La ricerca si incentra sull'attuale inquadramento sistematico della categoria della nullità e della relativa azione, anche con riferimento alla legittimazione e l'interesse ad agire, nonché alla rilevabilità d'ufficio della nullità. Il dibattito sulla nullità del contratto ha subìto negli ultimi anni un deciso sviluppo in ragione dell'evoluzione, di matrice legislativa e giurisprudenziale, che ha interessato l'istituto, tanto che si è arrivati a ipotizzare il superamento della tradizionale categoria della nullità, affermandosi l'avvenuta frammentazione e destrutturazione della stessa in tante diverse fattispecie di nullità, ognuna con un proprio regime giuridico. Tale rilievo muove dall'assunto secondo cui la disciplina delle “nuove” nullità – emergenti sia dalle norme, soprattutto di derivazione europea, sia dalla ricostruzione giurisprudenziale – comporterebbe il dissolvimento di quello che da sempre viene considerato lo statuto generale della nullità. Si pensi, ad esempio, alla nullità c.d. derivata, che confligge con l'idea che l'atto debba essere invalido in sé; alla nullità sopravvenuta, che, parimenti, sembra porsi in contrasto con l'idea che il contratto nasca ab origine nullo. Si pensi, ancora, alle nullità di protezione, che, ponendosi a presidio di un interesse individuale, sembrano incompatibili con l'idea che la nullità tutela interessi generali. Si pensi, infine, a quei “tipi” di nullità di recente emersione giurisprudenziale, quali le nullità selettive e le nullità atipiche sanabili, entrambe disallineate dal canone tradizionale, stando al quale la nullità è la più grave forma d'invalidità, posta a tutela di interessi generali indisponibili, e come tale insanabile e imprescrittibile. Data questa situazione a livello di teoria generale, il lavoro di ricerca esamina i riflessi sull'azione di nullità, ponendosi, dunque, nella prospettiva rimediale, dando cioè rilievo alle correlazioni tra diritto e processo; angolo visuale necessario per l'effettiva comprensione dell'atteggiarsi della nullità nel nostro ordinamento. Nel lavoro di tesi ci si chiede, dunque, se possa ancora parlarsi della nullità come di una categoria unitaria o se sia più corretto ritenere che le “gemmazioni” della nullità abbiano frantumato l'istituto, tanto da scinderlo in autonome figure, ciascuna con diversificato regime, nonché quali siano i riflessi sul piano della tutela giurisdizionale con particolare riguardo alla legittimazione all'azione e alla rilevabilità d'ufficio di tale patologia negoziale. L'indagine muove dall'analisi dell'evoluzione dell'istituto all'interno della più generale categoria dell'invalidità, procedendo dal diritto romano ai codici del 1865 e del 1942, nonché all'attuale impianto normativo. Una volta tracciati i confini della categoria della nullità, distinguendola, da un lato, dall’inesistenza e, dall’altro, dall’annullabilità si esaminano le diverse ricostruzioni dogmatiche della nullità e se ne individuano le caratteristiche per procedere alla successiva verifica della loro sussistenza in tutte le “forme” di nullità, anche esaminando la giurisprudenza più recente in materia. Esaminate le “forme” di nullità, il lavoro di tesi, seguendo l'approccio rimediale, si è soffermato sull'azione di nullità, sulla legittimazione e l'interesse ad agire, nonché sulla rilevabilità d'ufficio della nullità stessa. In particolare, l'indagine sulla possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio la nullità – compresa quella di protezione –, questione che involge anche quelle dell'oggetto del giudizio dell'azione di nullità e dei limiti del giudicato, è, infatti, di primaria importanza per stabilire se la nullità mantiene tutt'ora la sua funzione di tutela di interessi generali e una configurazione unitaria. Il lavoro di ricerca si sofferma, dunque, sull'azione di nullità, esaminando anche le problematiche legate all’individuazione dell’oggetto del giudizio e dei limiti del giudicato, la legittimazione ad agire, l'interesse ad agire e la rilevabilità ex officio della nullità stessa. Su tale ultima questione sono intervenute le note sentenze gemelle della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 26242 e 26243 del 2014, le quali, riorganizzando in un quadro coerente e unitario le opzioni teoriche sui temi cardine del rapporto tra contratto e processo, hanno delineato un vero e proprio “sistema” delle impugnative negoziali e dell'azione di nullità. Il dictum delle Sezioni Unite del 2014 si pone nel senso della necessità di ricondurre ad unità la categoria della nullità, posta in ogni caso – e dunque anche nei casi di nullità di protezione – a tutela di un interesse generale. Lo stesso discorso può applicarsi anche alle altre “forme” di nullità esaminate all'interno del lavoro, come le nullità bancarie e finanziarie, derivate, selettive. Le particolarità dei loro regimi non sono tali da intaccare il nucleo fondamentale della categoria della nullità, entro cui vanno, dunque, sicuramente ricomprese: la tutela di interessi generali – e ciò anche nel caso in cui l'interesse tutelato sia quello del soggetto debole, essendo anche tale finalità espressione di un interesse generale – e la possibilità del rilievo d'ufficio da parte del giudice. La riconduzione ad unità della categoria della nullità risulta l'unica soluzione in grado di permettere a tale forma di invalidità di svolgere la funzione che le è precipua. Infine, data l'influenza che ha avuto il diritto francese sul nostro codice civile, unita alla crescente rilevanza che sta assumendo la prospettiva di armonizzazione europea del diritto, la parte finale del lavoro di ricerca si sofferma sull'esame della disciplina della nullité du contrat nel diritto francese, che ha avuto una significativa evoluzione in seguito all'ordonnance n. 2016-131 del 10 febbraio 2016 «portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations». L'ordonnance 131/2016 ha inciso profondamente sulle sanzioni relative alla formazione del contratto: la nullité e la caducité, inserite nella sezione 4 – les sanctions – del Capitolo II del Code civil, dedicato alla formation du contrat. Più in particolare, la riforma ha codificato la distinzione tra nullité absolue e relative; introdotto la nullité conventionnelle, cioè la possibilità per le parti di stipulare un negozio di accertamento sulla nullità (peraltro limitata, seppur non previsto espressamente dalla norma, alla nullité relative) accanto alla nullité judiciaire e previsto la possibilità di proporre l'actio interrogatoria ayant pour objet la nullité, ovvero la possibilità per una parte di chiedere, per iscritto, al soggetto legittimato a far valere la nullité relative se intende proporre azione di nullità o sanare il contratto, nel termine di sei mesi, trascorsi i quali, in caso di silenzio, il contratto si intenderà comunque valido.

Unità e frammentazione della nullità: legittimazione, interesse e rilevabilità d'ufficio

Giorgia Vulpiani
2019-01-01

Abstract

La ricerca si incentra sull'attuale inquadramento sistematico della categoria della nullità e della relativa azione, anche con riferimento alla legittimazione e l'interesse ad agire, nonché alla rilevabilità d'ufficio della nullità. Il dibattito sulla nullità del contratto ha subìto negli ultimi anni un deciso sviluppo in ragione dell'evoluzione, di matrice legislativa e giurisprudenziale, che ha interessato l'istituto, tanto che si è arrivati a ipotizzare il superamento della tradizionale categoria della nullità, affermandosi l'avvenuta frammentazione e destrutturazione della stessa in tante diverse fattispecie di nullità, ognuna con un proprio regime giuridico. Tale rilievo muove dall'assunto secondo cui la disciplina delle “nuove” nullità – emergenti sia dalle norme, soprattutto di derivazione europea, sia dalla ricostruzione giurisprudenziale – comporterebbe il dissolvimento di quello che da sempre viene considerato lo statuto generale della nullità. Si pensi, ad esempio, alla nullità c.d. derivata, che confligge con l'idea che l'atto debba essere invalido in sé; alla nullità sopravvenuta, che, parimenti, sembra porsi in contrasto con l'idea che il contratto nasca ab origine nullo. Si pensi, ancora, alle nullità di protezione, che, ponendosi a presidio di un interesse individuale, sembrano incompatibili con l'idea che la nullità tutela interessi generali. Si pensi, infine, a quei “tipi” di nullità di recente emersione giurisprudenziale, quali le nullità selettive e le nullità atipiche sanabili, entrambe disallineate dal canone tradizionale, stando al quale la nullità è la più grave forma d'invalidità, posta a tutela di interessi generali indisponibili, e come tale insanabile e imprescrittibile. Data questa situazione a livello di teoria generale, il lavoro di ricerca esamina i riflessi sull'azione di nullità, ponendosi, dunque, nella prospettiva rimediale, dando cioè rilievo alle correlazioni tra diritto e processo; angolo visuale necessario per l'effettiva comprensione dell'atteggiarsi della nullità nel nostro ordinamento. Nel lavoro di tesi ci si chiede, dunque, se possa ancora parlarsi della nullità come di una categoria unitaria o se sia più corretto ritenere che le “gemmazioni” della nullità abbiano frantumato l'istituto, tanto da scinderlo in autonome figure, ciascuna con diversificato regime, nonché quali siano i riflessi sul piano della tutela giurisdizionale con particolare riguardo alla legittimazione all'azione e alla rilevabilità d'ufficio di tale patologia negoziale. L'indagine muove dall'analisi dell'evoluzione dell'istituto all'interno della più generale categoria dell'invalidità, procedendo dal diritto romano ai codici del 1865 e del 1942, nonché all'attuale impianto normativo. Una volta tracciati i confini della categoria della nullità, distinguendola, da un lato, dall’inesistenza e, dall’altro, dall’annullabilità si esaminano le diverse ricostruzioni dogmatiche della nullità e se ne individuano le caratteristiche per procedere alla successiva verifica della loro sussistenza in tutte le “forme” di nullità, anche esaminando la giurisprudenza più recente in materia. Esaminate le “forme” di nullità, il lavoro di tesi, seguendo l'approccio rimediale, si è soffermato sull'azione di nullità, sulla legittimazione e l'interesse ad agire, nonché sulla rilevabilità d'ufficio della nullità stessa. In particolare, l'indagine sulla possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio la nullità – compresa quella di protezione –, questione che involge anche quelle dell'oggetto del giudizio dell'azione di nullità e dei limiti del giudicato, è, infatti, di primaria importanza per stabilire se la nullità mantiene tutt'ora la sua funzione di tutela di interessi generali e una configurazione unitaria. Il lavoro di ricerca si sofferma, dunque, sull'azione di nullità, esaminando anche le problematiche legate all’individuazione dell’oggetto del giudizio e dei limiti del giudicato, la legittimazione ad agire, l'interesse ad agire e la rilevabilità ex officio della nullità stessa. Su tale ultima questione sono intervenute le note sentenze gemelle della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 26242 e 26243 del 2014, le quali, riorganizzando in un quadro coerente e unitario le opzioni teoriche sui temi cardine del rapporto tra contratto e processo, hanno delineato un vero e proprio “sistema” delle impugnative negoziali e dell'azione di nullità. Il dictum delle Sezioni Unite del 2014 si pone nel senso della necessità di ricondurre ad unità la categoria della nullità, posta in ogni caso – e dunque anche nei casi di nullità di protezione – a tutela di un interesse generale. Lo stesso discorso può applicarsi anche alle altre “forme” di nullità esaminate all'interno del lavoro, come le nullità bancarie e finanziarie, derivate, selettive. Le particolarità dei loro regimi non sono tali da intaccare il nucleo fondamentale della categoria della nullità, entro cui vanno, dunque, sicuramente ricomprese: la tutela di interessi generali – e ciò anche nel caso in cui l'interesse tutelato sia quello del soggetto debole, essendo anche tale finalità espressione di un interesse generale – e la possibilità del rilievo d'ufficio da parte del giudice. La riconduzione ad unità della categoria della nullità risulta l'unica soluzione in grado di permettere a tale forma di invalidità di svolgere la funzione che le è precipua. Infine, data l'influenza che ha avuto il diritto francese sul nostro codice civile, unita alla crescente rilevanza che sta assumendo la prospettiva di armonizzazione europea del diritto, la parte finale del lavoro di ricerca si sofferma sull'esame della disciplina della nullité du contrat nel diritto francese, che ha avuto una significativa evoluzione in seguito all'ordonnance n. 2016-131 del 10 febbraio 2016 «portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations». L'ordonnance 131/2016 ha inciso profondamente sulle sanzioni relative alla formazione del contratto: la nullité e la caducité, inserite nella sezione 4 – les sanctions – del Capitolo II del Code civil, dedicato alla formation du contrat. Più in particolare, la riforma ha codificato la distinzione tra nullité absolue e relative; introdotto la nullité conventionnelle, cioè la possibilità per le parti di stipulare un negozio di accertamento sulla nullità (peraltro limitata, seppur non previsto espressamente dalla norma, alla nullité relative) accanto alla nullité judiciaire e previsto la possibilità di proporre l'actio interrogatoria ayant pour objet la nullité, ovvero la possibilità per una parte di chiedere, per iscritto, al soggetto legittimato a far valere la nullité relative se intende proporre azione di nullità o sanare il contratto, nel termine di sei mesi, trascorsi i quali, in caso di silenzio, il contratto si intenderà comunque valido.
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