Tra il finire dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, il fenomeno del progresso tecnico, nel più ampio contesto della Rivoluzione industriale, influì anche sul diritto, comprensivo di legislazione, dottrina e giurisprudenza. La presente trattazione si propone di studiare da diverse prospettive, le implicazioni giuridiche di questo accelerato sviluppo della tecnica. A queste verrà anteposta un’analisi delle concettualizzazioni dell’innovazione tecnica e dei particolari strumenti di comunicazione giuridica che caratterizzarono il dialogo tra il diritto e la tecnica. I giuristi, nonostante il tentativo di utilizzare dei termini comprensivi del fenomeno, quali “progresso tecnico” o “tecnica moderna” , non ne avevano ancora una chiara categoria concettuale. Eppure, gli approfondimenti giuridici trovarono spazio in riviste non giuridiche dedicate ai tecnici e in monografie volte a raccogliere tutte le ripercussioni giuridiche di una singola innovazione tecnica. Da una prima prospettiva, si guarderà al rapporto tra il diritto ed il progresso tecnico attraverso una selezione dei dibattiti dottrinali e delle pronunce giurisprudenziali sui temi più rilevanti: dalla natura giuridica dell’energia elettrica, alla fictio iuris dell’”immobilizzazione“ delle macchine industriali; dalla eventuale estensione del diritto d’autore alle rappresentazioni fotografiche, passando per le limitazioni al diritto di proprietà per “assicurare i progressi dell’industria” , fino alla così definita “fobia automobilistica” . Una seconda prospettiva si proporrà di analizzare come il progresso tecnico abbia influito sul progresso del diritto: le nuove strumentazioni tecniche, infatti, rivelarono tutta la lacunosità dell’ordinamento giuridico ed indussero a colmare tali mancanze, in un primo momento, attraverso lo strumento dell’analogia legis. A tale proposito sono emblematiche le riflessioni dottrinali sugli aeromobili, sul telefono e sulle condutture elettriche alle quali si estesero rispettivamente le discipline del diritto marittimo, la legislazione sul telegrafo e quella sull’acquedotto. L’insufficienza dell’estensione analogica portò i giuristi ad individuare i principi generali della materia, ma solo come una “ via spianata” per i necessari interventi legislativi. Il percorso culminerà con alcune timide ipotesi circa il sorgere di branche giuridiche del tutto nuove: il “diritto aereo” , il “diritto aeronautico” , il “diritto delle comunicazioni” , comprensivo del “diritto telegrafico” e del “diritto telefonico” ed infine, il “diritto dei trasporti” . Accanto alle nuove branche giuridiche, il progresso tecnico nella dimensione urbana permise la riscoperta di un altro settore giuridico: il diritto municipale, comprensivo di tutto il “diritto promanante dal Comune” . Grazie all’introduzione delle nuove invenzioni, il diritto municipale si arricchì della disciplina dei monopoli comunali, molti dei quali erano tali proprio per le peculiari caratteristiche degli impianti di illuminazione e delle tramvie; di regolamenti comunali, quali strumenti principali per disciplinare la fruizione dei veicoli a trazione meccanica e delle servitù elettriche; di nuovi tributi locali inerenti alle innovazioni tecniche più diffuse o più foriere di benefici per la collettività. Infine, dalla dimensione urbana e locale , si passerà ad una visione globale rispetto alla quale, ci si concentrerà sul caso spagnolo. Difatti, dopo un rapido sguardo agli altri Paesi europei come la Francia e la Germania, si comprenderà come, relativamente al tema del progresso tecnico, la Spagna assunse una posizione differenziata in quanto, rispetto alle altre realtà europee, poté confrontarsi con un dibattito giuridico italiano già maturo. La trattazione si concluderà con delle elencazioni di dati relativi alle traduzioni, alle citazioni ed alle recensioni alle pubblicazioni italiane nelle riviste giuridiche spagnole, in modo da dare un quadro generale dell’attenzione che i giuristi spagnoli ebbero per l’Italia relativamente al tema delle implicazioni tra diritto e progresso tecnico.

Le implicazioni giuridiche del “progresso tecnico”. Categorie, questioni, strumenti nel dibattito tra Otto e Novecento

martello
2019-01-01

Abstract

Tra il finire dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, il fenomeno del progresso tecnico, nel più ampio contesto della Rivoluzione industriale, influì anche sul diritto, comprensivo di legislazione, dottrina e giurisprudenza. La presente trattazione si propone di studiare da diverse prospettive, le implicazioni giuridiche di questo accelerato sviluppo della tecnica. A queste verrà anteposta un’analisi delle concettualizzazioni dell’innovazione tecnica e dei particolari strumenti di comunicazione giuridica che caratterizzarono il dialogo tra il diritto e la tecnica. I giuristi, nonostante il tentativo di utilizzare dei termini comprensivi del fenomeno, quali “progresso tecnico” o “tecnica moderna” , non ne avevano ancora una chiara categoria concettuale. Eppure, gli approfondimenti giuridici trovarono spazio in riviste non giuridiche dedicate ai tecnici e in monografie volte a raccogliere tutte le ripercussioni giuridiche di una singola innovazione tecnica. Da una prima prospettiva, si guarderà al rapporto tra il diritto ed il progresso tecnico attraverso una selezione dei dibattiti dottrinali e delle pronunce giurisprudenziali sui temi più rilevanti: dalla natura giuridica dell’energia elettrica, alla fictio iuris dell’”immobilizzazione“ delle macchine industriali; dalla eventuale estensione del diritto d’autore alle rappresentazioni fotografiche, passando per le limitazioni al diritto di proprietà per “assicurare i progressi dell’industria” , fino alla così definita “fobia automobilistica” . Una seconda prospettiva si proporrà di analizzare come il progresso tecnico abbia influito sul progresso del diritto: le nuove strumentazioni tecniche, infatti, rivelarono tutta la lacunosità dell’ordinamento giuridico ed indussero a colmare tali mancanze, in un primo momento, attraverso lo strumento dell’analogia legis. A tale proposito sono emblematiche le riflessioni dottrinali sugli aeromobili, sul telefono e sulle condutture elettriche alle quali si estesero rispettivamente le discipline del diritto marittimo, la legislazione sul telegrafo e quella sull’acquedotto. L’insufficienza dell’estensione analogica portò i giuristi ad individuare i principi generali della materia, ma solo come una “ via spianata” per i necessari interventi legislativi. Il percorso culminerà con alcune timide ipotesi circa il sorgere di branche giuridiche del tutto nuove: il “diritto aereo” , il “diritto aeronautico” , il “diritto delle comunicazioni” , comprensivo del “diritto telegrafico” e del “diritto telefonico” ed infine, il “diritto dei trasporti” . Accanto alle nuove branche giuridiche, il progresso tecnico nella dimensione urbana permise la riscoperta di un altro settore giuridico: il diritto municipale, comprensivo di tutto il “diritto promanante dal Comune” . Grazie all’introduzione delle nuove invenzioni, il diritto municipale si arricchì della disciplina dei monopoli comunali, molti dei quali erano tali proprio per le peculiari caratteristiche degli impianti di illuminazione e delle tramvie; di regolamenti comunali, quali strumenti principali per disciplinare la fruizione dei veicoli a trazione meccanica e delle servitù elettriche; di nuovi tributi locali inerenti alle innovazioni tecniche più diffuse o più foriere di benefici per la collettività. Infine, dalla dimensione urbana e locale , si passerà ad una visione globale rispetto alla quale, ci si concentrerà sul caso spagnolo. Difatti, dopo un rapido sguardo agli altri Paesi europei come la Francia e la Germania, si comprenderà come, relativamente al tema del progresso tecnico, la Spagna assunse una posizione differenziata in quanto, rispetto alle altre realtà europee, poté confrontarsi con un dibattito giuridico italiano già maturo. La trattazione si concluderà con delle elencazioni di dati relativi alle traduzioni, alle citazioni ed alle recensioni alle pubblicazioni italiane nelle riviste giuridiche spagnole, in modo da dare un quadro generale dell’attenzione che i giuristi spagnoli ebbero per l’Italia relativamente al tema delle implicazioni tra diritto e progresso tecnico.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11393/258985
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