Dopo un'attesa durata oltre quarant'anni anche l'esecuzione penitenziaria minorile ha la sua legge dedicata contenuta nel d.lgs. n. 121 del 2018. L'art. 1 fissa i principi cui il sistema è ispirato: si applicano le regole fissate dalla normativa speciale e, in via sussidiaria, quelle della legge n. 354 del 1975. La scelta del legislatore delegato (i criteri di delega erano contenuti nell'art. 1 comma 85, lett. p della legge n. 103 del 2017) è stata quella di adeguare le norme dell'ordinamento penitenziario per adulti ai bisogni e alle esigenze di una personalità fragile e in corso di strutturazione com'è quella di chi ha commesso il reato da minorenne. Ne emerge un sistema esecutivo dalla ridotta autonomia che mutua troppo dalla legge penitenziaria per adulti, differenziandosi troppo poco da un modello che ha ancora il fulcro costruito attorno alla pena detentiva, mentre per i minorenni il carcere deve sempre rappresentare l'extrema ratio, in attuazione del principio "educativo" della pena ricavabile dal combinato disposto degli artt. 27 comma 3 e 31 comma 2 Cost.

Una legge penitenziaria per i minorenni autonoma e speciale. Le aspettative tradite di un'attesa lunga quarant'anni

Lina Caraceni
2019-01-01

Abstract

Dopo un'attesa durata oltre quarant'anni anche l'esecuzione penitenziaria minorile ha la sua legge dedicata contenuta nel d.lgs. n. 121 del 2018. L'art. 1 fissa i principi cui il sistema è ispirato: si applicano le regole fissate dalla normativa speciale e, in via sussidiaria, quelle della legge n. 354 del 1975. La scelta del legislatore delegato (i criteri di delega erano contenuti nell'art. 1 comma 85, lett. p della legge n. 103 del 2017) è stata quella di adeguare le norme dell'ordinamento penitenziario per adulti ai bisogni e alle esigenze di una personalità fragile e in corso di strutturazione com'è quella di chi ha commesso il reato da minorenne. Ne emerge un sistema esecutivo dalla ridotta autonomia che mutua troppo dalla legge penitenziaria per adulti, differenziandosi troppo poco da un modello che ha ancora il fulcro costruito attorno alla pena detentiva, mentre per i minorenni il carcere deve sempre rappresentare l'extrema ratio, in attuazione del principio "educativo" della pena ricavabile dal combinato disposto degli artt. 27 comma 3 e 31 comma 2 Cost.
2019
9788892130685
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