Il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 che introduce una disciplina speciale per l’esecuzione della pena nei confronti del condannato minorenne, in attuazione dell’art. 1 comma 85, lett. p della legge delega 23 giugno 2017, n. 103., In esordio (capo I), il decreto delinea le scelte di fondo del legislatore la creazione di un modello esecutivo autonomo e speciale attraverso l’adeguamento delle norme di ordinamento penitenziario per adulti ai bisogni educativi dei condannati minorenni, nel rispetto degli artt. 27 comma 3 e 31 comma 2 Cost. Il fulcro del sistema è rappresentato dalla predilezione accordata all’esecuzione penale esterna e alle «misure penali di comunità» (capo II) e differenziate da quelle previste dalla legge 27 luglio 1975, n. 354 attraverso una riscrittura dei contenuti e l’introduzione della speciale misura dell’affidamento in prova con detenzione domiciliare. Anche i profili procedimentali ed esecutivi della pena e delle misure di comunità sono stati per la gran parte ridefiniti (capo III) attraverso una disciplina organica che estende il suo ambito di applicazione alla categoria dei giovani-adulti (infraventicinquenni). Sul versante del trattamento intramurario (capo IV) particolare attenzione è dedicata alla predisposizione di un progetto educativo individualizzato e flessibile incentrato prevalentemente sugli elementi dell’istruzione, della formazione professionale e del rafforzamento dei rapporti con il mondo esterno. In riferimento a quest'ultimo aspetto, va segnalata l'introduzione delle visite prolungare, la creazione di una peculiare tipologia di colloquio che cerca di riprodurre, in un ambiente riservato, le relazioni del condannato minorenne con il proprio centro di affetti.
L'ordinamento penitenziario minorile
Lina Caraceni
2020-01-01
Abstract
Il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 che introduce una disciplina speciale per l’esecuzione della pena nei confronti del condannato minorenne, in attuazione dell’art. 1 comma 85, lett. p della legge delega 23 giugno 2017, n. 103., In esordio (capo I), il decreto delinea le scelte di fondo del legislatore la creazione di un modello esecutivo autonomo e speciale attraverso l’adeguamento delle norme di ordinamento penitenziario per adulti ai bisogni educativi dei condannati minorenni, nel rispetto degli artt. 27 comma 3 e 31 comma 2 Cost. Il fulcro del sistema è rappresentato dalla predilezione accordata all’esecuzione penale esterna e alle «misure penali di comunità» (capo II) e differenziate da quelle previste dalla legge 27 luglio 1975, n. 354 attraverso una riscrittura dei contenuti e l’introduzione della speciale misura dell’affidamento in prova con detenzione domiciliare. Anche i profili procedimentali ed esecutivi della pena e delle misure di comunità sono stati per la gran parte ridefiniti (capo III) attraverso una disciplina organica che estende il suo ambito di applicazione alla categoria dei giovani-adulti (infraventicinquenni). Sul versante del trattamento intramurario (capo IV) particolare attenzione è dedicata alla predisposizione di un progetto educativo individualizzato e flessibile incentrato prevalentemente sugli elementi dell’istruzione, della formazione professionale e del rafforzamento dei rapporti con il mondo esterno. In riferimento a quest'ultimo aspetto, va segnalata l'introduzione delle visite prolungare, la creazione di una peculiare tipologia di colloquio che cerca di riprodurre, in un ambiente riservato, le relazioni del condannato minorenne con il proprio centro di affetti.File | Dimensione | Formato | |
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