Dopo più di quarant’anni di tentativi tesi alla realizzazione di un titolo di protezione brevettuale “comunitario”, nel 2012 sono stati emanati due regolamenti, il n. 1257/2012 e il n. 1260/2012, attuativi di una cooperazione rafforzata tra ventisei Stati membri dell’Unione europea: essi creano un brevetto europeo con effetto unitario e ne disciplinano il regime di traduzione applicabile. L’anno successivo, venticinque Stati membri hanno firmato un accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti. I summenzionati strumenti normativi costituiscono il c.d. “pacchetto brevetti”, che entrerà in vigore una volta che almeno tredici Stati membri, tra cui Germania, Francia e Regno Unito, avranno ratificato l’Accordo. Rispetto al panorama attuale, caratterizzato da una frammentazione normativa e giurisdizionale, tale nuova architettura porterà indubbiamente notevoli vantaggi. Da un lato, infatti, i regolamenti europei introducono un “nuovo brevetto” che estende la sua efficacia oltre i confini nazionali; la portata della protezione e gli effetti saranno infatti uniformi in tutto il territorio degli Stati membri partecipanti. Dall’altro, il Tribunale unificato, competente a giudicare quasi tutte le controversie in materia brevettuale, si sostituirà ai giudici nazionali, garantendo l’uniformità della giurisdizione e delle decisioni. Tuttavia, il risultato ottenuto con il “pacchetto brevetti” non sembra essere adeguato agli obiettivi di unitarietà che le istituzioni europee e gli Stati membri si erano prefissati. Si tratta infatti di un quadro normativo complesso, che combina il diritto dell’Unione europea, il diritto internazionale (in particolare l’Accordo sul Tribunale unificato e la Convenzione sul brevetto europeo), e il diritto nazionale degli Stati membri, a cui gli atti citati rinviano in diverse occasioni, e che istituisce due strumenti, il brevetto europeo con effetto unitario e il Tribunale unificato dei brevetti, dalla natura assai controversa. Per tale ragione, la nuova normativa solleva molteplici questioni di natura costituzionale, in ordine alla compatibilità del nuovo sistema con l’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Uno dei profili problematici di particolare interesse riguarda la cooperazione rafforzata in tema di tutela brevettuale unitaria, che sembra essere stata instaurata per eludere il dissenso di Italia e Spagna in relazione al regime linguistico applicabile. Inoltre, nei due regolamenti europei manca una vera e propria disciplina sostanziale, sollevando pertanto dei dubbi sull’effettiva “unitarietà” del nuovo brevetto. Infine, alcune caratteristiche del Tribunale unificato, quali la sua particolare struttura, il riparto interno delle competenze, il regime linguistico e la previsione di un periodo transitorio in cui è possibile ancora adire il giudice nazionale, si pongono in contrasto con il fine di unificazione giurisdizionale. A tali considerazioni si aggiunge che la decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione europea potrebbe compromettere l’entrata in vigore del “pacchetto brevetti”. Obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare in modo organico l’intera disciplina, nell’ottica di verificarne l’effettiva compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea. Solamente attraverso un approccio sistematico fondato sui principi e sugli strumenti dell’UE, si possono superare le attuali criticità che emergono dal “pacchetto brevetti”, nell’ottica di un effettivo miglioramento di tale nuova disciplina e del conseguente raggiungimento di una reale unitarietà nella tutela brevettuale.

In 2012, after more than forty years of attempts aimed at creating a “Community” patent, the European Union adopted two regulations, which implement an enhanced cooperation between twenty-six EU Member States in the field of unitary patent protection. These are the regulation no. 1257/2012 and the regulation no. 1260/2012, creating a European patent with unitary effect and regulating its applicable translation arrangements. The following year, twenty-five Member States signed an international agreement establishing the Unified Patent Court. These two instruments compose the “Patent package”, which will entry into force once thirteen Contracting Member States (including France, Germany and the United Kingdom) ratify the Agreement. While the current scenario is characterized by regulatory and jurisdictional fragmentation, this new architecture will certainly bring several benefits. On the one hand, the European regulations introduce a new kind of patent, which extends its validity beyond the national borders. The scope of protection and the effect of the European patent with unitary effect will be uniform throughout the area of participating Member States. On the other hand, the Unified Patent Court will have jurisdiction over the European patent with unitary effect and over the “traditional” European patent, providing jurisdictional clarity and uniformity. However, the “patent package” does not seem to be consistent with the very object of the creation of unitary patent protection. In fact, the result achieved is a complex regulatory framework that combines the EU law, the international law (particularly, the Agreement on the Unified Patent Court and the European Patent Convention) and the national law of Member States, which the aforementioned acts refer to on several occasions. It also establishes the European patent with unitary effect and Unified Patent Court, which are instruments with a controversial nature. For this reason, the new legislation raises many “constitutional” issues regarding the compatibility of the new system with the legal order of the EU. Firstly, the enhanced cooperation seems to have been established only to circumvent the dissent of Italy and Spain in relation to the applicable language arrangements. Secondly, the European regulations have not any substantive patent law provisions, raising doubts about how unitary this new patent is. Thirdly, the are some features of the Unified Patent Court in conflict with the purpose of judicial unification and with the aim of ensuring a fair balance between the legitimate interests of all parties, such as its particular structure, the internal distribution of competences, the rules governing the languages and the transitional period, during which it is possible to bring proceedings before national Courts. In addition, the decision of the United Kingdom to leave the European Union could jeopardize the entry into force of the “patent package”. This research aims to conduct an in-depth analysis of the “Patent package”, in order to analyse its compatibility with the European Union system. Only through a systematic approach based on the EU principles and instruments it will be possible to overcome the current difficulties arising from this new patent system. Following this path, it will be possible to improve this new discipline in order to achieve real unity and coherency in patent protection.

Il sistema di tutela brevettuale nell'Unione Europea: il Brevetto Europeo con effetto unitario e il Tribunale Unificato dei Brevetti / Renghini, Cristina. - CD-ROM. - (2018).

Il sistema di tutela brevettuale nell'Unione Europea: il Brevetto Europeo con effetto unitario e il Tribunale Unificato dei Brevetti

RENGHINI, Cristina
2018-01-01

Abstract

In 2012, after more than forty years of attempts aimed at creating a “Community” patent, the European Union adopted two regulations, which implement an enhanced cooperation between twenty-six EU Member States in the field of unitary patent protection. These are the regulation no. 1257/2012 and the regulation no. 1260/2012, creating a European patent with unitary effect and regulating its applicable translation arrangements. The following year, twenty-five Member States signed an international agreement establishing the Unified Patent Court. These two instruments compose the “Patent package”, which will entry into force once thirteen Contracting Member States (including France, Germany and the United Kingdom) ratify the Agreement. While the current scenario is characterized by regulatory and jurisdictional fragmentation, this new architecture will certainly bring several benefits. On the one hand, the European regulations introduce a new kind of patent, which extends its validity beyond the national borders. The scope of protection and the effect of the European patent with unitary effect will be uniform throughout the area of participating Member States. On the other hand, the Unified Patent Court will have jurisdiction over the European patent with unitary effect and over the “traditional” European patent, providing jurisdictional clarity and uniformity. However, the “patent package” does not seem to be consistent with the very object of the creation of unitary patent protection. In fact, the result achieved is a complex regulatory framework that combines the EU law, the international law (particularly, the Agreement on the Unified Patent Court and the European Patent Convention) and the national law of Member States, which the aforementioned acts refer to on several occasions. It also establishes the European patent with unitary effect and Unified Patent Court, which are instruments with a controversial nature. For this reason, the new legislation raises many “constitutional” issues regarding the compatibility of the new system with the legal order of the EU. Firstly, the enhanced cooperation seems to have been established only to circumvent the dissent of Italy and Spain in relation to the applicable language arrangements. Secondly, the European regulations have not any substantive patent law provisions, raising doubts about how unitary this new patent is. Thirdly, the are some features of the Unified Patent Court in conflict with the purpose of judicial unification and with the aim of ensuring a fair balance between the legitimate interests of all parties, such as its particular structure, the internal distribution of competences, the rules governing the languages and the transitional period, during which it is possible to bring proceedings before national Courts. In addition, the decision of the United Kingdom to leave the European Union could jeopardize the entry into force of the “patent package”. This research aims to conduct an in-depth analysis of the “Patent package”, in order to analyse its compatibility with the European Union system. Only through a systematic approach based on the EU principles and instruments it will be possible to overcome the current difficulties arising from this new patent system. Following this path, it will be possible to improve this new discipline in order to achieve real unity and coherency in patent protection.
2018
30
SG
Dopo più di quarant’anni di tentativi tesi alla realizzazione di un titolo di protezione brevettuale “comunitario”, nel 2012 sono stati emanati due regolamenti, il n. 1257/2012 e il n. 1260/2012, attuativi di una cooperazione rafforzata tra ventisei Stati membri dell’Unione europea: essi creano un brevetto europeo con effetto unitario e ne disciplinano il regime di traduzione applicabile. L’anno successivo, venticinque Stati membri hanno firmato un accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti. I summenzionati strumenti normativi costituiscono il c.d. “pacchetto brevetti”, che entrerà in vigore una volta che almeno tredici Stati membri, tra cui Germania, Francia e Regno Unito, avranno ratificato l’Accordo. Rispetto al panorama attuale, caratterizzato da una frammentazione normativa e giurisdizionale, tale nuova architettura porterà indubbiamente notevoli vantaggi. Da un lato, infatti, i regolamenti europei introducono un “nuovo brevetto” che estende la sua efficacia oltre i confini nazionali; la portata della protezione e gli effetti saranno infatti uniformi in tutto il territorio degli Stati membri partecipanti. Dall’altro, il Tribunale unificato, competente a giudicare quasi tutte le controversie in materia brevettuale, si sostituirà ai giudici nazionali, garantendo l’uniformità della giurisdizione e delle decisioni. Tuttavia, il risultato ottenuto con il “pacchetto brevetti” non sembra essere adeguato agli obiettivi di unitarietà che le istituzioni europee e gli Stati membri si erano prefissati. Si tratta infatti di un quadro normativo complesso, che combina il diritto dell’Unione europea, il diritto internazionale (in particolare l’Accordo sul Tribunale unificato e la Convenzione sul brevetto europeo), e il diritto nazionale degli Stati membri, a cui gli atti citati rinviano in diverse occasioni, e che istituisce due strumenti, il brevetto europeo con effetto unitario e il Tribunale unificato dei brevetti, dalla natura assai controversa. Per tale ragione, la nuova normativa solleva molteplici questioni di natura costituzionale, in ordine alla compatibilità del nuovo sistema con l’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Uno dei profili problematici di particolare interesse riguarda la cooperazione rafforzata in tema di tutela brevettuale unitaria, che sembra essere stata instaurata per eludere il dissenso di Italia e Spagna in relazione al regime linguistico applicabile. Inoltre, nei due regolamenti europei manca una vera e propria disciplina sostanziale, sollevando pertanto dei dubbi sull’effettiva “unitarietà” del nuovo brevetto. Infine, alcune caratteristiche del Tribunale unificato, quali la sua particolare struttura, il riparto interno delle competenze, il regime linguistico e la previsione di un periodo transitorio in cui è possibile ancora adire il giudice nazionale, si pongono in contrasto con il fine di unificazione giurisdizionale. A tali considerazioni si aggiunge che la decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione europea potrebbe compromettere l’entrata in vigore del “pacchetto brevetti”. Obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare in modo organico l’intera disciplina, nell’ottica di verificarne l’effettiva compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea. Solamente attraverso un approccio sistematico fondato sui principi e sugli strumenti dell’UE, si possono superare le attuali criticità che emergono dal “pacchetto brevetti”, nell’ottica di un effettivo miglioramento di tale nuova disciplina e del conseguente raggiungimento di una reale unitarietà nella tutela brevettuale.
Dopo più di quarant’anni di tentativi tesi alla realizzazione di un titolo di protezione brevettuale “comunitario”, nel 2012 sono stati emanati due regolamenti, il n. 1257/2012 e il n. 1260/2012, attuativi di una cooperazione rafforzata tra ventisei Stati membri dell’Unione europea: essi creano un brevetto europeo con effetto unitario e ne disciplinano il regime di traduzione applicabile. L’anno successivo, venticinque Stati membri hanno firmato un accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti. I summenzionati strumenti normativi costituiscono il c.d. “pacchetto brevetti”, che entrerà in vigore una volta che almeno tredici Stati membri, tra cui Germania, Francia e Regno Unito, avranno ratificato l’Accordo. Rispetto al panorama attuale, caratterizzato da una frammentazione normativa e giurisdizionale, tale nuova architettura porterà indubbiamente notevoli vantaggi. Da un lato, infatti, i regolamenti europei introducono un “nuovo brevetto” che estende la sua efficacia oltre i confini nazionali; la portata della protezione e gli effetti saranno infatti uniformi in tutto il territorio degli Stati membri partecipanti. Dall’altro, il Tribunale unificato, competente a giudicare quasi tutte le controversie in materia brevettuale, si sostituirà ai giudici nazionali, garantendo l’uniformità della giurisdizione e delle decisioni. Tuttavia, il risultato ottenuto con il “pacchetto brevetti” non sembra essere adeguato agli obiettivi di unitarietà che le istituzioni europee e gli Stati membri si erano prefissati. Si tratta infatti di un quadro normativo complesso, che combina il diritto dell’Unione europea, il diritto internazionale (in particolare l’Accordo sul Tribunale unificato e la Convenzione sul brevetto europeo), e il diritto nazionale degli Stati membri, a cui gli atti citati rinviano in diverse occasioni, e che istituisce due strumenti, il brevetto europeo con effetto unitario e il Tribunale unificato dei brevetti, dalla natura assai controversa. Per tale ragione, la nuova normativa solleva molteplici questioni di natura costituzionale, in ordine alla compatibilità del nuovo sistema con l’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Uno dei profili problematici di particolare interesse riguarda la cooperazione rafforzata in tema di tutela brevettuale unitaria, che sembra essere stata instaurata per eludere il dissenso di Italia e Spagna in relazione al regime linguistico applicabile. Inoltre, nei due regolamenti europei manca una vera e propria disciplina sostanziale, sollevando pertanto dei dubbi sull’effettiva “unitarietà” del nuovo brevetto. Infine, alcune caratteristiche del Tribunale unificato, quali la sua particolare struttura, il riparto interno delle competenze, il regime linguistico e la previsione di un periodo transitorio in cui è possibile ancora adire il giudice nazionale, si pongono in contrasto con il fine di unificazione giurisdizionale. A tali considerazioni si aggiunge che la decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione europea potrebbe compromettere l’entrata in vigore del “pacchetto brevetti”. Obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare in modo organico l’intera disciplina, nell’ottica di verificarne l’effettiva compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea. Solamente attraverso un approccio sistematico fondato sui principi e sugli strumenti dell’UE, si possono superare le attuali criticità che emergono dal “pacchetto brevetti”, nell’ottica di un effettivo miglioramento di tale nuova disciplina e del conseguente raggiungimento di una reale unitarietà nella tutela brevettuale.
Prof. Gianluca CONTALDI, Prof.ssa Miria RICCI
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