Il settore del commercio elettronico è un settore in sempre più ampio e rapido sviluppo. Le motivazioni possono essere molteplici ma sono sicuramente legate al cambiamento dello stile di vita delle persone e alla possibilità di accedere all’acquisto di beni che altrimenti sarebbe stato pressoché impossibile acquistare. La disciplina riguardante questo settore è anch’essa stata elaborata mano a mano che questo settore si è evoluto, per rispondere di volta in volta alle diverse necessità che si sono presentate. La disciplina è tutt’oggi ancora in evoluzione, soprattutto a causa del fatto che in questo settore ci sono molteplici forme contrattuali che vengono utilizzate per creare accordi commerciali dei più vari tipi, e ognuno dei quali prospetta problematiche diverse. In questo lavoro si parte dalla nascita e dallo sviluppo del commercio elettronico per analizzare l’evoluzione della disciplina associata. Dopodiché si analizza il tipo di contratto posto in essere tra la Santoni S.p.A. (noto marchio di calzature di alta gamma) e la Filoblu s.rl. (società veneta che si occupa della creazione e gestione di piattaforme e-commerce) per valutarne i punti cruciali. Dopo aver analizzato in dettaglio gli aspetti sopra citati, viene illustrata la disciplina delle denunce per difetto di conformità del bene e come queste vengono gestite dalla Santoni S.p.A., per passare poi all’analisi delle denunce per difetto di conformità degli ultimi 3 anni. Questo perché, come si noterà, questo è un campo in cui le problematiche sono controverse e gran parte della gestione viene lasciata alle ditte produttrici che si trovano di volta in volta di fronte alla scelta su come gestire il caso per rendere il cliente soddisfatto del servizio. La disciplina segue i suoi sviluppi e cerca di prevenire (per quanto possibile) situazioni sgradevoli sia per il fornitore del bene che per l’acquirente. L’entusiasmo mostrato dagli acquirenti per la comodità e la facilità dell’acquisto on-line, viene molto spesso smorzato dall’impossibilità di vedere e toccare con mano il bene oggetto della transazione, creando un senso di inquietudine legata alla qualità del bene che si sta acquistando. Per questo motivo, nel momento in cui un acquirente denuncia un difetto di conformità sul bene acquistato on-line o semplicemente la sua insoddisfazione su determinati aspetti del bene (colore, calzata, forma, ecc.), si attiva un meccanismo volto a valutare la presenza o meno di un eventuale difetto sul bene e di risolverlo nel modo più soddisfacente per l’acquirente. Dopotutto per un’azienda, gestire un negozio on-line equivale ad avere una vetrina di sé stessa attiva 24 ore su 24 e visibile a chiunque abbia un accesso al mondo di internet, e per questo motivo gestire i clienti che utilizzano questo tipo di servizio significa migliorare o peggiorare, in maniera esponenziale rispetto a quanto può avvenire in un negozio fisico, l’immagine percepita da ogni singolo acquirente. C’è però da dire che, in molti casi registrati, nonostante una perizia tecnica effettuata da operai specializzati sul prodotto venduto, la poca conoscenza dei processi di produzione dei singoli clienti, mette i venditori in situazioni difficili da gestire, in quanto il cliente non riesce a capire che quello che lui percepisce come un difetto in realtà non lo è, e che quindi non è imputabile all’azienda quello che lui crede che lo sia. Generalmente in questi casi, sempre per cercare di limitare degli inevitabili danni d’immagine, si offrono al cliente soluzioni alternative come resi gratuiti, omaggi di piccoli prodotti complementari o buoni sconto su acquisti successivi, ma sarebbe sicuramente necessaria una normativa completa e definitiva, che indichi in maniera risoluta come gestire casistiche particolari che si presentano frequentemente nella fase post-vendita. Viste le innumerevoli problematiche che si riscontrano frequentemente in questo ambito, la normativa a tutt’oggi presente non risulta essere sufficientemente soddisfacente per lo scopo a cui è stata creata. Come detto precedentemente, tutto il meccanismo che viene messo in atto all’interno di ogni azienda dopo una denuncia di difetto di conformità, si innesca per risolvere il problema ed evitare un inevitabile danno d’immagine, quindi si può concludere che, nonostante la presenza di una normativa (anche se ancora in via di sviluppo), l’arma migliore che un consumatore on-line può mettere in atto e che spaventa di più i venditori è sicuramente il danno d’immagine. Una cattiva recensione su un blog, un social network, o semplicemente un racconto di una brutta esperienza derivante da un acquisto on-line, può vanificare tutti gli sforzi fatti dal venditore per raggiungere una buona percezione del proprio marchio, e innestare un meccanismo a catena che non giova all’immagine aziendale.

La gestione dei resi dei clienti come strumento per lo sviluppo del commercio elettronico delle aziende: il caso Santoni S.p.A

ROMAGNOLI, Valentina
2018-01-01

Abstract

Il settore del commercio elettronico è un settore in sempre più ampio e rapido sviluppo. Le motivazioni possono essere molteplici ma sono sicuramente legate al cambiamento dello stile di vita delle persone e alla possibilità di accedere all’acquisto di beni che altrimenti sarebbe stato pressoché impossibile acquistare. La disciplina riguardante questo settore è anch’essa stata elaborata mano a mano che questo settore si è evoluto, per rispondere di volta in volta alle diverse necessità che si sono presentate. La disciplina è tutt’oggi ancora in evoluzione, soprattutto a causa del fatto che in questo settore ci sono molteplici forme contrattuali che vengono utilizzate per creare accordi commerciali dei più vari tipi, e ognuno dei quali prospetta problematiche diverse. In questo lavoro si parte dalla nascita e dallo sviluppo del commercio elettronico per analizzare l’evoluzione della disciplina associata. Dopodiché si analizza il tipo di contratto posto in essere tra la Santoni S.p.A. (noto marchio di calzature di alta gamma) e la Filoblu s.rl. (società veneta che si occupa della creazione e gestione di piattaforme e-commerce) per valutarne i punti cruciali. Dopo aver analizzato in dettaglio gli aspetti sopra citati, viene illustrata la disciplina delle denunce per difetto di conformità del bene e come queste vengono gestite dalla Santoni S.p.A., per passare poi all’analisi delle denunce per difetto di conformità degli ultimi 3 anni. Questo perché, come si noterà, questo è un campo in cui le problematiche sono controverse e gran parte della gestione viene lasciata alle ditte produttrici che si trovano di volta in volta di fronte alla scelta su come gestire il caso per rendere il cliente soddisfatto del servizio. La disciplina segue i suoi sviluppi e cerca di prevenire (per quanto possibile) situazioni sgradevoli sia per il fornitore del bene che per l’acquirente. L’entusiasmo mostrato dagli acquirenti per la comodità e la facilità dell’acquisto on-line, viene molto spesso smorzato dall’impossibilità di vedere e toccare con mano il bene oggetto della transazione, creando un senso di inquietudine legata alla qualità del bene che si sta acquistando. Per questo motivo, nel momento in cui un acquirente denuncia un difetto di conformità sul bene acquistato on-line o semplicemente la sua insoddisfazione su determinati aspetti del bene (colore, calzata, forma, ecc.), si attiva un meccanismo volto a valutare la presenza o meno di un eventuale difetto sul bene e di risolverlo nel modo più soddisfacente per l’acquirente. Dopotutto per un’azienda, gestire un negozio on-line equivale ad avere una vetrina di sé stessa attiva 24 ore su 24 e visibile a chiunque abbia un accesso al mondo di internet, e per questo motivo gestire i clienti che utilizzano questo tipo di servizio significa migliorare o peggiorare, in maniera esponenziale rispetto a quanto può avvenire in un negozio fisico, l’immagine percepita da ogni singolo acquirente. C’è però da dire che, in molti casi registrati, nonostante una perizia tecnica effettuata da operai specializzati sul prodotto venduto, la poca conoscenza dei processi di produzione dei singoli clienti, mette i venditori in situazioni difficili da gestire, in quanto il cliente non riesce a capire che quello che lui percepisce come un difetto in realtà non lo è, e che quindi non è imputabile all’azienda quello che lui crede che lo sia. Generalmente in questi casi, sempre per cercare di limitare degli inevitabili danni d’immagine, si offrono al cliente soluzioni alternative come resi gratuiti, omaggi di piccoli prodotti complementari o buoni sconto su acquisti successivi, ma sarebbe sicuramente necessaria una normativa completa e definitiva, che indichi in maniera risoluta come gestire casistiche particolari che si presentano frequentemente nella fase post-vendita. Viste le innumerevoli problematiche che si riscontrano frequentemente in questo ambito, la normativa a tutt’oggi presente non risulta essere sufficientemente soddisfacente per lo scopo a cui è stata creata. Come detto precedentemente, tutto il meccanismo che viene messo in atto all’interno di ogni azienda dopo una denuncia di difetto di conformità, si innesca per risolvere il problema ed evitare un inevitabile danno d’immagine, quindi si può concludere che, nonostante la presenza di una normativa (anche se ancora in via di sviluppo), l’arma migliore che un consumatore on-line può mettere in atto e che spaventa di più i venditori è sicuramente il danno d’immagine. Una cattiva recensione su un blog, un social network, o semplicemente un racconto di una brutta esperienza derivante da un acquisto on-line, può vanificare tutti gli sforzi fatti dal venditore per raggiungere una buona percezione del proprio marchio, e innestare un meccanismo a catena che non giova all’immagine aziendale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11393/251107
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