Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha affrontato una questione molto delicata e controversa, costituita dalla riconoscibilità in Italia di un provvedimento giurisdizionale straniero costitutivo di un rapporto di filiazione tra un minore e il padre di intenzione – materialmente il coniuge dello stesso sesso del padre biologico – in assenza di alcun legame genetico. Nell’affermare che un tale provvedimento non può essere riconosciuto in quanto in contrasto con l’ordine pubblico, le Sezioni Unite sono parse compiere un passo indietro rispetto a una precedente pronuncia della I sezione civile della stessa Cassazione del 2016, nella quale aveva prevalso un approccio di maggiore apertura. Rispetto a tale precedente pronuncia, le Sezioni Unite, oltre a sottolineare le differenze tra le fattispecie che si presentavano nei due casi, hanno adottato una definizione maggiormente flessibile del limite dell’ordine pubblico nel diritto internazionale privato, del quale la precedente decisione della sezione semplice aveva dato una lettura eccessivamente restrittiva, limitandone la portata a quei soli principi internazionalmente condivisi in materia di tutela dei diritti fondamentali e a quegli ulteriori principi che trovano affermazione nella Costituzione italiana. Nelle conclusioni raggiunte, la pronuncia delle Sezioni Unite rivela un sostanziale allineamento con la posizione assunta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel suo parere consultivo del 10 aprile 2019, facendo riferimento all’adozione del minore da parte del genitore d’intenzione privo di legami biologici, come la via attraverso la quale il diritto del minore alla sua vita privata con tale genitore può ricevere tutela.
Il riconoscimento del rapporto di filiazione costituito all'estero tramite maternità surrogata, tra continuità dello status e limite dell'ordine pubblico
Marongiu Buonaiuti, Fabrizio
2019-01-01
Abstract
Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha affrontato una questione molto delicata e controversa, costituita dalla riconoscibilità in Italia di un provvedimento giurisdizionale straniero costitutivo di un rapporto di filiazione tra un minore e il padre di intenzione – materialmente il coniuge dello stesso sesso del padre biologico – in assenza di alcun legame genetico. Nell’affermare che un tale provvedimento non può essere riconosciuto in quanto in contrasto con l’ordine pubblico, le Sezioni Unite sono parse compiere un passo indietro rispetto a una precedente pronuncia della I sezione civile della stessa Cassazione del 2016, nella quale aveva prevalso un approccio di maggiore apertura. Rispetto a tale precedente pronuncia, le Sezioni Unite, oltre a sottolineare le differenze tra le fattispecie che si presentavano nei due casi, hanno adottato una definizione maggiormente flessibile del limite dell’ordine pubblico nel diritto internazionale privato, del quale la precedente decisione della sezione semplice aveva dato una lettura eccessivamente restrittiva, limitandone la portata a quei soli principi internazionalmente condivisi in materia di tutela dei diritti fondamentali e a quegli ulteriori principi che trovano affermazione nella Costituzione italiana. Nelle conclusioni raggiunte, la pronuncia delle Sezioni Unite rivela un sostanziale allineamento con la posizione assunta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel suo parere consultivo del 10 aprile 2019, facendo riferimento all’adozione del minore da parte del genitore d’intenzione privo di legami biologici, come la via attraverso la quale il diritto del minore alla sua vita privata con tale genitore può ricevere tutela.File | Dimensione | Formato | |
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