Lo scritto esamina l'innovazione contenuta nel regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure d'insolvenza, il quale reca all'art. 6 un'apposita disciplina della giurisdizione sulle azioni connesse alla procedura di insolvenza, come tali intendendosi le azioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza o che vi si inseriscono strettamente, secondo la formula coniata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia a partire dalla sentenza Gourdain in merito alla portata dell'esclusione del fallimento dall'ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968. La disciplina contenuta in proposito nel regolamento 2015/848 presenta delle problematicità, dal momento che alla soluzione già adottata dalla giurisprudenza e codificata nell'art. 6, par. 1, del nuovo regolamento, per la quale tali azioni vengono attratte alla giurisdizione dei giudici dello Stato membro competente per la procedura d'insolvenza, affianca, nell'art. 6, par. 2, una diversa soluzione, per la quale tali azioni potranno, alternativamente, essere attratte alla giurisdizione dei giudici competenti per altra azione in materia civile e commerciale ai sensi del regolamento n. 1215/2012 (c.c. Bruxelles I-bis), alla quale l'azione derivante dalla procedura d'insolvenza sia connessa.
Gap colmato? I rapporti tra il regolamento (UE) 2015/848 e il regolamento Bruxelles I-bis
Marongiu Buonaiuti, Fabrizio
2018-01-01
Abstract
Lo scritto esamina l'innovazione contenuta nel regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure d'insolvenza, il quale reca all'art. 6 un'apposita disciplina della giurisdizione sulle azioni connesse alla procedura di insolvenza, come tali intendendosi le azioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza o che vi si inseriscono strettamente, secondo la formula coniata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia a partire dalla sentenza Gourdain in merito alla portata dell'esclusione del fallimento dall'ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968. La disciplina contenuta in proposito nel regolamento 2015/848 presenta delle problematicità, dal momento che alla soluzione già adottata dalla giurisprudenza e codificata nell'art. 6, par. 1, del nuovo regolamento, per la quale tali azioni vengono attratte alla giurisdizione dei giudici dello Stato membro competente per la procedura d'insolvenza, affianca, nell'art. 6, par. 2, una diversa soluzione, per la quale tali azioni potranno, alternativamente, essere attratte alla giurisdizione dei giudici competenti per altra azione in materia civile e commerciale ai sensi del regolamento n. 1215/2012 (c.c. Bruxelles I-bis), alla quale l'azione derivante dalla procedura d'insolvenza sia connessa.File | Dimensione | Formato | |
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