione di tipologia di enti.

Esenzione imposte di bollo e registro per gli enti del terzo settore

Moroni, Francesca;Gabbanelli, Lara
2021-01-01

Abstract

l'art. 82 codice del Terzo settore stabilisce un particolare regime di favore per le organizzazioni di volontariato che possono usufruire dell’esenzione dell’imposta di registro per «gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività» istituzionale dell’ente. Viene, dunque rispristinata l’esenzione già prevista fino al periodo di imposta 2017, dall’art. 8, comma 1, Legge 11 agosto 1991, n. 266. Di contro, per tutti gli altri ETS l’esenzione si riferisce solo ad eventuali modifiche statutarie poste in essere per adeguare gli Statuti alle disposizioni del Codice del terzo settore. Il legislatore ha disposto tale norma per non gravare gli enti no profit di oneri amministrativi dovuti in seguito ad una specifica disposizione di legge che richiede, appunto, l’adeguamento alla normativa recentemente emanata in materia di Terzo settore. Tuttavia, ha stabilito che ogni altra eventuale modifica statutaria posta in essere a discrezione dell’ente risulti soggetta alla normale imposizione. Per altro verso, l’art. 82, al comma 5 dispone invece l’esenzione dall’imposta di bollo «per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore» e, quindi, senza alcuna differenziazione di tipologia di enti.
2021
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