Il private enforcement del divieto di pratiche commerciali scorrette appare imprescindibile per garantire che l’applicazione della disciplina protettiva del consumatore soddisfi i requisiti di effettività, proporzionalità e dissuasività. Nell’individuare i rimedi che concretizzano il private enforcement – rimedi che muteranno a seconda della pratica commerciale scorretta concretamente posta in essere, non essendo possibile individuare soluzioni generalizzanti -, l’interprete deve abbandonare la prospettiva della tradizione ed allargare l’orizzonte alla complessità del sistema delle fonti, il quale, pur conservando il proprio carattere unitario, non può più essere inteso come limitato alle previsioni codicistiche. L’allargamento della prospettiva all’integrazione europea erode sensibilmente la valenza delle categorie tradizionali, incapaci di adeguarsi, nella loro rigidità, agli interessi di nuova emersione e alla duttilità dello strumentario rimediale dettato dalla legislazione di derivazione europea. In questa direzione diviene cruciale il ruolo dell’interprete, chiamato ad individuare, nelle pieghe del sistema, il «giusto» rimedio, ovverosia, quello adeguato al presidio delle istanze in vista delle quali la regola è stabilita. A tal fine, dovranno essere considerate le conseguenze di ciascuno dei rimedi astrattamente disponibili, accordando preferenza a quello che garantisce, alla luce dei parametri di effettività, proporzionalità e dissuasività, un ponderato bilanciamento fra le esigenze confliggenti e la prevalenza dell’interesse che appare meritevole di trovare attuazione.
Il private enforcement del divieto di pratiche commerciali scorrette
tommaso febbrajo
2018-01-01
Abstract
Il private enforcement del divieto di pratiche commerciali scorrette appare imprescindibile per garantire che l’applicazione della disciplina protettiva del consumatore soddisfi i requisiti di effettività, proporzionalità e dissuasività. Nell’individuare i rimedi che concretizzano il private enforcement – rimedi che muteranno a seconda della pratica commerciale scorretta concretamente posta in essere, non essendo possibile individuare soluzioni generalizzanti -, l’interprete deve abbandonare la prospettiva della tradizione ed allargare l’orizzonte alla complessità del sistema delle fonti, il quale, pur conservando il proprio carattere unitario, non può più essere inteso come limitato alle previsioni codicistiche. L’allargamento della prospettiva all’integrazione europea erode sensibilmente la valenza delle categorie tradizionali, incapaci di adeguarsi, nella loro rigidità, agli interessi di nuova emersione e alla duttilità dello strumentario rimediale dettato dalla legislazione di derivazione europea. In questa direzione diviene cruciale il ruolo dell’interprete, chiamato ad individuare, nelle pieghe del sistema, il «giusto» rimedio, ovverosia, quello adeguato al presidio delle istanze in vista delle quali la regola è stabilita. A tal fine, dovranno essere considerate le conseguenze di ciascuno dei rimedi astrattamente disponibili, accordando preferenza a quello che garantisce, alla luce dei parametri di effettività, proporzionalità e dissuasività, un ponderato bilanciamento fra le esigenze confliggenti e la prevalenza dell’interesse che appare meritevole di trovare attuazione.File | Dimensione | Formato | |
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