Lo scritto discute dell'opportunità della scelta compiuta nel D.L. n. 18/2020, c.d. "cura Italia", e nella relativa legge di conversione n. 27/2020, di qualificare come norme di applicazione necessaria le disposizioni contenute nell'art. 88-bis del decreto legge così come convertito, che prevedono uno specifico regime per la tutela dei diritti dei viaggiatori o degli acquirenti di pacchetti turistici in relazione ai servizi non goduti a causa delle misure restrittive adottate per contenere la diffusione della pandemia da coronavirus. Le principali criticità al riguardo risiedono, per un verso, nel coordinamento con la definizione di norme di applicazione necessaria contenuta nell'art. 9, par. 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 (c.d. "Roma I") sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, e, per altro verso, nel contenuto meno favorevole al viaggiatore-consumatore della disciplina prevista, ove raffrontata con quella contenuta nei regolamenti dell'Unione europea che disciplinano, con regole direttamente applicabili ed obbligatorie in tutti i loro elementi, la materia negli Stati membri dell'Unione europea. Un problema simile si pone anche nei rapporti con la disciplina dei diritti degli acquirenti di pacchetti turistici, la quale è contenuta bensì in una direttiva (la direttiva (UE) 2015/2302), la quale pur sempre, presentandosi espressamente come una direttiva c.d. di armonizzazione massima, non consente agli Stati membri di procedere ad un diverso bilanciamento dei diritti ed obblighi rispettivi delle parti.

Le disposizioni adottate per fronteggiare l’emergenza coronavirus come norme di applicazione necessaria

Fabrizio Marongiu Buonaiuti
2020-01-01

Abstract

Lo scritto discute dell'opportunità della scelta compiuta nel D.L. n. 18/2020, c.d. "cura Italia", e nella relativa legge di conversione n. 27/2020, di qualificare come norme di applicazione necessaria le disposizioni contenute nell'art. 88-bis del decreto legge così come convertito, che prevedono uno specifico regime per la tutela dei diritti dei viaggiatori o degli acquirenti di pacchetti turistici in relazione ai servizi non goduti a causa delle misure restrittive adottate per contenere la diffusione della pandemia da coronavirus. Le principali criticità al riguardo risiedono, per un verso, nel coordinamento con la definizione di norme di applicazione necessaria contenuta nell'art. 9, par. 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 (c.d. "Roma I") sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, e, per altro verso, nel contenuto meno favorevole al viaggiatore-consumatore della disciplina prevista, ove raffrontata con quella contenuta nei regolamenti dell'Unione europea che disciplinano, con regole direttamente applicabili ed obbligatorie in tutti i loro elementi, la materia negli Stati membri dell'Unione europea. Un problema simile si pone anche nei rapporti con la disciplina dei diritti degli acquirenti di pacchetti turistici, la quale è contenuta bensì in una direttiva (la direttiva (UE) 2015/2302), la quale pur sempre, presentandosi espressamente come una direttiva c.d. di armonizzazione massima, non consente agli Stati membri di procedere ad un diverso bilanciamento dei diritti ed obblighi rispettivi delle parti.
2020
978-88-6056-662-1
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