La tematica dei contratti di swap, oggetto di profonde riflessioni dottrinali ed al centro di un acceso dibattito in giurisprudenza, si caratterizza per le problematicità connesse alla struttura, alla natura giuridica nonché alla corretta individuazione della sanzione applicabile a seconda della violazione concretamente posta in essere. Il lavoro rappresenta il frutto di un’analisi della giurisprudenza ad oggi dominante la quale sembra, talvolta, abusare tanto del concetto di causa in concreto quanto di quello di meritevolezza degli interessi perseguiti. Ad emergere sembra, dunque, una certa forzatura sistematica, posto che non tutto ciò che risulta sconveniente o in qualche misura viziato può automaticamente risultare invalido o immeritevole di tutela. Sembrerebbe quasi che la giurisprudenza, non potendo procedere alla dichiarazione di nullità direttamente dalla violazione di norme comportamentali, definisca in termini di causa in concreto o di immeritevolezza anomalie che nulla avrebbero a che vedere con esse. Così procedendo, tuttavia, si legittima la proliferazione di una nullità di matrice giurisprudenziale il più delle volte frutto di valutazioni di tipo valoriale. Sussiste infatti, una profonda differenza fra vizio strutturale e quello incidente sul rapporto, posto che nel primo caso il contratto sarà invalido, mentre nel secondo la condotta illegale determina conseguenze di ben altro tipo.
Il contratto di swap: profili sistemativi e rilevanza del vizio
MUSSUTO, Martina
2018-01-01
Abstract
La tematica dei contratti di swap, oggetto di profonde riflessioni dottrinali ed al centro di un acceso dibattito in giurisprudenza, si caratterizza per le problematicità connesse alla struttura, alla natura giuridica nonché alla corretta individuazione della sanzione applicabile a seconda della violazione concretamente posta in essere. Il lavoro rappresenta il frutto di un’analisi della giurisprudenza ad oggi dominante la quale sembra, talvolta, abusare tanto del concetto di causa in concreto quanto di quello di meritevolezza degli interessi perseguiti. Ad emergere sembra, dunque, una certa forzatura sistematica, posto che non tutto ciò che risulta sconveniente o in qualche misura viziato può automaticamente risultare invalido o immeritevole di tutela. Sembrerebbe quasi che la giurisprudenza, non potendo procedere alla dichiarazione di nullità direttamente dalla violazione di norme comportamentali, definisca in termini di causa in concreto o di immeritevolezza anomalie che nulla avrebbero a che vedere con esse. Così procedendo, tuttavia, si legittima la proliferazione di una nullità di matrice giurisprudenziale il più delle volte frutto di valutazioni di tipo valoriale. Sussiste infatti, una profonda differenza fra vizio strutturale e quello incidente sul rapporto, posto che nel primo caso il contratto sarà invalido, mentre nel secondo la condotta illegale determina conseguenze di ben altro tipo.File | Dimensione | Formato | |
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